Disegno di legge regionale, n. 5067.
Norme per l'esercizio e la razionalizzazione della rete degli
impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di
autotrazione. 1. La Regione, sulla base delle direttive del Governo e del
C.I.P.E. , provvede all'attuazione del "Piano di razionalizzazione e
ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti", tendente al
raggiungimento delle seguenti finalita': 1. Sono riservate alla Regione ed esercitate dal Presidente della
Giunta regionale, le funzioni amministrative delegate in materia di
impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di
autotrazione concernenti: 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi enunciati all'art. 1,
sono subdelegate ai Comuni, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le seguenti funzioni amministrative: 1. Gli impianti di distribuzione automatica di carburanti di nuova
installazione e quelli esistenti che sono stati oggetto di modifica o
potenziamento, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.
1269 e della Circolare del Ministero dell'Industria, Commercio ed
Artigianato 2 aprile 1977, n. 158 F, devono essere sottoposti a visita
di collaudo da parte dell'apposita Commissione istituita dalla Regione
per ciascuna provincia. I nuovi impianti e le parti modificate o
potenziate di quelli esistenti possono essere posti in esercizio
solamente dopo l'esito favorevole del collaudo. 1. E' costituita presso la Regione una Commissione consultiva
regionale carburanti nominata dal Presidente della Giunta regionale,
sulla base delle designazioni fornite da Enti, Organizzazioni ed
Associazioni del settore. 1. La Regione si avvale di un sistema informativo automatizzato per
la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alla rete distributiva
carburanti, allo scopo di verificare costantemente il processo di
razionalizzazione della rete stessa in relazione agli obiettivi di
Piano. 1. E' abrogata la legge regionale 30 agosto 1984, n. 48 "Norme per la
razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti", nonche' ogni
altra norma regionale incompatibile con la presente legge. 1. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla normativa di
attuazione del Piano di razionalizzazione della rete distributiva
carburanti, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del
D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni,
con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nonche' quelle contenute nel
D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 e nelle direttive del Governo,
intendendosi sostituiti agli organi dello Stato quelli della Regione e
dei Comuni per le rispettive competenze.
(Piano di razionalizzazione della rete distributiva)
a) soddisfacimento del requisito di pubblico servizio e miglioramento
della qualita' delle prestazioni fornite all'utenza, in relazione alle
esigenze del traffico e di sviluppo economico del territorio
regionale, tenuto conto della necessita' di recupero e salvaguardia
dei beni storici ed ambientali e di non intralcio alla circolazione;
b) sufficiente redditivita' dei punti di vendita, da realizzarsi
anche attraverso una graduale riduzione del numero degli impianti. In
ogni caso, deve essere prevista la presenza di impianti nei centri
isolati o caratterizzati da turismo stagionale.
2. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai successivi
articoli, viene disciplinato con deliberazione del Consiglio
regionale, nell'ambito della normativa di attuazione del "Piano".
(Funzioni della Regione)
a) il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo, il trasferimento
della titolarita' delle concessioni da una societa'd un'altra, ad
eccezione di trasferimenti di titolarita' di tutti gli impianti della
societa' cedente, quando questi siabo ubicati in due o piu' Regioni;
b) la revoca e la decadenza delle concessioni relative ad impianti
stradali;
c) il "nulla-osta" per i provvedimenti comunali di potenziamento, di
trasferimento e di concentrazione di impianti stradali, quando tali
interventi sono relativi ad impianti ubicati in Comuni diversi del
territorio regionale;
d) il rilascio delle autorizzazioni relative alla installazione ed
all'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti ad
uso privato, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.
1269, nonche' il rinnovo, la decadenza e la revoca dei provvedimenti
medesimi;
e) il rilascio delle concessioni relative alla installazione ed
all'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti
per il rifornimento di aeromobili e di natanti, installati su suolo
pubblico, ad eccezione di quelli che insistono su suolo demaniale
statale, nonche' il rinnovo, la decadenza e la revoca dei provvedimenti
medesimi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui alla lettera c) del presente
articolo e' delegato al competente Assessore regionale.
3. Non competono alla Regione le funzioni amministrative relative:
a) agli impianti situati sulle autostrade, sui raccordi e sulle
tangenziali classificati come autostrade;
b) agli impianti avio e per natanti per uso privato, installati su
suolo privato o del demanio statale, per il rifornimento di aeromobili
di qualsiasi compagnia aerea, di natanti di qualsiasi compagnia di
navigazione, nonche' di club privati;
c) agli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di
proprieta' di Amministrazioni pubbliche.
