Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 12 giugno 1991, n. 25.

Norme sulle Commissioni provinciali di collaudo degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione.

(B.U. 26 giugno 1991, n. 26)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Costituzione delle Commissioni di collaudo)

1. Le Commissioni provinciali di collaudo degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, di cui all'art. 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta Regionale e sono costituite come segue:
a) da un rappresentante della Regione Piemonte in servizio presso l'Assessorato competente;
b) da un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
c) da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione competente per territorio.

Art. 2.
(Collaudo)

1. Le Commissioni collaudano gli impianti accertando la idoneita' tecnica e fiscale, nonche' la conformita' strutturale degli stessi al provvedimento di concessione od autorizzazione in atto.
2. Al rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competono gli accertamenti in ordine al rispetto delle norme di sicurezza in materia di prevenzione incendi;
a) al rappresentante dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione competono gli accertamenti di natura fiscale;
b) al rappresentante della Regione competono le verifiche amministrative attinenti la composizione dell'impianto.
3. In caso di piu' collaudi negativi di uno stesso impianto, la Regione puo' disporne la sospensione dell'esercizio.
4. Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono riportate su apposito verbale, firmato da tutti i componenti la Commissione.
5. Il verbale di collaudo e' trasmesso, a cura della Commissione che lo ha eseguito, all'autorita' concedente, la quale ne invia copia all'intestatario della concessione.

Art. 3.
(Compensi spettanti ai componenti le Commissioni di collaudo)

1. Ai componenti le Commissioni provinciali di collaudo, non dipendenti dell'Amministrazione regionale, e' corrisposto, per ciascuna giornata di partecipazione a collaudi, un gettone di presenza nella misura di L. 50.000 per un solo collaudo e di L. 25.000 per ogni collaudo aggiuntivo, con il limite di L. 100.000 giornaliere. La misura del gettone di presenza e' aggiornata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, con cadenza biennale dal 1° luglio 1991, sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita.
2. Ai componenti le commissioni di cui all'art. 1, che per partecipare alle visite di collaudo debbono recarsi in Comune diverso da quello sede dell'ufficio, sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, oppure l'indennita' per il proprio mezzo di trasporto, con le modalita' e nella misura chilometrica prevista dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'indennita' di trasferta, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato e con le modalita' di cui agli artt. 1 e 3 della medesima legge.

Art. 4.
(Oneri finanziari)

1. Gli oneri finanziari derivati dalla presente legge, ai sensi dell'art. 47 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, sono a carico dei concessionari interessati che provvedono al versamento della somma dovuta presso la Tesoreria della Regione Piemonte, invitando all'Assessorato competente copia della relativa quietanza.
2. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e successivi, vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli come sotto indicato ed aventi le seguenti denominazioni:
a) nello stato di previsione dell'entrata: "Somme versate da privati per l'espletamento da parte delle commissioni provinciali, dei collaudi degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione";
b) nello stato di previsione della spesa: "Spese per le commissioni provinciali di collaudo degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione".
3. La dotazione dei sopraindicati capitoli viene stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 60 (sessanta) milioni. Per gli anni successivi si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato adapportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.