Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 23 ottobre 1991, n. 52.

Norme per l'esercizio e la razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione automatica dei carburanti per uso di autotrazione.

(B.U. 30 ottobre 1991, n. 44)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.
(Piano di razionalizzazione della rete distributiva)

1. La presente legge sostituisce la L.R. 30 agosto 1984, n. 48, in adeguamento al D.P.C.M. 11 settembre 1989 "Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione".
2. La Regione, sulla base delle direttive suddette, provvede all'attuazione del "Piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti" tendente al raggiungimento delle seguenti finalita':
a) soddisfacimento del requisito di pubblico servizio e miglioramento della qualita' delle prestazioni fornite all'utenza, in relazione alle esigenze del traffico e di sviluppo economico del territorio regionale, tenuto conto della necessita' di recupero e salvaguardia dei beni storici ed ambientali e di non intralcio alla circolazione;
b) sufficiente redditivita' dei punti di vendita, da realizzarsi anche attraverso una graduale riduzione del numero degli impianti.
In ogni caso, deve essere prevista la presenza di impianti nei centri isolati o caratterizzati da turismo stagionale.
3. L'attuazione del "Piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti", da adottare con delibera del Consiglio Regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve essere adeguata a tutti i contenuti amministrativi delle direttive statali emanate dal Governo con il D.P.C.M. 11 settembre 1989 per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

Art. 2.
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione ed esercitate dal Presidente della Giunta Regionale, le funzioni amministrative delegate in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione concernenti:
a) il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo, il trasferimento della titolarita' delle concessioni da una societa' ad un'altra, ad eccezione di trasferimenti di titolarita' di tutti gli impianti della societa' cedente, quando questi siano ubicati in due o piu' Regioni;
b) la revoca e la decadenza delle concessioni relative ad impianti stradali;
c) il "nulla osta" per i provvedimenti comunali di potenziamento, di trasferimento e di concentrazione di impianti stradali, quando tali interventi sono relativi ad impianti ubicati in Comuni diversi del territorio regionale;
d) il rilascio delle autorizzazioni relative alla installazione ed all'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti ad uso privato, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, nonche' il rinnovo, la decadenza e la revoca dei provvedimenti medesimi;
e) il rilascio delle concessioni relative alla installazione ed all'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per il rifornimento di aeromobili e di natanti, installati su suolo pubblico, ad eccezione di quelli che insistono su suolo demaniale statale, nonche' il rinnovo, la decadenza e la revoca dei provvedimenti medesimi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui alla lett. c) del presente articolo e' delegato al competente Assessore regionale.
3. Non competono alla Regione le funzioni amministrative relative:
a) agli impianti situati sulle autostrade, sui raccordi e sulle tangenziali classificati come autostrade;
b) agli impianti avio e per natanti per uso privato, installati su suolo privato o del demanio statale, per il rifornimento di aeromobili di qualsiasi compagnia aerea, di natanti di qualsiasi compagnia di navigazione, nonche' di club privati;
c) agli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta' di Amministrazioni pubbliche.

Art. 3.
(Funzioni amministrative subdelegate ai Comuni)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi enunciati all'art. 1, sono subdelegate ai Comuni, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio delle previste autorizzazioni per modifiche, trasferimenti, concentrazioni e potenziamenti degli impianti stradali di distribuzione automatica carburanti;
b) rilascio delle autorizzazioni per la sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti stradali di distribuzione automatica carburanti.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative loro subdelegate sulla base delle direttive del Governo, della normativa di attuazione del "Piano" di cui all'art. 1, ultimo comma, della presente legge e delle direttive specificatamente predisposte dalla Regione.
3. I Comuni devono trasmettere tempestivamente alla Regione copia degli atti adottati nell'esercizio delle funzioni amministrative loro subdelegate.
4. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano regionale di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva, i Comuni predispongono entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge, conformemente alle disposizioni contenute nella Normativa di attuazione del "Piano", un programma di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione automatica dei carburanti.
5. In caso di persistente inadempienza da parte dei Comuni nell'espletamento delle funzioni amministrative loro subdelegate, o di assunzione di provvedimenti non conformi alla vigente normativa in materia, la Regione, previa diffida al Comune interessato, puo' sostituirsi a quest'ultimo per l'adozione degli atti relativi.

