Disegno di legge regionale, n. 5140.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/1/88 n. 6 e
2/8/88 n. 42 in materia di collaborazioni esterne. 1. Alla L.R. 25/1/1988 n. 6 in materia di collaborazioni
esterne, modificata ed integrata dalla L.R. 2/8/1988 n. 42, sono
apportate le modificazioni e le soppressioni specificate nei
successivi articoli della presente legge. 1. Il comma 2 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: 1. L'art. 3 e' sostituito dal seguente: 1. Al comma 2 dell'art. 7 e' soppresso l'inciso "sentita la
Commissione programmazione e bilancio". 1. L'art. 9 e' sostituito dal seguente: 1. L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 1. Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45
dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
"2. Fatte salve le incompatibilita' stabilite da leggi
nazionali, non possono essere affidati incarichi per le
collaborazioni di cui all'art. 2 ad ex dipendenti regionali che
non siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di
servizio o di eta', prima che sia trascorso un anno dalla data di
effettiva cessazione del rapporto di lavoro con la Regione
Piemonte".
"Articolo 3 - Disposizioni generali
1. Le collaborazioni di cui alla presente legge sono disposte
nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo previsti,
sulla base di indirizzi annualmente definiti dalla Giunta
regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
nell'ambito della propria autonomia ed illustrati in occasione
del dibattito consiliare sul bilancio preventivo dell'esercizio.
2. Gli indirizzi medesimi sono preventivamente discussi con le
Organizzazioni sindacali del personale regionale.
3. Nell'affidamento delle collaborazioni di cui alla presente
legge l'Amministrazione regionale, in relazione al tipo di
prestazione richiesta, alla professionalita' necessaria ed
all'eventuale urgenza di conseguire i risultati, puo' avvalersi
di:
a) Enti strumentali e Societa' a prevalente partecipazione
regionale;
b) Universita' e Politecnico;
c) Enti ed Istituti scientifici di natura pubblica;
d) Enti ed organismi, anche privati, di ricerca o di
progettazione specializzati,
e) esperti o professionisti di notoria esperienza ed elevata
capacita' professionale, iscritti in albi professionali laddove
necessario per lo svolgimento della collaborazione, da
incaricarsi individualmente o collegialmente".
"Articolo 9 - Informazione
1. La Giunta regionale, preventivamente alla loro adozione, da'
informazione alle Organizzazioni sindacali delle deliberazioni
relative alle collaborazioni previste dalla presente legge.
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una
relazione sullo stato di attuazione delle collaborazioni.
3. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno e'
pubblicato a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle
consulenze affidate dallo stesso Ufficio di Presidenza con
l'indicazione dei dati essenziali relativi".
"Articolo 11 - Oneri finanziari
1. Le spese relative alle collaborazioni di cui alla presente
legge, sono imputate esclusivamente all'apposito capitolo di
bilancio istituito con la dizione "Spese per l'attuazione della
L.R. 25/1/1988 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni".
2. Per l'anno finanziario 1991 la dotazione del suddetto
capitolo e' pari alla sommatoria delle disponibilita' esistenti,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sui capitoli
2251, 2252, 2253, 2254 e 2255, che vengono conseguentemente
ridotti in termini di competenza e di cassa.
3. Per gli anni successivi al 1991 si provvedera' in sede di
predisposizione dei relativi bilanci.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. In deroga al principio, di cui al comma 1, sono imputabili
agli specifici capitoli di area le spese, di cui alla presente
legge, sostenute per l'attuazione di leggi nazionali o
provvedimenti ministeriali recepiti e non in leggi regionali di
settore e finanziate con fondi statali vincolati.
6. Le spese derivanti da consulenze affidate dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale sono imputate al cap. 60 del
bilancio regionale".
"Articolo 11 bis - Norma transitoria
1. In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 11 e'
consentito assumere e utilizzare, nell'anno 1991 e per le spese
relative alle collaborazioni, gli stanziamenti iscritti ai
capitoli nn. 4582, 5027, 8930, 8967, 9175 e 9183 del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1991".