Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 19 dicembre 1991, n. 61.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1 marzo 1979, n. 10 'Programma d'intervento per l'impiantistica sportiva '.

(B.U. 27 dicembre 1991, n. 52)

Art. 1, 2, 3, 4, 5
All. A.

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione, con la presente legge provvede all'incentivazione delle iniziative di impiantistica sportiva per l'anno 1991 conformemente alle disposizioni, ai criteri ed alle modalita' previste dal Programma d'intervento di cui all'art. 2.

Art. 2.
(Programma d'intervento)

1. Il Programma d'intervento, e' lo strumento attuativo delle finalita' di cui all'art. 1 della presente legge, di cui fa parte integrante.
2. La Giunta regionale e' autorizzata ad assumere i provvedimenti relativi alla concessione dei contributi, entro i limiti di cui al Programma succitato.

Art. 3.
(Norme finanziarie)

1. Alla concessione dei contributi del Programma d'intervento previsto dalla presente legge, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. n. 8615 del bilancio di previsione per l'esercizio 1991.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al Programma d'intervento che abbiano avanzato istanza di finanziamento ai sensi della L.R.17/82 e della L.R.18/84, integrano la domanda, trasmettendo all'Assessorato Regionale allo Sport la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dal citato Programma.
2. Le documentazioni amministrative e gli atti tecnici previsti dal Programma d'intervento per l'impiantistica sportiva 1991 vanno prodotte anche per l'anno 1992 unitamente alla presentazione delle istanze secondo quanto disposto dalla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.

Art. 5.
(Urgenza)

1. Stante l'urgenza, la presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul B.U.R., ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.

Allegato A.


Atto in allegato: PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA 1991 PREMESSE In attesa di provvedere alla predisposizione di un PIANO PROGRAMMATICO DELLO SPORT, che consenta alla Regione ed ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore sia a livello strutturale che nel contesto delle attivita' formative e promozionali, di intervenire con appositi strumenti legislativi, pianificatori e finanziari;
Considerato che sono in fase di attuazione i Decreti ministeriali di cui alle leggi 21 marzo 1988, n. 92 e 18 agosto 1989, n. 289 di modifica, integrazione e finanziamento della legge 6 marzo 1987, n. 65, concernenti la realizzazione di impianti sportivi per la pratica agonistica e per le attivita' ludico motorie;
Rilevato che per quanto attiene l'anno 1991 le disponibilita' regionali nell'ambito della impiantistica sportiva ammontano a lire 2000 milioni, imponendo - come del resto gia' previsto nel programma 89/90 - una gestione particolarmente oculata al fine di evitare interventi dispersivi e antieconomici;
Si provvede alle esigenze di impiantistica sportiva mediante il presente PROGRAMMA DI INTERVENTO 1991, cosi' come di seguito esplicitato.

FINALITA' E CRITERI GENERALI D'INTERVENTO In conseguenza dei mutamenti normativi e dei vincoli finanziari precitati, appare opportuno mantenere, cosi' come nel precedente programma 1989/1990, un'azione regionale finalizzata al miglioramento tecnico-funzionale di esercizio degli impianti, con particolare attenzione a quegli interventi di modesta dimensione ma di assoluta necessita'.
Questi saranno articolati per aree tipologiche, e nella ripartizione dello stanziamento si terra' conto delle diverse caratteristiche sociodemografiche ed impiantistiche, nonche' delle specificita' connesse con le esigenze di pratica motoria, a livello di aggregazioni territoriali.
Al fine di meglio corrispondere, pur nella modestia delle disponibilita', alle articolate esigenze strutturali, i livelli di finanziamento sono stati incrementati sia nella definizione della spesa ammissibile che nella percentuale di intervento.

SOGGETTI ED INTERVENTI AMMISSIBILI I soggetti aventi titolo e facolta' a presentare istanza di finanziamento ai sensi del presente Programma sono:
Comuni singoli Comunita' Montane Consorzi di Comuni Province Gli interventi che si ritengono ammissibili sono compresi all'interno delle seguenti AREE TIPOLOGICHE;

AREA TIPOLOGICA N.1 Comprende le opere ed i lavori, nonche' l'acquisto e posa delle attrezzature necessarie per ottenere il miglioramento tecnico funzionale ed igienico sanitario degli impianti esistenti al fine di garantirne l'accesso anche ai disabili e, comunque, di consentirne il piu' ampio utilizzo nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di SICUREZZA, AGIBILITA', IGIENE E SANITA', con particolare riferimento per le fattispecie comprese nel D.M. 25 agosto 1989, e nel D.P.R. 384/78 e s.m.i. In particolare sono riconducibili all'Area tipologica n. 1:
a) la costruzione, l'ampliamento, il rifacimento dei servizi igienico sanitari;
b) la messa a norma degli impianti tecnico idraulico elettrico (gli eventuali allacciamenti e/o potenziamenti sono finanziabili entro il perimetro circoscritto dell'area di pertinenza dell'impianto);
c) l'adeguamento dell'impianto e delle sue pertinenze alle norme concernenti l'accessibilita' da parte di soggetti portatori di handicap;