Art. 4.
(Collaudo, vigilanza)

1. Gli impianti di distribuzione automatica di carburanti di nuova installazione e quelli esistenti che sono stati oggetto di modifica o potenziamento, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 e della Circolare del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato 2 aprile 1977, n. 158 F, devono essere sottoposti a visita di collaudo da parte dell'apposita Commissione istituita dalla Regione per ciascuna provincia. I nuovi impianti e le parti modificate o potenziate di quelli esistenti possono essere posti in esercizio solamente dopo l'esito favorevole del collaudo.
2. Sono altresi' soggetti a collaudo, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, gli impianti di distribuzione automatica di carburanti le cui concessioni sono in scadenza e per le quali e' stato richiesto il rinnovo da parte del concessionario.
Fanno eccezione gli impianti che sono stati collaudati con esito favorevole nei due anni precedenti la scadenza della concessione, sempre che, prima dell'emissione del provvedimento di rinnovo, gli stessi non abbiano subito modifiche soggette a collaudo. La domanda, corredata della documentazione richiesta, va inoltrata dal concessionario dell'impianto all'Assessorato regionale competente.
3. In caso di piu' collaudi negativi di uno stesso impianto di distribuzione automatica di carburanti, la Regione puo' disporne la sospensione dell'esercizio.
4. Restano fermi i controlli di natura fiscale e i controlli attinenti alla tutela della sicurezza e della incolumita' pubblica, affidati dalle norme di legge in vigore alla competenza dell'U.T.I.F. e del Comando dei Vigili del Fuoco. La vigilanza amministrativa e' effettuata, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle leggi, anche da dipendenti regionali e comunali nell'esercizio delle loro funzioni. E' pertanto fatto obbligo ai concessionari di consentire loro il libero accesso agli impianti di distribuzione automatica di carburanti, nonche' di fornire alle Amministrazioni Regionali e Comunali le informazioni richieste.

Art. 5.
(Commissione consultiva regionale carburanti)

1. E' costituita presso la Regione una Commissione consultiva regionale carburanti nominata dal Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni fornite da Enti, Organizzazioni ed Associazioni del settore.
2. La Commissione viene consultata per la predisposizione del piano regionale di razionalizzazione della rete, di eventuali revisioni dello stesso e di direttive regionali da impartire ai Comuni.
3. Puo' inoltre essere consultata in ordine ad ogni argomento concernente la distribuzione di carburanti per autotrazione che il Presidente della Regione o l'Assessore competente ritenga opportuno sottoporle.
4. La Commissione, presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente, si compone di un rappresentante degli Enti e delle Organizzazioni ed Associazioni di seguito elencati:
a) Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione;
b) Vigili del Fuoco;
c) A.N.A.S.;
d) E.N.I.;
e) Unione Petrolifera;
f) Organizzazioni a carattere nazionale della categoria commercianti all'ingrosso dei prodotti petroliferi piu' rappresentative nella Regione;
g) Associazione nazionale distributori stradali di g.p.l. per autotrazione;
h) Organizzazioni a carattere nazionale delle imprese distributrici di metano per autotrazione piu' rappresentative nella Regione;
i) Organizzazioni degli industriali;
l) Organizzazioni degli autotrasportatori;
m) A.C.I.;
n) A.N.C.I.;
o) Organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori presenti nella Regione.
5. Per la trattazione di argomenti di interesse specifico, possono inoltre partecipare alle sedute:
a) il Sindaco o un Assessore dell'Amministrazione comunale interessata;
b) un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale e/o della Comunita' Montana interessate;
c) esperti del settore indicati dalla Commissione stessa.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Assessorato regionale competente.
7. La Commissione resta in carica per il periodo della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione.
8. Le procedure per disciplinare il funzionamento della Commissione sono stabilite da apposito Regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
9. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale spetta l'indennita' di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalita' previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.
10. All'onere presunto di L. 5.000.000 si fara' fronte nel 1991 con gli ordinari stanziamenti di cui al cap. 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991.

Art. 6.
(Sistema informativo)

1. La Regione si avvale di un sistema informativo automatizzato per la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alla rete distributiva carburanti, allo scopo di verificare costantemente il processo di razionalizzazione della rete stessa in relazione agli obiettivi di Piano.
2. La Giunta Regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sui risultati raggiunti in funzione degli obiettivi fissati dal Piano regionale.

Art. 7.
(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 30 agosto 1984, n. 48 "Norme per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti", nonche' ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.

Art. 8.
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla normativa di attuazione del Piano di razionalizzazione della rete distributiva carburanti, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nonche' quelle contenute nel D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 e nelle direttive del Governo, intendendosi sostituiti agli organi dello Stato quelli della Regione e dei Comuni per le rispettive competenze.