Disegno di legge regionale, n. 5064.
Istituzione del parco naturale del Bosco delle Sorti della
Partecipanza di Trino. 1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, . istituito
con la presente legge il parco naturale del Bosco delle Sorti della
Partecipanza di Trino. 1. I confini del territorio del parco naturale del Bosco delle Sorti
della Partecipanza di Trino, incidente sul Comune di Trino, sono
individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:10.000, facente
parte integrante della presente legge. 1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati
nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le
finalit. dell'istituzione del parco naturale del Bosco delle Sorti
della Partecipanza di Trino sono: 1. Le funzioni gestionali per il conseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 3 della presente legge sono esercitate dalla Cumulativa
Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino che mantiene le
sue regole di funzionamento stabilite dagli Statuti della
Partecipanza. 1. L'ordinamento e la pianta organica del personale del parco
naturale sono disciplinati con legge regionale, sentita la Cumulativa
Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino. 1. La Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di
Trino predispone, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio di
previsione relativo agli stanziamenti erogati dalla Regione. Il
bilancio di previsione . presentato alla Giunta regionale ed . 1. Sull'intero territorio del parco naturale del Bosco delle Sorti
della Partecipanza di Trino, oltre al rispetto delle leggi statali e
regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della
fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, . fatto divieto
di: 1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), primo comma,
dell'articolo 7 della presente legge comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 1. La vigilanza del parco naturale del Bosco delle Sorti della
Partecipanza . affidata: 1. La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, predispone ed adotta il piano naturalistico del parco
secondo le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979,
n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni. tabellazione
1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al
precedente articolo 2, previsti in L. 1.5OO.OOO, si provvede mediante
lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione
della spesa per l'anno 1990. 1. Agli oneri per la gestione del parco naturale del Bosco delle
Sorti della Partecipanza, di cui all'articolo 4 della presente legge,
valutati in L. 7O.OOO.OOO per l'anno finanziario 1990, si provvede
mediante una riduzione, in termini di competenza e di cassa, di L. 1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo
8 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle
entrate del bilancio per l'anno finanziario 1990 ed ai corrispondenti
capitoli dei bilanci successivi. 1. La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge
al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di
anni 15, prorogabili alla scadenza.
(Istituzione del parco naturale)
(Confini)
2. Il territorio del parco sara' delimitato con opportuna segnaletica
da porsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area.
3. La segnaletica deve essere sempre mantenuta in buono stato di
conservazione e di visibilita'.
(Finalita')
a) garantire ed assicurare la continuita' della gestione della
Partecipanza dei Boschi di Trino, conservandone le caratteristiche
storiche quali risultano dagli statuti, dagli atti e dalle
consuetudini della Partecipanza stessa;
b) tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali,n ambientali e
paesaggistiche dell'area boschiva, al fine di ricostituire e mantenere
l'unita' ambientale del Bosco delle Sorti della Partecipanza, nel
pieno ed incondizionato rispetto delle pratiche silvo-colturali e dei
diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e
dai Partecipanti quali proprietari pro-indiviso;
c) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria od utile per
consentire la fruzione a fini ricreativi, didattici, scientifici,
culturali.
(Gestione)
2. Il soggetto gestionale di cui al comma 1. deve garantire il
mantenimento degli usi e delle consuetudini della Partecipanza,
mantenendo inalterato il regime di proprieta'.
3. La Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di
Trino, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale del
Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 21 della legge
regionale 22 marzo 1990, n. 12.
4. Per l'espletamento delle funzioni gestionali la Cumulativa
Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino si avvale del
personale di cui al successivo articolo 5.
(Personale)
2. La Regione Piemonte assicura il finanziamento delle spese
derivanti dall'assunzione del personale di cui al comma 1. mediante lo
stanziamento di cui al capitolo 7910 del bilancio di previsione per
l'anno 1990 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni
successivi, cosi' come previsto dall'articolo 3 della legge regionale
5 aprile 1985, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni.
(Controllo)
approvato dalla stessa con propria deliberazione.
2. Il rendiconto generale . predisposto entro il 31 marzo di ogni
anno per essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale con
proprio atto deliberativo.
3. Le deliberazioni della Cumulativa Amministrazione della
Partecipanza dei Boschi di Trino assunte in attuazione del bilancio di
previsione sono trasmesse alla Giunta regionale entro cinque giorni
dalla loro adozione e la Giunta regionale decide in merito alle stesse
entro venti giorni dal ricevimento cosi' come stabilito dall'articolo
9, comma 2, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.
4. La Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di
Trino conserva piena autonomia in ordine alla gestione del proprio
patrimonio per quanto non compreso nel parco naturale.
(Norme vincolistiche)
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l'attivita' venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli
animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte
salve le normali operazioni connesse all'attivit.
agro-silvo-pastorale;
e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione
delle attivita' agricole e forestali presenti sul territorio o della
fruibilit. pubblica del parco;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici
fuori strada;
g) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di
costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che
possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. L'uso del suolo e l'edificabilit. consentiti nel territorio del
parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e
sono definiti nel piano di cui al successivo articolo 10.
3. Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono
essere applicate le seguenti normative:
a) entro i limiti e le norme previste dallo strumento urbanistico
vigente, . consentito ripristinare i fabbricati esistenti,
vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3;
b) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino
modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra
autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal
Presidente della Giunta regionale.
4. Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale di cui
alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, i tagli boschivi sono
regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge
medesima.
(Sanzioni)
5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), primo comma,
dell'articolo 7 della presente legge, si applicano le sanzioni
previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) ed f), primo
comma, del precedente articolo 7 comportano la sanzione amministrativa
da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e g), primo comma,
ed alla limitazione di cui al punto 1), terzo comma, dell'articolo 7
della presente legge comportano le sanzioni previste dalle vigenti
leggi in materia urbanistica.
5. Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2), terzo comma,
del precedente articolo 7 comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di L. 1.OOO.OOO ad un massimo di L. 10.000.000.
6. I tagli boschivi effettuati in difformita' della previsione di cui
all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57,
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad
un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di
terreno su cui . stato effettuato il taglio boschivo.
7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1., 4., 5. e 6. del
presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative
previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in
conformit. alle disposizioni formulate in apposito decreto del
Presidente della Giunta regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per
l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di
cui al capo I della legge 24 novembre n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse
ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico saranno
introitate nel bilancio della Regione.
(Vigilanza)
a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta
organica di cui al precedente articolo 5;
b) al personale di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge
regionale 22 marzo 1990, n. 12, previa convenzione da stipularsi da
parte della Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi
di Trino con gli Enti di appartenenza.
(Piano naturalistico)
2. Il piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto
espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 57/79,
anche norme ed indirizzi relativi alla edificabilita'ed all'uso del
suolo: tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di
eventuali norme difformi contenute nello strumento urbanistico del
Comune di Trino.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di)
(Finanziamenti per la gestione)
50.000.000 del capitolo 8000 e di L. 20.000.000 del capitolo 8015
dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 e
mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per
l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo, con la
denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione del
parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino" e
con lo stanziamento di competenza e di cassa di Lire 70.000.000.
2. Il Presidente della Giunta regionale . autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrate)
(Durata della destinazione)