Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 19 agosto 1991, n. 38.

Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.

(B.U. 4 settembre 1991, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
All. A.

Art. 1.
(Istituzione del Parco naturale)

1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' istituito con la presente legge il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.
2. Ai confini del Parco naturale e' istituita una Zona di salvaguardia a regime di tutela urbanistica e territoriale di cui all'art. 5, comma uno, sub d), della L.R. 12/90.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini del territorio del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino e della limitrofa Zona di salvaguardia, incidenti sul territorio del Comune di Trino, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:10.000, facente parte integrante della presente legge: la Zona di salvaguardia e' individuata nella planimetria con la lettera A.
2. Il territorio del Parco e della Zona di Salvaguardia sono delimitati con opportuna segnaletica da porsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area.
3. La segnaletica deve essere sempre mantenuta in buono stato di conservazione e di visibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino sono:
a) garantire ed assicurare la continuita' della gestione della Partecipanza dei Boschi di Trino, conservandone le caratteristiche storiche quali risultano dagli statuti, dagli atti e dalle consuetudini della Partecipanza stessa;
b) tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area boschiva, al fine di ricostituire e mantenere l'unita' ambientale del Bosco delle Sorti della Partecipanza, nel pieno ed incondizionato rispetto delle pratiche silvo colturali e dei diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e dai Partecipanti quali proprietari pro indiviso;
c) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria od utile per consentire la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali.
2. Le finalita' dell'istituzione della Zona di salvaguardia sono le seguenti:
a) raccordare paesaggisticamente e funzionalmente il territorio del Parco naturale con il territorio circostante;
b) salvaguardare e valorizzare il contesto ambientale, naturale e storico dei luoghi, con particolare riferimento alle emergenze culturali e architettoniche presenti sul territorio.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni gestionali del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 3 sono esercitate dalla Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino che mantiene le sue regole di funzionamento stabilite dagli Statuti della Partecipanza.
2. Il soggetto gestionale di cui al comma uno deve garantire la prosecuzione degli usi e delle consuetudini della Partecipanza, mantenendo inalterato il regime di proprieta'.
3. La Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
4. Per l'espletamento delle funzioni gestionali la Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino si avvale del personale di cui all'art. 5.
5. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 3, comma due, relative alla Zona di salvaguardia sono esercitate direttamente dal Comune di Trino in applicazione delle previsioni contenute nel piano di cui all'art. 10.
6. Il Comune di Trino, a supporto delle funzioni gestionali di cui al comma cinque, istituisce con propria deliberazione una Commissione consultiva di cui debbono fare parte almeno due rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e due rappresentanti delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

Art. 5.
(Personale)

1. L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco naturale sono disciplinati con legge regionale, sentita la Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino.
2. La Regione Piemonte assicura il finanziamento delle spese derivanti dall'assunzione del personale di cui al comma uno mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7910 del bilancio di previsione per l'anno 1991 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, cosi' come previsto dall'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.
(Controllo)

1. La Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino predispone, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio di previsione relativo agli stanziamenti erogati dalla Regione.
Il bilancio di previsione e' presentato alla Giunta Regionale ed e' approvato dalla stessa con propria deliberazione.
2. Il rendiconto generale e' predisposto entro il 31 marzo di ogni anno per essere sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale con proprio atto deliberativo.
3. Le deliberazioni della Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino assunte in attuazione del bilancio di previsione sono trasmesse alla Giunta Regionale entro cinque giorni dalla loro adozione e la Giunta Regionale decide in merito alle stesse entro venti giorni dal ricevimento cosi' come stabilito dall'art. 9, comma due, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.
4. La Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino conserva piena autonomia in ordine alla gestione del proprio patrimonio per quanto non compreso nel Parco naturale.

Art. 7.
(Norme vincolistiche)

1. Sull'intero territorio del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l'attivita' venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all'attivita' agro silvo pastorale;
e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' agricole e forestali presenti sul territorio o della fruibilita' pubblica del parco;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
g) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui all'art. 3 e sono definiti nel piano di cui all'art. 10.
3. Sino all'approvazione del piano di cui al comma due debbono essere applicate le seguenti normative:
a) entro i limiti e le norme previste dallo strumento urbanistico vigente, e' consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui all'art. 3;
b) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale.
4. Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge medesima.

Art. 8.
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), comma uno, dell'art. 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lett. b), comma uno, dell'art. 7, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. c), d) ed f), comma uno, dell'art. 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. e) e g), comma uno, ed alla limitazione di cui al punto 1), comma tre, dell'art. 7 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
5. Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2), comma tre, dell'art. 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
6. I tagli boschivi effettuati in difformita' della previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi uno, quattro, cinque e sei del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente art. e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 9.
(Vigilanza)

1. La vigilanza del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza e' affidata:
a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 5;
b) al personale di cui ai commi sei e sette dell'art. 3 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, previa convenzione da stipularsi da parte della Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino con gli Enti di appartenenza.
2. La vigilanza sul territorio della Zona di salvaguardia e' affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato: la vigilanza su tale territorio e' esercitata altresi' dal personale di vigilanza del Parco a seguito di convenzione tra Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino e Comune di Trino.

Art. 10.
(Piano naturalistico)

1. La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il piano naturalistico del Parco secondo le procedure previste regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'art. 7 della legge regionale 57/79, anche norme ed indirizzi relativi alla edificabilita' ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi contenute nello strumento urbanistico del Comune di Trino.

Art. 11.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)

1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui all'art. 2, previsti in L. 2.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1991.

Art. 12.
(Finanziamenti per la gestione)

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza, valutati in L. 70.000.000. per l'anno finanziario 1991, si provvede mediante una riduzione, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 11785 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 70.000.000.
2. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri per la gestione della Zona di salvaguardia di cui alla presente legge si provvede mediante appositi contributi a favore del Comune di Trino erogati annualmente dalla Giunta Regionale con propria deliberazione sulla base di programmi e progetti che debbono essere presentati dal Comune di Trino entro il 28 febbraio di ogni anno: la Giunta Regionale fa fronte alle relative spese a seguito di approvazione dei singoli programmi e progetti con gli stanziamenti ordinari presentati sul bilancio regionale e relativi all'intervento proposto.

Art. 13.
(Entrate)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 8 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 14.
(Durata della destinazione)

1. La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dall'art. 2, ha la durata di anni 15, prorogabili alla scadenza.

Allegato A.


Allegato: Planimetria
OMISSIS