Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 6 agosto 1991, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 6 e 2 agosto 1988, n. 42, in materia di collaborazioni esterne.

(B.U. 14 agosto 1991, n. 33)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

1. Alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 6 in materia di collaborazioni esterne, modificata ed integrata dalla L.R. 31 agosto 1988, n. 42, sono apportate le modificazioni e le soppressioni specificate nei successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

1. Il comma due dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"2. Fatte salve le incompatibilita' stabilite da leggi nazionali, non possono essere affidati incarichi per le collaborazioni, di cui all'art. 2, ad ex dipendenti regionali che non siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di servizio o di eta', prima che sia trascorso un anno dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Piemonte".

Art. 3.

1. L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 3. Disposizioni generali
1. Le collaborazioni, di cui alla presente legge, sono disposte nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo previsti, sulla base di indirizzi annualmente definiti dalla Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nell'ambito della propria autonomia ed illustrati in occasione del dibattito consiliare sul bilancio preventivo dell'esercizio.
2. Gli indirizzi medesimi sono preventivamente discussi con le Organizzazioni sindacali del personale regionale.
3. Nell'affidamento delle collaborazioni, di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale, in relazione al tipo di prestazione richiesta, alla professionalita' necessaria ed all'eventuale urgenza di conseguire i risultati, puo' avvalersi di:
a) Enti strumentali e Societa' a prevalente partecipazione regionale;
b) Universita' e Politecnico;
c) Enti ed Istituti scientifici di natura pubblica;
d) Enti ed organismi, anche privati, di ricerca o di progettazione specializzati;
e) esperti o professionisti di notoria esperienza ed elevata capacita' professionale, iscritti in albi professionali laddove necessario per lo svolgimento della collaborazione, da incaricarsi individualmente o collegialmente".

Art. 4.

1. Al comma due dell'art. 7 e' soppresso l'inciso "sentita la Commissione programmazione e bilancio".

Art. 5.

1. L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 9. Informazione
1. La Giunta Regionale, preventivamente alla loro adozione, da' informazione alle Organizzazioni sindacali delle deliberazioni relative alle collaborazioni previste dalla presente legge.
2. La Giunta Regionale presenta entro il 31 marzo al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle collaborazioni, con un elenco delle consulenze attribuite nell'anno precedente, e con l'indicazione dei dati essenziali per la comprensione della natura, oggetto e corrispettivo di ciascuna collaborazione.
3. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno e' pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle consulenze affidate dallo stesso Ufficio di Presidenza con l'indicazione dei dati essenziali relativi".

Art. 6.

1. L'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 11. Oneri finanziari
1. Le spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge, sono imputate esclusivamente all'apposito capitolo di bilancio istituito con la denominazione "Spese per l'attuazione della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni".
2. Per l'anno finanziario 1991 la dotazione del suddetto capitolo e' pari alla sommatoria delle disponibilita' esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui capitoli 2251, 2252, 2253, 2254 e 2255, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.
3. Per gli anni successivi al 1991 si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
5. In deroga al principio, di cui al comma uno, sono imputabili agli specifici capitoli di area le spese, di cui alla presente legge, sostenute per l'attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali recepiti e non in leggi regionali di settore e finanziate con fondi statali vincolati.
6. Le spese derivanti da consulenze affidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sono imputate al cap. 60 del bilancio regionale".

Art. 7.

1. Dopo l'art. 11 e' inserito il seguente:
"Articolo 11 bis. Norma transitoria
1. In deroga a quanto stabilito all'art. 11 e' consentito assumere e utilizzare, nell'anno 1991 e per le spese relative alle collaborazioni, gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 4582, 5027, 8930, 8967, 9175 e 9183 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991".

Art. 8.

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.