(Funzioni amministrative subdelegate ai Comuni)
a) rilascio delle previste autorizzazioni per modifiche,
trasferimenti, concentrazioni e potenziamenti degli impianti stradali
di distribuzione automatica carburanti;
b) rilascio delle autorizzazioni per la sospensione temporanea
dell'esercizio degli impianti stradali di distribuzione automatica
carburanti.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative loro subdelegate
sulla base delle direttive del Governo, della normativa di attuazione
del "Piano" di cui all'art. 1, ultimo comma, della presente legge e
delle direttive specificatamente predisposte dalla Regione.
3. I Comuni devono trasmettere tempestivamente alla Regione copia
degli atti adottati nell'esercizio delle funzioni amministrative loro
subdelegate.
4. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano regionale di
razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva, i Comuni
predispongono, conformemente alle disposizioni contenute nella
Normativa di attuazione del "Piano", un programma di localizzazione
degli impianti stradali di distribuzione automatica dei carburanti.
5. In caso di persistente inadempienza da parte dei Comuni
nell'espletamento delle funzioni amministrative loro subdelegate, o di
assunzione di provvedimenti non conformi alla vigente normativa in
materia, la Regione, previa diffida al Comune interessato, puo'
sostituirsi a quest'ultimo per l'adozione degli atti relativi.
(Collaudo, vigilanza)
2. Sono altresi' soggetti a collaudo, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R.
27 ottobre 1971, n. 1269, gli impianti di distribuzione automatica di
carburanti le cui concessioni sono in scadenza e per le quali e' stato
richiesto il rinnovo da parte del concessionario. Fanno eccezione gli
impianti che sono stati collaudati con esito favorevole nei due anni
precedenti la scadenza della concessione, sempre che, prima
dell'emissione del provvedimento di rinnovo, gli stessi non abbiano
subito modifiche soggette a collaudo. La domanda, corredata della
documentazione richiesta, va inoltrata dal concessionario
dell'impianto all'Assessorato regionale competente.
3. In caso di piu' collaudi negativi di uno stesso impianto di
distribuzione automatica di carburanti, la Regione puo' disporne la
sospensione dell'esercizio.
4. Restano fermi i controli di natura fiscale e i controlli attinenti
alla tutela della sicurezza e della incolumita' pubblica, affidati
dalle norme di legge in vigore alla competenza dell' U.T.I.F. e del
Comando dei Vigili del Fuoco. La vigilanza amministrativa e'
effettuata, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze
attribuite dalle leggi, anche da dipendenti regionali e comunali
nell'esercizio delle loro funzioni. E' pertanto fatto obbligo ai
concessionari di consentire loro il libero accesso agli impianti di
distribuzione automatica di carburanti, nonche' di fornire alle
Amministrazioni Regionali e Comunali le informazioni richieste.
(Commissione consultiva regionale carburanti)
2. La Commissione viene consultata per la predisposizione del piano
regionale di razionalizzazione della rete, di eventuali revisioni
dello stesso e di direttive regionali da impartire ai Comuni.
3. Puo' inoltre essere consultata in ordine ad ogni argomento
concernente la distribuzione di carburanti per autotrazione che il
Presidente della Regione o l'Assessore competente ritenga opportuno
sottoporle.
4. La Commissione, presieduta dal Presidente dela Giunta regionale o
dall'Assessore competente, si compone di un rappresentante degli Enti
e delle Organizzazioni ed Associazioni di seguito elencati:
a) Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione;
b) Vigili del Fuoco;
c) A.N.A.S.;
d) E.N.I.;
e) Unione Petrolifera;
f) Organizzazioni a carattere nazionale della categoria commercianti
all'ingrosso dei prodotti petroliferi piu' rappresentative nella
Regione;
g) Associazione nazionale distributori stradali di g.p.l. per
autotrazione;
h) Organizzazioni a carattere nazionale delle imprese distributrici
di metano per autotrazione piu' rappresentative nella Regione;
i) Organizzazioni degli industriali;
l) A.C.I.;
m) A.N.C.I.;
n) Organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei
gestori presenti nella Regione.
5. Per la trattazione di argomenti di interesse specifico, possono
inoltre partecipare alle sedute:
a) il Sindaco o un Assessore dell'Amministrazione comunale
interessata;
b) un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale e/o della
Comunita' Montana interessate;
c) un rappresentante delle organizzazioni degli autotrasportatori;
d) esperti del settore indicati dalla Commissione stessa.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un
Funzionario dell'Assessorato regionale competente.
7. La Commissione resta in carica per il periodo della legislatura e
comunque fino alla sua ricostituzione.
8. Le procedure per disciplinare il funzionamento della Commissione
sono stabilite da apposito regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa.
9. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione
regionale spetta l'indennita' di presenza ed il rimborso delle spese
di viaggio nella misura e con le modalita' previste dalla legge
regionale 2 luglio 1976, n. 33.
(Sistema informativo)
(Abrogazione)
(Norme finali)
2. La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino
Ufficiale" della Regione.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.