Disegno di legge regionale, n. 5175.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1/3/1979 N. 10 'Programma
d'intervento per l'impiantistica sportiva'. 1. La Regione, con la presente legge provvede all'incentivazione
delle iniziative di impiantistica sportiva per l'anno 1991
conformemente alle disposizioni, ai criteri ed alle modalita'
previste dal Programma d'intervento di cui al successivo articolo
2. 1. Il Programma d'intervento, e' lo strumento attuativo delle
finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge, di cui fa
parte integrante. 1. Per la concessione dei contributi di cui al Programma
d'intervento previsto dalla presente legge, e' autorizzata per
l'anno 1991 la spesa di lire 2000 milioni, cui si fa fronte con lo
stanziamento di cui al cap. 8615 del bilancio di previsione per
l'esercizio 1991. 1. Entro trenta (30) giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i soggetti di cui al Programma d'intervento che
abbiano avanzato istanza di finanziamento ai sensi della L.R.17/82 e
della L.R.18/84, integrano la domanda, trasmettendo all'Assessorato
Regionale allo Sport la documentazione tecnica ed amministrativa
prevista dal citato Programma. 1. Stante l'urgenza, la presente legge entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione sul B.U.R. , ai sensi dell'art.45
dello Statuto.
(Finalita')
(Programma d'intervento)
2. La Giunta regionale e'autorizzata ad assumere i provvedimenti
relativi alla concessione dei contributi,entro i limiti di cui al
Programma succitato.
(Norme finanziarie)
(Disposizioni transitorie)
(Urgenza)