Disegno di legge regionale, n. 5119.
Norme per il sostegno delle attivita' formative nel settore
bandistico, corale, strumentale e delle scuole ed istituti
musicali nella Regione Piemonte. 1. La Regione Piemonte, in applicazione dell'articolo 49 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concede contributi per le
attivita' corsuali di orientamento musicale, allo scopo di
diffondere il gusto della musica, di sviluppare tra i
frequentanti personali attitudini all'esecuzione dei vari generi
musicali e di promuovere attivita' disciplinate di gruppo. 1. E' istituita la Commissione per le attivita' di orientamento
musicale, alla quale sono attribuiti compiti di programmazione,
consulenza e proposta. Titolo I. - Atttivita' corsuali di orienatamento musicale 1. Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni che intendono
organizzare corsi di orientamenti musicale con contributo
regionale devono far pervenire all'Assessorato Istruzione della
Regione Piemonte - Settore Istruzione - e per conoscenza al
Distretto Scolastico competente, domanda in carta legale dalla
quale risulti: 1. La durata dei corsi, che si articoleranno in cicli di 3 anni,
non potra' essere inferiore a sette mesi e dovranno essere svolte
almeno 200 ore di lezione per anno. 1. L'incarico e' conferito dal Comune con apposita
deliberazione, o direttamente dall'Associazione musicale nel caso
in cui il Comune si avvalga delle Associazioni musicali. 1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale,
sentita la Commissione istituita secondo il precedente art. 2.,
delibera l'approvazione dei corsi di orientamento musicale di
tipo bandistico, corale e strumentale e l'erogazione dei
contributi ai Comuni che abbiano presentato, nei termini,
regolare domanda con la richiesta documentazione. 1. I contributi regionali di cui alla presente legge sono
erogati ai Comuni sede di corso, vincolati al pagamento degli
insegnanti titolari delle attivita' corsuali approvate e non
possono essere utilizzati per altre finalita'. 1. I Comuni o le Associazioni, nel caso in cui il Comune si
avvalga delle Associazioni musicali, dovranno provvedere ad una
deguata dotazione di sussidi didattici, secondo le indicazioni
dei programmi di attuazione dei corsi che saranno stabiliti di
anno in anno dall'Assessorato Regionale competente. 1. Al termine del triennio, gli allievi che abbiano partecipato
ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove
finali volte al conseguimento dell'attestato di idoneita'. Titolo II. - Scuole ed istituti di musica 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Istituti e le scuole di
musica civiche e private che intendono ottenere il contributo
regionale per i corsi professionali, devono far pervenire
all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte - Settore
Istruzione, domanda in carta legale con la seguente
documentazione: 1. La durata dei corsi, il numero delle lezioni, le materie ed i
programmi devono essere quelle previste nei Conservatori di
Stato. 1. I contributi regionali di cui alla presente legge sono
vincolati all'attuazione delle attivita' didattiche per le quali
sono stati erogati e non possono essere utilizzati per altre
finalita', per spese di gestione o acquisto strumenti musicali e
arredi. 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale,
sentita la Commissione istituita secondo il precedente art. 2.,
delibera l'assegnazione ed il pagamento dei contributi agli agli
istituti e scuole civiche e private che abbiano presentato, nei
termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.
2. I criteri di valutazione per l'assegnazione dei contributi
sono i seguenti: 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per
l'anno finanziario 1991 la spesa di L. 1.200.000.000.
(Oggetto della legge)
2. Tali attivita' si distinguono in corsi di tipo corale, di
tipo strumentale e di tipo bandistico.
3. Rispetto all'organizzazione si distinguono in:
a) corsi organizzati direttamente dai Comuni che si possono
avvalere anche delle Associazioni musicali;
b) corsi professionali di Istituti e scuole di musica civiche e
private.
4. Le Associazioni musicali e gli Istituti e Scuole di musica
devono essere regolarmente costituite, senza scopo di lucro,
nella Regione Piemonte.
(Commissione per le attivita' di orientamento
musicale)
2. Tale Commissione e' composta da:
a) l'Assessore competente o un suo delegato che la presiede e la
convoca;
b) tre esperti, designati dal Consiglio regionale ai sensi della
l. 18 febbraio 1985, n. 10 ed individuati tra persone competenti
nel campo della musica; tale conpetenza e' attestata da titoli o
esperienze acquisite nel settore.
3. I componenti della Commissione verranno retribuiti a norma
della l.r. 2 luglio 1976, n. 33.
(Adempimenti dei Comuni)
a) l'esatta denominazione del Comune, la sede ed il legale
rappresentante;
b) il numero complessivo dei corsi di orientamento musicale che
si chiede di organizzare, direttamente o avvalendosi delle
Associazioni musicali - per queste ultime deve essere segnata,
per esteso, la denominazione dell'Associazione la sede ed il
legale rappresentante - indicando per ciascuno di essi:
1) il tipo;
2) il numero di ore di insegnamento previsto;
3) i docenti prescelti;
4) i nominativi degli iscritti;
5) la sede;
6) se trattasi di corsi di rinnovo del ciclo o di corsi di prima
istituzione;
7) la descrizione dei locali ove si svolgono i corsi; in ogni
caso i locali devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari e
di sicurezza prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Alla domanda, nel caso in cui il Comune si avvalga delle
Associazioni musicali, dovra' essere allegato l'atto costitutivo
e lo statuto in copia autenticata dell'Associazione stessa.
