Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5175.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1/3/1979 N. 10 'Programma d'intervento per l'impiantistica sportiva'.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione, con la presente legge provvede all'incentivazione delle iniziative di impiantistica sportiva per l'anno 1991 conformemente alle disposizioni, ai criteri ed alle modalita' previste dal Programma d'intervento di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.
(Programma d'intervento)

1. Il Programma d'intervento, e' lo strumento attuativo delle finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge, di cui fa parte integrante.
2. La Giunta regionale e'autorizzata ad assumere i provvedimenti relativi alla concessione dei contributi,entro i limiti di cui al Programma succitato.

Art. 3.
(Norme finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi di cui al Programma d'intervento previsto dalla presente legge, e' autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 2000 milioni, cui si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 8615 del bilancio di previsione per l'esercizio 1991.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al Programma d'intervento che abbiano avanzato istanza di finanziamento ai sensi della L.R.17/82 e della L.R.18/84, integrano la domanda, trasmettendo all'Assessorato Regionale allo Sport la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dal citato Programma.

Art. 5.
(Urgenza)

1. Stante l'urgenza, la presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul B.U.R. , ai sensi dell'art.45 dello Statuto.