Disegno di legge regionale, n. 5179.
Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 25/8/1987 n. 41. 1. L'art. 5 della L.R. 25/8/87 n. 41 e' cosi' modificato:
1. "I contributi vengono assegnati annualmente dalla Giunta
regionale agli Enti o Associazioni iscritte all'albo di cui al
precedente art. 3, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota del 35% in misura uguale per tutti gli Enti ed
Associazioni iscritti;
b) una quota del 35% in proporzione al numero dei soci disabili
residenti in Piemonte;
c) una quota del 30% sulla base del programma previsionale di
attivita' previsto al precedente art. 4.
2. La quota di cui alla lettera c) del presente comma e' erogata in
unica soluzione previa produzione degli atti attestanti l'effettiva
realizzazione del programma.
3. Qualora si rilevino notevoli difficolta' attuative rispetto agli
scopi ed alle finalita' prospettate nella istanza di concessione del
contributo, la Giunta regionale puo' autorizzare la variazione del
programma di attivita'.
4. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente
Commissione consiliare in merito all'erogazione dei contributi e
sulle attivita' svolte dagli Enti ed Associazioni di cui alla
presente legge".