3. La sede legale ed amministrativa delle Associazioni musicali
bandistiche e corali deve essere stabilita nel Comune dove avra'
svolgimento il corso.
(Funzionamento e durata dei corsi)
2. Le classi di primo anno, per ottenere il contributo
regionale, dovranno avere un minimo di 15 allievi ed un massimo
di 30; quelle di secondo e terzo anno dovranno avere un minimo di
12 allievi al di sotto dei quali non verra' concesso il
contributo regionale.
3. Ai corsi di orientamento musicale possono essere iscritti
aspiranti di eta' non inferiore agli 8 anni.
4. Per l'iscrizione ai corsi di orientamento musicale gli
aspiranti devono presentare il certificato di nascita.
(Scelta ed incarico degli insegnanti)
2. La scelta degli insegnanti avviene a cura dei Comuni o
Associazioni musicali promotrici, fra quelli iscritti in un
apposito Albo regionale. I Criteri di iscrizione all'albo ed i
requisiti professionali richiesti per ciascun corso, saranno
precisati con successivo provvedimento del Consiglio regionale,
da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
3. L'albo viene conservato e aggiornato presso l'Assessorato
regionale competente; l'iscrizione all'albo e' gratuita.
4. In attesa dell'approvazione dei criteri di iscrizione
all'albo i Comuni o le Associazioni musicali potranno impiegare
nelle attivita' concorsuali personale docente, che dovra' essere
in possesso dei requisitprofessionali richiesti per ciascun
corso.
(Adempimenti della Regione)
2. I criteri di valutazione per la formulazione del piano corsi
sono i seguenti:
a) ubicazione in zone prive o con scarsa presenza di corsi;
b) domanda di Comuni che non hanno avuto il corso l'anno
scolastico precedente rispetto a coloro che hanno appena
terminato il ciclo;
c) per i Comuni che hanno appena terminato il ciclo, ma le cui
dimensioni giustificano il rinnovo dello stesso, si fa
riferimento al risultato finale del ciclo precedente.
3. Il contributo concesso e' finalizzato al compenso degli
insegnati.
4. L'erogazione del contributo avverra' a seguito di invio, da
parte dei Comuni, entro il 28 febbraio di ogni anno, della
deliberazione comprovante l'istituzione del corso.
5. Resta di competenza della Regione, oltre quanto stabilito
dalla presente legge, la funzione amministrativa concernente il
controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei piani e dei
programmi.
6. E' facolta' della Regione delegare tale vigilanza ai Comuni
sede dei corsi.
(Vincolo di destinazione dei contributi)
2. I Comuni entro il 31 luglio di ogni anno dovranno presentare
un rendiconto della completa contabilita' dalla quale risulti
anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno
dell'attivita' di cui si tratta.
(Sussidi didattici)
(Prove finali, attestati, Commissioni esaminatrici)
2. Tali prove si svolgeranno nell'ultima settimana di attivita'
del corso in conformita' degli ordinamenti didattici.
3. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dall'Assessore
regionale competente e composte da:
a) un esperto con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del personale didattico;
c) un rappresentante del Comune.
4. Il passaggio da un ciclo all'altro si consegue, di norma,
sulla base di semplice scrutinio di fine ciclo.
(Adempimenti istituti e scuole di musica civiche e
private)
a) programma dell'attivita' che si intende svolgere;
b) bilancio preventivo;
c) questionario, compilato, predisposto dalla Regione Piemonte;
d) consuntivo della completa contabilita' dalla quale risulti
anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno
dell'attivita' di cui si tratta;
e) documentazione comprovante la rispondenza dei locali ai
requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti
disposizioni in materia.
2. Alla domanda dovra' essere allegato l'atto costitutivo e lo
Statuto in copia autenticata.
(Programma e durata dei corsi)
2.E' previsto altresi' un biennio preparatorio, al quale possono
accedere aspiranti di eta' non inferiore agli 8 anni, al termine
del quale una Commissione composta da almeno tre docenti
esaminera' i candidati per l'accertamento attitudinale,
l'ammissione ai corsi e la presentazione ad esami presso i
Conservatori Statali. Per l'iscrizione ai corsi gli aspiranti
devono presentare il certificato di nascita.
(Vincolo di destinazione dei contributi)
(Adempimenti della Regione)
a) numero allievi frequentanti;
b) numero classi;
c) numero licenze, compimenti e diplomi conseguiti presso i
Conservatori.
(Finanziamento degli interventi)
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma
si provvede mediante istituzione di apposito capitolo, avente la
seguente denominazione: "Contributi ai Comuni per il sostegno di
attivita' corsuali di orientamento musicale nel settore
bandistico, strumentale e corale, nonche' agli Istituti e Scuole
civiche e private di musica per attivita' professionali" e con la
dotazione di L. 1.200.000.000 in termini di competenza e di
cassa.
3. Alla copertura della spesa di cui ai commi precedenti si
provvede mediante utilizzazione di una disponibilita' di pari
ammontare del capitolo 11950 del Bilancio per l'anno finanziario
1991.
4. Per gli anni successivi la spesa sara' determinata dalla legge
di bilancio.
5. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrrenti variazioni di
bilancio.