Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49.

Norme per il sostegno delle attivita' formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte.

(B.U. 11 settembre 1991, n. 37)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Art. 1.
(Oggetto della legge)

1. La Regione Piemonte, in applicazione dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concede contributi per le attivita' corsuali di orientamento musicale, allo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare tra i frequentanti personali attitudini all'esecuzione dei vari generi musicali e di promuovere attivita' disciplinate di gruppo.
2. Tali attivita' si distinguono in corsi di tipo corale, di tipo strumentale, di tipo bandistico e teorico.
3. Rispetto all'organizzazione si distinguono in:
a) corsi organizzati direttamente dai Comuni che si possono avvalere anche delle Associazioni musicali;
b) corsi professionali di Istituti e scuole di musica civiche e private.
4. Le Associazioni musicali e gli Istituti e Scuole di musica devono essere regolarmente costituite, senza scopo di lucro, nella Regione Piemonte.

Art. 2.
(Commissione per le attivita' di orientamento musicale)

1. E' istituita la Commissione per le attivita' di orientamento musicale, alla quale sono attribuiti compiti di programmazione, consulenza e proposta.
2. Tale Commissione e' composta da:
a) l'Assessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;
b) tre esperti, designati dal Consiglio Regionale ai sensi della legge 18 febbraio 1985, n. 10 ed individuati tra persone competenti nel campo della musica; tale competenza e' attestata da titoli o esperienze acquisite nel settore.
3. I componenti della Commissione verranno retribuiti a norma della L.R. 2 luglio 1976, n. 33.

Titolo I. Attivita' corsuali di orientamento musicale e bandistico

Art. 3.
(Adempimenti dei Comuni)

1. Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale devono far pervenire all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte - Settore Istruzione - e per conoscenza al Distretto Scolastico competente, domanda in carta legale dalla quale risulti:
a) l'esatta denominazione del Comune, la sede ed il legale rappresentante;
b) il numero complessivo dei corsi di orientamento musicale che si chiede di organizzare, direttamente o avvalendosi delle Associazioni musicali per queste ultime deve essere segnata, per esteso, la denominazione dell'Associazione la sede ed il legale rappresentante - indicando per ciascuno di essi:
1) il tipo;
2) il numero di ore di insegnamento previsto;
3) i docenti prescelti provvisti di titoli adeguati al tipo di insegnamento;
4) la previsione del numero degli allievi e successivamente i nominativi degli iscritti;
5) la sede;
6) se trattasi di corsi di rinnovo del ciclo o di corsi di prima istituzione;
7) la descrizione dei locali ove si svolgono i corsi; in ogni caso i locali devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Alla domanda, nel caso in cui il Comune si avvalga delle Associazioni musicali, dovra' essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto in copia autenticata dell'Associazione stessa.
3. La sede legale ed amministrativa delle Associazioni musicali bandistiche e corali deve essere stabilita nel Comune dove avra' svolgimento il corso.

Art. 4.
(Funzionamento e durata dei corsi)

1. Per i corsi di tipo bandistico, che si articoleranno in cicli di tre anni, la durata non potra' essere inferiore a sette mesi e dovranno essere svolte almeno duecento ore di lezione per anno.
2. Per gli altri corsi, che si articoleranno in cicli minimi di tre anni, la durata non potrà essere inferiore ai sette mesi e dovranno essere svolte almeno centocinquanta ore di lezione per anno.
3. Per i corsi bandistici, le classi di primo anno, per ottenere il contributo regionale, dovranno avere un minimo di dodici allievi ed un massimo di trenta; quelle di secondo e terzo anno dovranno avere un minimo di dieci allievi al di sotto dei quali non verra' concesso il contributo regionale.
4. Per i corsi strumentali, le classi per ottenere il contributo regionale dovranno avere un minimo di quattro allievi per i corsi di strumento, e da un minimo di quindici ad un massimo di trenta per le classi di teoria.
5. Ai corsi di orientamento musicale possono essere iscritti aspiranti di eta' non inferiore agli otto anni.
6. Per l'iscrizione ai corsi di orientamento musicale gli aspiranti devono presentare il certificato di nascita.

Art. 5.
(Scelta ed incarico degli insegnanti)

1. L'incarico e' conferito dal Comune con apposita deliberazione, o direttamente dall'Associazione musicale nel caso in cui il Comune si avvalga delle Associazioni musicali.
2. La scelta degli insegnanti provvisti di titoli adeguati al tipo di insegnamento, avviene a cura dei Comuni o Associazioni musicali promotrici, fra quelli iscritti in un apposito Albo Regionale. I criteri di iscrizione all'Albo ed i requisiti professionali richiesti per ciascun corso, saranno precisati con successivo provvedimento del Consiglio Regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Albo viene conservato e aggiornato presso l'Assessorato Regionale competente; l'iscrizione all'Albo e' gratuita.
4. In attesa dell'approvazione dei criteri di iscrizione all'Albo i Comuni o le Associazioni musicali potranno impiegare nelle attivita' concorsuali personale docente, che dovra' essere in possesso dei titoli adeguati al tipo di insegnamento.