AREA TIPOLOGICA N. 2 Comprende le opere ed i lavori, nonche' l'acquisto e posa delle attrezzature, riferiti al completamento, ampliamento, e alla straordinaria manutenzione di impianti esistenti.
Le diverse caratteristiche degli interventi possono essere identificabili nelle seguenti descrizioni:
a) per COMPLETAMENTO, e' intesa la realizzazione di un progetto che definisce, ultimandolo, un impianto o un insieme di impianti sportivi gia' riconoscibili e/o in corso di realizzazione. In particolare sono comunque ritenuti ascrivibili a tale comparto gli interventi atti a dotare una struttura sportiva dei manufatti necessari all'utilizzo dell'impianto medesimo, quali:
nucleo spogliatoi recinzioni illuminazione delle aree di gioco coperture (escluse le pressostatiche) b) per AMPLIAMENTO, e' intesa la realizzazione di lavori atti a consentire, - estendendola - l'area di gioco per destinazione, onde rientrare entro i parametri tecnici federali necessari per la omologazione dell'impianto al fine di consentire lo svolgimento di attivita' agonistica e/o competitiva regolamentare.
E' altresi' ammessa - a seguito di accertamento d'ufficio della esistenza di un progetto generale o di massima approvato - la realizzazione di impianti ex novo, costituenti il potenziamento del patrimonio esistente, inteso quale esigenza prioritaria di completamento.
c) per MANUTENZIONE STRAORDINARIA sono intese le opere, i lavori, la fornitura e posa di attrezzature che per particolarita' tecniche e/o progettuali non rientrano nelle altre casistiche.
A tal fine si individuano alcuni esempi orientativi:
rifacimento dei manti di gioco (naturali o sintetici);
tinteggiature, intonaci, sostituzioni e reintegro di infissi, pareti mobili, arredi e attrezzi, controsoffittature, pavimentazioni, parti di impianti termico, idraulico, idrosanitario, coperture, impianti di irrigazione, ecc.;
acquisto e posa di piante, tappeti erbosi, ecc... .

AREA TIPOLOGICA N. 3 Comprende le opere ed i lavori, nonche' l'acquisto e posa delle attrezzature necessarie alla realizzazione di un nuovo impianto che non rivesta i requisiti specifici delle aree tipologiche precitate.
La situazione impiantistica locale verra'' verificata in corrispondenza. Sono inclusi tutti gli impianti scoperti e/o copribili, che rispondano ai requisiti minimali di accessibilita' forniti dal Centro Studi del C.O.N.I. o risultanti da indagini, studi e ricerche (adottabili ai fini previsti) elaborate dalla Universita' o dal Politecnico.
Sono ritenuti comunque prioritari gli interventi caratterizzati:
dalla polivalenza e/o polifunzionalita';
dalla economicita' di realizzazione e gestione;
dalla potenzialita' teorica di soddisfazione della domanda nel bacino considerato.
Nell'Area tipologica 3, non sono ammissibili gli interventi per le seguenti iniziative di nuova edificazione:
palazzetti dello sport palestre piscine scoperte e coperte.

