Disegno di legge regionale, n. 5034.
Legge regionale in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta
e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Costruzione,
esercizio e vigilanza. 1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la
vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (argini, dighe, traverse)
e relativi bacini di accumulo, secondo le attribuzioni trasferite
alle Regioni con legge 18/5/89 n. 183. 1. Ogni intervento riguardante la costruzione di bacini di
accumulo o la modifica strutturale dei bacini gia' esistenti di
cui al precedente art. 1, deve essere preceduto dalla redazione
di un progetto di fattibilita' redatto da un tecnico a cio'
abilitato. 1. Il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo
competente provvedera' ad accertare la completezza della
documentazione progettuale, acquisira' il referto di
pubblicazione presso l'Albo Pretorio dei Comuni di cui al
precedente art. 2 e compira' la preliminare istruttoria tecnica
che si concretera' nell'espressione di parere per
l'ammissibilita'. 1. Il progetto esecutivo dovra' essere esaminato dal Servizio
Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio, che
dovra' redigere la relazione di istruttoria e lo schema definito
di disciplinare contenente tutte le condizioni cui potra' essere
rilasciata l'autorizzazione. 1. Al Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo
competente per territorio e' affidata la vigilanza sui lavori di
costruzione dell'opera secondo le norme contenute nel
disciplinare posto a base dell'autorizzazione. 1. Dell'avvenuta ultimazione dei lavori il proprietario o
gestore dell'opera informera' il Servizio regionale
Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo competente per territorio. 1. Il proprietario o gestore, sulla base del certificato di
collaudo favorevole, potra' iniziare l'esercizio dell'impianto. 1. La progettazione ed esecuzione delle opere di cui all'art. 1
della presente legge, sono soggette al rispetto delle specifiche
normative tecniche vigenti, contenute in leggi statali e
regionali, in merito a materiali e sistemi costruttivi, alle
opere in cemento armato, alle prescrizioni per le zone dichiarate
sismiche e alle valutazioni di impatto ambientale. 1. Per tutti gli sbarramenti e gli invasi in esercizio o in
costruzione all'entrata in vigore della presente legge, i
proprietari o gestori delle opere sono tenuti ad inoltrare al
Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo competente
per territorio gli elaborati di consistenza allestiti a livello
esecutivo redatti secondo le caratteristiche di cui al precedente
art. 3, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge. 1. Coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio opere di
cui al precedente art. 1 senza le prescritte approvazioni,
autorizzazioni o pareri favorevoli di conformita' e collaudi,
soggiaciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in relazione alla
rilevanza dell'opera.
(Finalita')
2. Ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363 le norme della
presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non
superano i dieci metri di altezza ed a quelli che determinano un
invaso inferiore a 100.000 mc., eccenzion fatta per quelli al
servizio di grandi derivazioni d'acqua rientranti nella
competenza statale ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 e dell'art. 10, comma IV della L. 18/5/89 n. 183.
3. Per gli sbarramenti ed opere che determinano invasi inferiori
ai mc. 5000 la Giunta regionale, su proposta dei Servizi
decentrati Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per
territorio, e acquisito il parere del Comitato regionale per le
Opere-Pubbliche Sezione-Infrastrutture, si riserva di stabilire,
in relazione alle loro ubicazioni e caratteristiche, se debbano
essere assoggettati, in tutto o in parte, alle norme della
presente legge.
(Progetti di fattibilita')
2. Al fine dell'acquisizione della preliminare ammissibilita',
il progetto di fattibilita' di cui al comma precedente, dovra'
essere presentato in triplice copia al Servizio regionale
Opere-Pubbliche e Difesa- del- Suolo competente per territorio.
Tale Servizio, ricevuta la domanda e gli allegati atti
progettuali, provvedera' alla pubblicazione presso l'Albo Pretorio
dei Comuni il cui territorio e' interessato dalla realizzazione
dell'opera.
3. Il progetto di fattibilita' di cui al comma precedente sara'
costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnico-economica;
b) rilievi topografici della zona d'imposta dello sbarramento in
scala 1:1000;
c) planimetria in scala 1:10.000 estesa a tutto il bacino
tributario con l'indicazione dello sbarramento e dell'invaso;
d) fotografia aerea della zona interessata dallo sbarramento e
dall'invaso;
e) disegni tecnici (scala 1:200-1:500) delle strutture dello
sbarramento;
f) relazione geologica con evidenziazione degli elementi
geomorfologici del bacino interessato;
g) schema di disciplinare firmato dal richiedente contenente gli
obblighi relativi alla costruzione e gestione dell'impianto.
(Istruttorie)
2. Eventuali pareri negativi dovranno essere congruamente
illustrati e motivati. Analogamente dovranno essere
dettagliatamente descritte le eventuali indicazioni negative non
preclusive o comunque modificative alla realizzazione dell'opera
stessa.
