Proposta di legge regionale, n. 5092.
Modifiche alla L.R. 5 marzo 1987 n. 12 'Riforma
dell'organizzazione turistica e deleghe delle funzioni
amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera'. 1. Al comma 2, lettera d) dell'articolo 27 della L.R. 5 marzo
1987, n. 12, sono soppresse le parole "e disponga di strutture
ricettive e di altre strutture, attrezzate e servizi turistici". 1. All'articolo 27 della L.R. 12/87 e' aggiunto il seguente comma
3:
Art. 1, 2
"3. Alle stesse condizioni previste dal comma 2 possono
costituirsi associazioni turistiche pro loco operanti sul
territorio di piu' Comuni: in tal caso e' richiesta la presenza
nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante di ciasucno
dei Comuni interessati: possono altresi' costituirsi Consorzi di
associazioni turistiche pro loco".