Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5064.

Istituzione del parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12, 13, 14

Art. 1.
(Istituzione del parco naturale)

1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, . istituito con la presente legge il parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini del territorio del parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, incidente sul Comune di Trino, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:10.000, facente parte integrante della presente legge.
2. Il territorio del parco sara' delimitato con opportuna segnaletica da porsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area.
3. La segnaletica deve essere sempre mantenuta in buono stato di conservazione e di visibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalit. dell'istituzione del parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino sono:
a) garantire ed assicurare la continuita' della gestione della Partecipanza dei Boschi di Trino, conservandone le caratteristiche storiche quali risultano dagli statuti, dagli atti e dalle consuetudini della Partecipanza stessa;
b) tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali,n ambientali e paesaggistiche dell'area boschiva, al fine di ricostituire e mantenere l'unita' ambientale del Bosco delle Sorti della Partecipanza, nel pieno ed incondizionato rispetto delle pratiche silvo-colturali e dei diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e dai Partecipanti quali proprietari pro-indiviso;
c) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria od utile per consentire la fruzione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni gestionali per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 della presente legge sono esercitate dalla Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino che mantiene le sue regole di funzionamento stabilite dagli Statuti della Partecipanza.
2. Il soggetto gestionale di cui al comma 1. deve garantire il mantenimento degli usi e delle consuetudini della Partecipanza, mantenendo inalterato il regime di proprieta'.
3. La Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
4. Per l'espletamento delle funzioni gestionali la Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino si avvale del personale di cui al successivo articolo 5.

Art. 5.
(Personale)

1. L'ordinamento e la pianta organica del personale del parco naturale sono disciplinati con legge regionale, sentita la Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino.
2. La Regione Piemonte assicura il finanziamento delle spese derivanti dall'assunzione del personale di cui al comma 1. mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7910 del bilancio di previsione per l'anno 1990 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, cosi' come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.
(Controllo)

1. La Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino predispone, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio di previsione relativo agli stanziamenti erogati dalla Regione. Il bilancio di previsione . presentato alla Giunta regionale ed .
approvato dalla stessa con propria deliberazione.
2. Il rendiconto generale . predisposto entro il 31 marzo di ogni anno per essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale con proprio atto deliberativo.
3. Le deliberazioni della Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino assunte in attuazione del bilancio di previsione sono trasmesse alla Giunta regionale entro cinque giorni dalla loro adozione e la Giunta regionale decide in merito alle stesse entro venti giorni dal ricevimento cosi' come stabilito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.
4. La Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino conserva piena autonomia in ordine alla gestione del proprio patrimonio per quanto non compreso nel parco naturale.

Art. 7.
(Norme vincolistiche)

1. Sull'intero territorio del parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, . fatto divieto di:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l'attivita' venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all'attivit.
agro-silvo-pastorale;
e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' agricole e forestali presenti sul territorio o della fruibilit. pubblica del parco;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
g) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. L'uso del suolo e l'edificabilit. consentiti nel territorio del parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti nel piano di cui al successivo articolo 10.
3. Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:
a) entro i limiti e le norme previste dallo strumento urbanistico vigente, . consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3;
b) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale.
4. Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge medesima.

Art. 8.
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 7 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L.
5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 7 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) ed f), primo comma, del precedente articolo 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e g), primo comma, ed alla limitazione di cui al punto 1), terzo comma, dell'articolo 7 della presente legge comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
5. Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2), terzo comma, del precedente articolo 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.OOO.OOO ad un massimo di L. 10.000.000.
6. I tagli boschivi effettuati in difformita' della previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui . stato effettuato il taglio boschivo.
7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1., 4., 5. e 6. del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformit. alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale. 8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 9.
(Vigilanza)

1. La vigilanza del parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza . affidata:
a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 5;
b) al personale di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, previa convenzione da stipularsi da parte della Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino con gli Enti di appartenenza.

Art. 1.
(Piano naturalistico)

1. La Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il piano naturalistico del parco secondo le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 57/79, anche norme ed indirizzi relativi alla edificabilita'ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi contenute nello strumento urbanistico del Comune di Trino.

Art. 11.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di)

tabellazione 1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2, previsti in L. 1.5OO.OOO, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1990.

Art. 12.
(Finanziamenti per la gestione)

1. Agli oneri per la gestione del parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza, di cui all'articolo 4 della presente legge, valutati in L. 7O.OOO.OOO per l'anno finanziario 1990, si provvede mediante una riduzione, in termini di competenza e di cassa, di L.
50.000.000 del capitolo 8000 e di L. 20.000.000 del capitolo 8015 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione del parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di Lire 70.000.000.
2. Il Presidente della Giunta regionale . autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Entrate)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 8 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 14.
(Durata della destinazione)

1. La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 15, prorogabili alla scadenza.