Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 4 giugno 1991, n. 23.

Legge regionale in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Costruzione, esercizio e vigilanza.

(B.U. 12 giugno 1991, n. 24)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (argini, dighe, traverse) e relativi bacini di accumulo, secondo le attribuzioni trasferite alle Regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, le norme della presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza ed a quelli che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad esclusione di quelli al servizio di grandi derivazioni d'acqua rientranti nella competenza statale ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 10, comma 4. della legge 18 maggio 1989, n. 183.
3. Per gli sbarramenti ed opere che determinano invasi inferiori a metri cubi 20.000 e che presentano una altezza misurata con riferimento al piano di campagna inferiore a metri 5, la Giunta Regionale, su proposta del Servizio Tecnico decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio, acquisito il parere del Comitato regionale per le Opere Pubbliche (C.R.O.P.) - Sezione Infrastrutture, stabilisce se sono assoggettati, in tutto o in parte, alle norme della presente legge in relazione alle loro ubicazioni e caratteristiche ed in rapporto al regime idrico del sistema captato.
4. Le possibilita' di cui sopra non possono comunque applicarsi alle norme, da considerarsi fisse e non modificabili, relative all'art. 3, comma 5, lettera g) e all'art. 7.

Art. 2.
(Progetto di fattibilita')

1. Ogni intervento riguardante la costruzione di sbarramenti di ritenuta o la modifica strutturale di quelli gia' esistenti e' preceduto dalla redazione di un progetto di fattibilita' redatto da un tecnico a cio' abilitato.
2. Al fine dell'acquisizione della preliminare ammissibilita', il progetto di fattibilita' di cui al comma 1 presentato in triplice copia al Servizio Tecnico decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio, di seguito denominato in breve Servizio Tecnico decentrato. Il Servizio Tecnico decentrato, ricevuta la domanda e gli allegati atti progettuali, provvede alla pubblicazione presso l'Albo Pretorio dei Comuni, delle Comunita' Montane e delle Province il cui territorio e' interessato dalla realizzazione dell'opera.
3. Il progetto di fattibilita' di cui al comma 2 e' costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnica;
b) rilievi delle zone di imposta dello sbarramento;
c) planimetria estesa a tutto il bacino tributario con l'indicazione dello sbarramento e dell'invaso;
d) fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
e) disegni tecnici delle strutture dello sbarramento;
f) relazione geologica con evidenziazione degli elementi geomorfologici del bacino interessato;
g) schema di disciplinare firmato dal richiedente contenente gli obblighi relativi alla costruzione e gestione dell'impianto.

Art. 3.
(Istruttoria)

1. Il Servizio Tecnico decentrato provvede ad accertare la completezza della documentazione progettuale, acquisisce il referto di pubblicazione presso l'Albo Pretorio dei Comuni di cui all'art. 2 e compie la preliminare istruttoria tecnica che si concreta nell'espressione di parere di ammissibilita'.
2. Eventuali pareri negativi devono essere congruamente illustrati e motivati. Analogamente devono essere dettagliatamente descritte le eventuali indicazioni negative non preclusive o comunque modificative alla realizzazione dell'opera stessa.
3. Nel caso di parere favorevole di ammissibilita' dell'opera, il Servizio Tecnico decentrato provvede a redigere apposita relazione istruttoria che contiene tutte le eventuali condizioni di ammissibilita' e in cui sono altresi' indicati gli aspetti tecnici meritevoli di ulteriore approfondimento o maggior dettaglio.
Il Servizio Tecnico decentrato si esprime specificatamente sullo schema di disciplinare di cui al comma 3. lettera g) dell'art. 2, integrandolo, ove necessario, con le prescrizioni ritenute indispensabili.
4. Il richiedente, acquisito il preliminare parere favorevole di ammissibilita', produce istanza formale per ottenere l'autorizzazione definitiva alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto.
5. La domanda indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, tramite il Servizio Tecnico decentrato, e' accompagnata dal progetto esecutivo dell'opera in triplice copia, sottoscritto dal progettista e dal proprietario o gestore e deve contenere:
a) relazione tecnico economica sulle caratteristiche dello sbarramento e degli impianti connessi con specifico riferimento alle finalita' economiche da conseguire;
b) relazione tecnica con indicazione delle campagne di indagine svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumita', delle modalita' di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso;
c) corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;
d) planimetria dell'invaso in scala 1:10.000;
e) rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5.000;
f) fotografie aeree ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
g) disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, planimetrie in scala 1:500, particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
h) piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dell'invaso;
i) relazione geologica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, indagini e rilevamenti eseguiti, con particolare attenzione sugli elementi negativi emersi e dei provvedimenti tecnici proposti per il loro superamento. In particolare devono essere descritti: la geomorfologia e la litologia del bacino, la geognosia dei terreni d'imposta dello sbarramento, le caratteristiche geotecniche dei materiali di costruzione degli sbarramenti;
l) carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi d'interesse in riferimento alla soggiacenza all'invaso;
m) dati idrologici e calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;
n) verifiche di stabilita' dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
o) studio sulle condizioni di deflusso, a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile;
p) tutte le notizie, indagini e approfondimenti eventualmente richiesti nella prima fase istruttoria dal Servizio Tecnico decentrato.

