Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5179.

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 25/8/1987 n. 41.

Art. 1

Art. 1.

1. L'art. 5 della L.R. 25/8/87 n. 41 e' cosi' modificato:
1. "I contributi vengono assegnati annualmente dalla Giunta regionale agli Enti o Associazioni iscritte all'albo di cui al precedente art. 3, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota del 35% in misura uguale per tutti gli Enti ed Associazioni iscritti;
b) una quota del 35% in proporzione al numero dei soci disabili residenti in Piemonte;
c) una quota del 30% sulla base del programma previsionale di attivita' previsto al precedente art. 4.
2. La quota di cui alla lettera c) del presente comma e' erogata in unica soluzione previa produzione degli atti attestanti l'effettiva realizzazione del programma.
3. Qualora si rilevino notevoli difficolta' attuative rispetto agli scopi ed alle finalita' prospettate nella istanza di concessione del contributo, la Giunta regionale puo' autorizzare la variazione del programma di attivita'.
4. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare in merito all'erogazione dei contributi e sulle attivita' svolte dagli Enti ed Associazioni di cui alla presente legge".