Art. 6.
(Adempimenti della Regione)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta Regionale, sentita la Commissione istituita secondo il precedente art. 2, previo parere favorevole della Commissione consiliare competente, delibera l'approvazione dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e teorico e l'erogazione dei contributi ai Comuni che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.
2. I criteri di valutazione per la formulazione del piano corsi sono i seguenti:
a) ubicazione in zone prive o con scarsa presenza di corsi;
b) domanda di Comuni che non hanno avuto il corso l'anno scolastico precedente rispetto a coloro che hanno appena terminato il ciclo;
c) per i Comuni che hanno appena terminato il ciclo, ma le cui dimensioni giustificano il rinnovo dello stesso, si fa riferimento al risultato finale del ciclo precedente.
3. Il contributo concesso e' finalizzato al compenso degli insegnanti e alla dotazione dei sussidi didattici.
4. L'erogazione del contributo avverra' a seguito di invio, da parte dei Comuni, entro il 28 febbraio di ogni anno, della deliberazione comprovante l'istituzione del corso.
5. Resta di competenza della Regione, oltre quanto stabilito dalla presente legge, la funzione amministrativa concernente il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei piani e dei programmi.
6. La Regione esercita la vigilanza sui corsi avvalendosi anche dei Comuni.

Art. 7.
(Vincolo di destinazione dei contributi)

1. I contributi regionali di cui alla presente legge sono erogati ai Comuni sede di corso, finalizzati al compenso degli insegnanti titolari delle attivita' corsuali approvate e alla dotazione dei sussidi didattici e non possono essere utilizzati per altre finalita'.
2. I Comuni entro il 31 luglio di ogni anno dovranno presentare un rendiconto della completa contabilita' dalla quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attivita' di cui si tratta.

Art. 8.
(Sussidi didattici)

1. I Comuni o le Associazioni, nel caso in cui il Comune si avvalga delle Associazioni musicali, dovranno provvedere ad una adeguata dotazione di sussidi didattici, secondo le indicazioni dei programmi di attuazione dei corsi che saranno stabiliti di anno in anno dall'Assessorato Regionale competente.

Art. 9.
(Prove finali, attestati, Commissioni esaminatrici)

1. Al termine dell'ultimo anno del ciclo, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali volte al conseguimento dell'attestato di idoneita' all'ammissione ad esami presso Conservatori statali oppure di quello di frequenza nel caso di corsi incentrati su programmi diversi da quelli del Conservatorio.
2. Tali prove si svolgeranno nell'ultima settimana di attivita' del corso in conformita' degli ordinamenti didattici.
3. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dall'Assessore Regionale competente, sentita la Commissione istituita dall'art. 2 della presente e sono composte da:
a) un esperto con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del personale didattico;
c) un rappresentante del Comune.
4. Il passaggio all'anno successivo si consegue, di norma, sulla base di semplice scrutinio di fine ciclo.

Titolo II. Scuole ed istituti di musica

Art. 10.
(Adempimenti istituti e scuole di musica civiche e private)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Istituti e le scuole di musica civiche e private che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi professionali, devono far pervenire all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte - Settore Istruzione, domanda in carta legale con la seguente documentazione:
a) programma dell'attivita' che si intende svolgere;
b) bilancio preventivo;
c) questionario, compilato, predisposto dalla Regione Piemonte;
d) consuntivo della completa contabilita' dalla quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attivita' di cui si tratta;
e) documentazione comprovante la rispondenza dei locali ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Alla domanda dovra' essere allegato l'atto costitutivo e lo Statuto in copia autenticata.

Art. 11.
(Programma e durata dei corsi)

1. La durata dei corsi, il numero delle lezioni, le materie ed i programmi devono essere quelle previste nei Conservatori di Stato.
2. E' previsto altresi' un biennio preparatorio, al quale possono accedere aspiranti di eta' non inferiore agli 8 anni, al termine del quale una Commissione composta da almeno tre docenti esaminera' i candidati per l'accertamento attitudinale, l'ammissione ai corsi e la presentazione ad esami presso i Conservatori statali. Per l'iscrizione ai corsi gli aspiranti devono presentare il certificato di nascita.

Art. 12.
(Vincolo di destinazione dei contributi)

1. I contributi regionali di cui alla presente legge sono vincolati all'attuazione delle attivita' didattiche per le quali sono stati erogati e non possono essere utilizzati per altre finalita', per spese di gestione o acquisto strumenti musicali e arredi.

Art. 13.
(Adempimenti della Regione)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta Regionale, sentita la Commissione istituita secondo il precedente art. 2, previo parere favorevole della Commissione consiliare competente, delibera l'assegnazione ed il pagamento dei contributi agli istituti e scuole civiche e private che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.
2. I criteri di valutazione per l'assegnazione dei contributi sono i seguenti:
a) numero allievi frequentanti;
b) numero classi;
c) numero licenze, compimenti e diplomi conseguiti presso i Conservatori.

Art. 14.
(Finanziamento degli interventi)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa di L. 1.200.000.000.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante istituzione di apposito capitolo, avente la seguente denominazione: "Contributi ai Comuni per il sostegno di attivita' corsuali di orientamento musicale nel settore bandistico, strumentale e corale, nonche' agli Istituti e Scuole civiche e private di musica per attivita' professionali" e con la dotazione di L. 1.200.000.000 in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura della spesa di cui ai commi precedenti si provvede mediante utilizzazione di una disponibilita' di pari ammontare del cap. 11950 del Bilancio per l'anno finanziario 1991.
4. Per gli anni successivi la spesa sara' determinata dalla legge di bilancio.
5. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.