Art. 4.
(Approvazione del progetto)

1. Il progetto esecutivo e' esaminato dal Servizio Tecnico decentrato, che redige la relazione di istruttoria e lo schema definitivo di disciplinare contenente le condizioni a cui e' subordinato il rilascio dell'autorizzazione.
2. Lo schema di disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alle modalita' di costruzione, al collaudo e all'esercizio dell'impianto; contiene inoltre opportune clausole impegnative nei confronti dell'Amministrazione regionale e l'indicazione della cauzione da costituirsi dal richiedente prima dell'entrata in esercizio dell'impianto.
3. Il Servizio Tecnico decentrato trasmette il progetto esecutivo completo al Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico, che provvede ad acquisire il parere del C.R.O.P. - Sezione Infrastrutture, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.
4. Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base del parere favorevole del C.R.O.P. - Sezione Infrastrutture, emette formale provvedimento di approvazione del progetto e del relativo disciplinare. L'esercizio e' subordinato al favorevole risultato del collaudo di cui al successivo art. 6.
5. La realizzazione delle opere di sbarramento e' comunque soggetta al rilascio della concessione edilizia.

Art. 5.
(Vigilanza sui lavori)

1. La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera secondo le norme contenute nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione e' affidata al Servizio Tecnico decentrato.
2. Il proprietario o gestore dell'opera, deve comunicare al competente Servizio Tecnico decentrato l'inizio dei lavori, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori stessi.
3. Le spese conseguenti alle attivita' di controllo e all'esercizio della vigilanza sono a carico del proprietario o gestore dell'opera.
4. Il proprietario o gestore dell'opera provvede a far eseguire da tecnici di propria fiducia i controlli inerenti:
a) esecuzione drenaggi;
b) predisposizione dei piani di fondazione ed esecuzione degli ancoraggi e ammorsamenti di fondazione;
c) esecuzione degli organi di scarico;
d) esecuzione dello splateamento e scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;
e) eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale;
f) processi di compattazione terre per formazione sbarramento;
g) campionature e prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;
h) profili dei paramenti;
i) procedure di invaso;
l) verifica degli afflussi e delle portate dei drenaggi.
5. Il proprietario o gestore dell'opera provvede a trasmettere i risultati dei controlli al Servizio Tecnico decentrato evidenziando ogni situazione anomala ed ogni scostamento dalle previsioni di progetto con lo stato di fatto.
6. In caso di notevoli scostamenti delle condizioni locali rispetto alle previsioni di progetto, il proprietario o gestore deve sospendere i lavori e trasmettere tempestivamente dettagliata relazione al Servizio Tecnico decentrato, per i provvedimenti conseguenti. In caso di inerzia o inadempienza del proprietario o gestore, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Servizio Tecnico decentrato impone la sospensione temporanea e cautelativa della realizzazione dell'opera in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma successivo.
7. Il Servizio Tecnico decentrato ricevuta la relazione ed effettuati i necessari accertamenti, riferisce al Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico che, acquisito eventualmente il parere del C.R.O.P. - Sezione Infrastrutture, puo' proporre al Presidente della Giunta Regionale l'adozione di appositi provvedimenti.

Art. 6.
(Collaudo)

1. Il proprietario o gestore dell'opera informa il Servizio Tecnico decentrato dell'avvenuta ultimazione dei lavori.
2. Prima di iniziare l'invaso, il proprietario o gestore dell'opera informa inoltre il Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico per la nomina dei collaudatori cui compete ogni decisione circa l'autorizzazione degli invasi sperimentali. Per i dipendenti regionali la nomina avviene in base alla normativa sancita nella legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10.
3. I collaudatori, esperite le operazioni di collaudo, sulla base dei risultati favorevoli degli accertamenti, rilasciano certificato di collaudo tecnico definitivo che viene trasmesso al Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico.
4. Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario o gestore dell'opera eseguita.