ULTERIORI DISPOSIZIONI INERENTI I SOGGETTI Considerato che la realizzazione e, soprattutto, la gestione degli impianti sportivi pubblici si rivela un onere in continua crescita (motivato da elementi di natura economica e tecnica, ma anche per un 'accresciuta domanda qualitativa) e di difficile compensazione sotto il mero profilo finanziario;
rilevata una diffusa disponibilita' da parte di soggetti di natura privatistica ad assumersi gli impegni derivanti da investimenti nel settore impiantistico sportivo;
preso atto che anche Enti locali di dimensione metropolitana hanno avviato proposte di compartecipazione ad operazioni aventi la finalita di meglio attrezzare le strutture sportive migliorandone complessivamente la fruibilita' vista l'esperienza sostanzialmente positiva avviata con il Programma 1989/90;
ritenuto, in ordine alle vigenti disposizioni, di operare anche a favore di soggetti diversi da quello pubblico, garantendo comunque l'assenza dei fini di lucro;
e' data facolta' ai soggetti pubblici che possono richiedere i benefici regionali previsti dalla normativa in argomento o da questa richiamata, di provvedere nello specifico degli interventi previsti dalle AREE TIPOLOGICHE, anche in regime di CONVENZIONE/CONCESSIONE con soggetti di natura privatistica, che abbiano i requisiti di accessibilita' al credito cosi' come previsto dalla legge 50/83 (Istituto per il Credito Sportivo);
il soggetto abilitato e riconosciuto dalla legge e dal provvedimento di convenzione, agisce nel nome e per conto dell'Amministrazione Pubblica. Cosicche' al soggetto pubblico interveniente sono attribuite le funzioni di approvazione dei progetti, dei documenti tecnici ed amministrativi, della contabilita' in corso e a fine d'opera, intendendosi il soggetto convenzionato assimilato alla "impresa appaltatrice";
e' facolta' della regione denegare qualsiasi richiesta elaborata secondo i criteri tecnici richiamati nel presente programma in contrasto con gli indirizzi programmatici della Regione stessa, o che, a seguito di istruttoria non rispondano alle finalita' prioritarie del provvedimento;
il soggetto pubblico promotore dell'iniziativa in forma convenzionata garantisce della capacita' di spesa propria e della liceita' dei progetti alle norme igienico edilizie ed urbanistiche.
Sono a carico dell'amministrazione proponente l'ottenimento dei pareri tecnico amministrativi e di nulla osta eventualmente necessari;
l'istanza dell'Amministrazione e' intesa formulata ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. 17/82 e della L.R. 21 marzo 1984, n. 18;
sono ritenute valide, ancorche' perfettibili, le istanze prodotte dalle Amministrazioni pubbliche concernenti convenzioni in corso di definizione, purche' accolte in via informale dall'Organo deliberante deputato a tale incombenza;
tutti gli interventi proposti in regime di convenzione/concessione devono garantire la disponibilita' all'uso pubblico della struttura.

LIMITI DI SPESA ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI Possono essere concessi contributi in conto capitale per le finalita' di cui alle AREE TIPOLOGICHE 1, 2, 3, per opere, lavori e/o acquisti attrezzature che comportino una spesa totale ammissibile non superiore a L.. 400.000.000 e non inferiore a L. 20.000.000;
per spesa totale ammissibile si intende il costo dell'opera, dei lavori e/o degli acquisti al lordo dell'I.V.A. e delle spese tecniche;
la misura del contributo regionale non puo' superare il 70% della spesa totale ammissibile.

DOCUMENTAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA La sottoelencata documentazione tecnica e amministrativa va prodotta in allegato alla DOMANDA, di cui fa parte integrante, entro la data stabilita con il provvedimento di approvazione del presente Programma.
1) Deliberazione del soggetto abilitato di approvazione del progetto e di assunzione degli oneri finanziari;
2) Progetto grafico comprendente:
estratto di P.R.G.C. con evidenziata l'area oggetto dell'intervento e relative norme di attuazione;
planimetrie dell'area in scala 1:1500 e 1:500;
per opere edilizie: piante, prospetti e sezioni in scala 1:200/1:100 per i particolari costruttivi e le opere d'arte: scala 1:50/1:20;
3) Relazione tecnico descrittiva comprendente:
descrizione geomorfologica della localita' interessata (Comune, Bacino, Consorzio ecc.) e dell'area sulla quale s'intende intervenire;
elencazione dettagliata degli impianti e/o attrezzature esistenti (anche non regolamentari) suddivisi per titolo di godimento (proprieta'/possesso) e con l'indicazione dell'utilizzo attuale (Comuni, Scuole, Associazioni ecc.);
elencazione delle Societa' e/o Associazioni sportive e ricreative presenti e operanti in loco;
indicazione numerica e tipologica dei plessi scolastici esistenti (e previsti) sul territorio;
indicazione di eventuali Consorzi a cui il soggetto richiedente aderisce o del quale ha il coordinamento operativo (scolastico, urbanistico, ecologico, trasporti ecc.);
indicazione analitica (per fasce d'eta') della popolazione residente:
M F T da 0 a 6 anni da 7 a 14 anni da 15 a 20 anni da 20 a 40 anni da 40 a 65 anni oltre i 65 anni TOTALE indicazione complessiva della popolazione aggiuntiva (turismo stagionale, pendolarismo scolastico e/o lavorativo);
descrizione dettagliata dell'intervento proposto con evidenziate le eventuali particolarita' tecniche;
indicazione dell'esistenza di vincoli paesaggistici, archeologici, storici, monumentali, ambientali, militari o altro sull'area oggetto dell'intervento;
descrizione dettagliata del piano tecnico finanziario di gestione della struttura;
documentazione fotografica inerente l'area e/o la struttura oggetto dell'intervento, in numero di 4 copie, 4) Computo metrico estimativo dettagliato a misura;
5) Dichiarazione attestante la disponibilita' dell'area oggetto dell'intervento nel caso in cui l'area non sia di proprieta' del soggetto richiedente, specificare tipo e durata della disponibilita', che non deve comunque essere inferiore a 10 anni.