Disegno di legge regionale, n. 5073.
Norme sulle Commissioni provinciali di collaudo degli impianti di
distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione. 1. Le Commissioni provinciali di collaudo degli impianti di
distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, di cui
all'art. 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, sono nominate con
decreto del Presidente della Giunta regionale e sono costituite come
segue: 1. Le Commissioni collaudano gli impianti accertando la idoneita'
tecnica e fiscale, nonche' la conformita' strutturale degli stessi al
provvedimento di concessione od autorizzazione in atto. 1. Ai componenti le Commissioni provinciali di collaudo, non
dipendenti dell'Amministrazione regionale, e' corrisposto, per ciascuna
giornata di partecipazione a collaudi, un gettone di presenza nella
misura di L. 50.000 per un solo collaudo e di L. 25.000 per ogni
collaudo aggiuntivo. La misura del gettone di presenza e' aggiornata
con decreto del Presidente della Giunta regionale, con cadenza
biennale dal 1.7.1991, sulla base degli indici ISTAT sul costo della
vita. 1. Gli oneri finanziari derivati dalla presente legge, ai sensi
dell'art. 47 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, sono a carico dei
concessionari interessati che provvedono al versamento della somma
dovuta presso la Tesoreria della Regione Piemonte, invitando
all'Assessorato competente copia della relativa quietanza.
(Costituzione delle Commissioni di collaudo)
a) da un rappresentante della Regione Piemonte in servizio presso
l'Assessorato competente;
b) da un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
competente per territorio;
c) da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di
Fabbricazione competente per territorio.
(Collaudo)
2. Al rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
competono gli accertamenti in ordine al rispetto delle norme di
sicurezza in materia di prevenzione incendi;
a) al rappresentante dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di
Fabbricazione competono gli accertamenti di natura fiscale;
b) al rappresentante della Regione competono le verifiche
amministrative attinenti la composizione dell'impianto.
3. In caso di piu' collaudi negativi di uno stesso impianto, la
Regione puo' disporne la sospensione dell'esercizio.
4. La risultanze degli accertamenti eseguiti sono riportate su
apposito verbale, firmato da tutti i componenti la Commissione.
5. Il verbale di collaudo e' trasmesso, a cura della Commissione che
lo ha eseguito, all'autorita' concedente, la quale ne invia copia
all'intestatario della concessione.
(Compensi spettanti ai componenti le Commissioni di
collaudo)
2. Ai componenti le commissioni di cui all'art. 1, che per
partecipare alle visite di collaudo debbono recarsi in Comune diverso
da quello sede dell'ufficio, sono corrisposti il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute, oppure l'indennita' per il
proprio mezzo di trasporto, con le modalita' e nella misura
chilometrica prevista dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'indennita' di
trasferta, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato e con le
modalita' di cui agli artt. 1 e 3 della medesima legge.
(Oneri finanziari)
2. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e
successivi, vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli come
sotto indicato ed aventi le seguenti denominazioni:
a) nello stato di previsione dell'entrata: "Somme versate da privati
per l'espletamento da parte delle commissioni provinciali, dei
collaudi degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per
uso di autotrazione";
b) nello stato di previsione della spesa: "Spese per le commissioni
provinciali di collaudo degli impianti di distribuzione automatica di
carburanti per uso di autotrazione".
3. La dotazione dei sopraindicati capitoli viene stabilita, per
l'anno finanziario 1991, in lire 60 (sessanta) milioni. Per gli anni
successivi si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi
bilanci.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare
con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.