Legge regionale 12 giugno 1991, n. 24. Modifiche alla L.R. 5 marzo 1987, n. 12 ''Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera '. (B.U. 26 giugno 1991, n. 26) 1. Al comma 2, lettera d) dell'art. 27 della L.R. 5 marzo 1987, n. 12, sono soppresse le parole "e disponga di strutture ricettive e di altre strutture, attrezzature e servizi turistici". 1. All'art. 27 della L.R. 12/87 e' aggiunto il seguente comma 3:
"3. Alle stesse condizioni previste dal comma 2, ed acquisito il parere favorevole dei Comuni interessati, possono costituirsi associazioni turistiche pro loco operanti sul territorio di piu' Comuni: in tal caso e' richiesta la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante di ciascuno dei Comuni interessati."