Art. 7.
(Esercizio e vigilanza)

1. Il proprietario o gestore, sulla base del certificato di collaudo favorevole, puo' iniziare l'esercizio dell'impianto e contestualmente notifica al Servizio Tecnico decentrato l'entrata in esercizio dell'opera realizzata.
2. Il proprietario o gestore provvede con personale idoneo e qualificato alla gestione, alla vigilanza e alla costante manutenzione dell'opera, inviando rapporti al Servizio Tecnico decentrato, secondo le modalita' e le frequenze indicate nel disciplinare o nel provvedimento di approvazione.
3. Il Servizio Tecnico decentrato effettua visite periodiche di controllo sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Le visite hanno la frequenza che e' stabilita nel disciplinare di concessione di cui al precedente comma 2.e delle stesse e' redatto formale rapporto da inviare al Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico.
4. In caso di accertate carenze, il Servizio Tecnico decentrato impone al proprietario o gestore dell'opera i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumita' pubblica, informando l'Assessorato regionale competente ed i Sindaci dei Comuni i cui territori sono direttamente o indirettamente interessati.
5. E' fatto obbligo al proprietario o gestore dell'opera di installare, a sue cure e spese, un'adeguata strumentazione, a valle dello sbarramento, allo scopo di acquisire gli elementi per lo studio della propagazione delle piene. I relativi diagrammi devono essere trasmessi semestralmente al Servizio Tecnico decentrato.

Art. 8.
(Rinvio a normative tecniche)

1. La progettazione ed esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sono soggette al rispetto delle specifiche normative tecniche vigenti, contenute in leggi statali e regionali, in merito a materiali e sistemi costruttivi, alle opere in cemento armato, alle prescrizioni per le zone dichiarate sismiche e alle valutazioni di impatto ambientale.

Art. 9.
(Norme transitorie)

1. Per tutti gli sbarramenti e gli invasi in esercizio o in costruzione all'entrata in vigore della presente legge, i proprietari o gestori delle opere sono tenuti ad inoltrare al Servizio Tecnico decentrato gli elaborati di consistenza allestiti a livello esecutivo redatti secondo le caratteristiche di cui all'art. 3, e nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per gli invasi con volume fino a 5.000 metri cubi, entro 270 giorni per gli invasi con volume compreso tra i 5.001 e 20.000 metri cubi, entro 360 giorni per gli invasi superiori a 20.001 metri cubi.
2. Gli elaborati relativi alle opere di cui al comma 1 sono soggetti agli esami e alle verifiche secondo le procedure di cui agli artt. 3 e 4.
3. Il C.R.O.P. - Sezione Infrastrutture, esaminati gli elaborati progettuali di consistenza, si esprime sulla conformita' delle opere rappresentate e descritte alle normative di cui alla presente legge. Successivamente e' disposto il collaudo secondo le procedure di cui all'art. 6. La continuazione dell'esercizio degli impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, e' subordinata al parere di conformita' rilasciato dal C.R.O.P. - Sezione Infrastrutture, e puo' avvenire, a iniziativa del proprietario o gestore, sulla base dell'esito favorevole del collaudo.
4. Nel caso di accertata difformita' tra gli elaborati esaminati e le normative di cui alla presente legge, il C.R.O.P. - Sezione Infrastrutture si esprime sul possibile mantenimento dell'opera in oggetto, proponendo interventi integrativi, modifiche o limitazioni di esercizio.
5. Le opere di cui all'art. 1, giudicate non conformi e non mantenibili, devono cessare dall'esercizio entro 60 giorni dalla notifica del parere del C.R.O.P. - Sezione Infrastrutture. Il Servizio Tecnico decentrato provvede ad accertare l'avvenuta cessazione dell'esercizio.

Art. 10.
(Costruzioni ed esercizi abusivi Sanzioni)

1. Coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio opere di cui all'art. 1 senza le prescritte approvazioni, autorizzazioni o pareri favorevoli di conformita' e collaudi, soggiaciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in relazione alla rilevanza dell'opera, e alla sospensione immediata dell'esercizio.
2. Coloro i quali realizzano opere di cui all'art. 1 in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, soggiaciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000, a seconda della gravita' della violazione.
3. Coloro i quali gestiscono opere di cui all'art. 1 senza rispettare le prescrizioni di cui all'art. 7 e all'art. 9, comma 4, soggiaciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000, a seconda della gravita' della violazione e sono comunque tenuti a realizzare le prescrizioni imposte.
4. Coloro i quali, all'entrata in vigore della presente legge, hanno continuato nell'esercizio di opere in atto, che siano state riconosciute non conformi, oltre i termini di cui al comma 5 dell'art. 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa non superiore a L. 20.000.000 per ciascun mese di esercizio abusivo.
5. La misura delle sanzioni amministrative e' decisa dal Presidente della Giunta Regionale acquisite le proposte dei competenti Servizi e Organismi regionali.

Art. 11.
(Rinvio a norme tecniche e procedurali)

1. La Giunta Regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa con proprio atto ulteriori dettagli tecnici per la progettazione, costruzione ed esercizio delle opere di sbarramento. La Giunta Regionale, con il medesimo atto, stabilisce anche i criteri tecnici e procedurali da osservare nei casi previsti all'art. 1, comma 3.