3. Ove il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo
si sia espresso favorevolmente all'ammissibilita' dell'opera, lo
stesso provvedera' a redigere apposita relazione istruttoria che
conterra' tutte le eventuali condizioni di ammissibilita' e in
cui dovranno altresi' essere indicati gli aspetti tecnici
eventualmente meritevoli di ulteriore approfondimento o maggior
dettaglio. Il Servizio regionale Opere-Pubbliche e
Difesa-del-Suolo si esprimera' specificatamente sullo schema di
disciplinare di cui al III comma - lettera G del precedente art.
2, integrandolo, ove necessario, con le prescrizioni che il
medesimo Servizio riterra' indispensabili.
4. Acquisito il preliminare parere favorevole
sull'ammissibilita', il richiedente produrra' istanza formale per
ottenere l'autorizzazione definitiva alla costruzione e
all'esercizio dell'impianto.
5. La domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale,
tramite il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo
competente per territorio, sara' accompagnata dal progetto
esecutivo dell'opera in triplice copia, sottoscritto dal
progettista e dal proprietario o gestore e dovra' contenere:
a) relazione tecnico-economica con indicazione delle campagne di
indagini svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle
misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica
incolumita', delle modalita' di sorveglianza e di disattivazione
o svuotamento dell'invaso e delle finalita' economiche da
conseguire;
b) corografia del bacino tributario 1:25.000;
c) planimetria dell'invaso 1:10.000;
d) rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte
e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5.000;
e) fotografie aeree;
f) disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200,
planimetrie in scala 1:500 particolari degli organi di scarico in
scala 1:50;
g) piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del
territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori che
durante l'esercizio dell'invaso;
h) relazione geologica contenente l'indicazione e la valutazione
delle prove, indagini e rilevamenti eseguiti, con particolare
attenzione sugli elementi negativi emersi e dei provvedimenti
tecnici proposti per il loro superamento. Dovranno in particolare
essere descritti: la geomorfologia e la litologia del bacino, la
geognosia dei terreni d'imposta dello sbarramento; le
caratteristiche geotecniche dei materiali di costruzione degli
sbarramenti;
i) carta geomorfologica del territorio interessato, con
evidenziazione di tutti gli elementi che abbiano interesse in
riferimento alla soggiacenza all'invaso;
l) dati idrologici e calcoli idraulici che giustifichino il
valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il
conseguente dimensionamento degli organi di scarico;
m) verifiche di stabilita' dello sbarramento e delle principali
opere accessorie;
n) studio sulle condizioni di deflusso, a valle dello
sbarramento, della massima piena scaricabile;
o) tutte le notizie, indagini e approfondimenti eventualmente
richiesti dal Servizio regionale Opere-Pubbliche e
Difesa-del-Suolo territorialmente competente, nella prima fase
istruttoria.
(Approvazione del progetto)
2. Lo schema di disciplinare dovra' contenere tutte le
prescrizioni relative alle modalita' di costruzione, al collaudo
e all'esercizio dell'impianto; conterra' inoltre opportune
clausole impegnative nei confronti dell'Amministrazione regionale
e l'indicazione della cauzione da costituirsi dal richiedente
prima dell'entrata in esercizio dell'impianto.
3. Il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo
trasmettera' il progetto esecutivo completo al competente
Servizio del Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto
Idrogeologico, che provvedera' ad acquisire il parere del
Comitato regionale Opere-Pubbliche - Sezione-Infrastrutture - ai
sensi della L.R. n. 18/84.
4. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere
favorevole del Comitato regionale per le Opere-Publiche -
Sezione-Infrastrutture emettera' formale provvedimento di
approvazione del progetto e del relativo disciplinare.
5. L'autorizzazione all'esercizio sara' sempre e comunque
condizionata al favorevole risultato del collaudo.
(Vigilanza sui lavori)
2. Il proprietario o gestore dell'opera, appena iniziati i
lavori, e' tenuto a darne immediata comunicazione al competente
Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo per
consentire il controllo e la vigilanza sulla esecuzione dei
lavori.
3. Le spese conseguenti alle attivita' di controllo e
all'esercizio della vigilanza sono a carico del proprietario o
gestore dell'opera e, a tale scopo, il competente Servizio
regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo provvedera' a far
costituire un apposito fondo spese.
4. Il proprietario o gestore dell'opera provvedera' a far
eseguire da tecnici di propria fiducia, e con particolare cura, i
controlli inerenti:
a) esecuzione drenaggi;
b) predisposizione dei piani di fondazione ed esecuzione degli
ancoraggi e ammorsamenti di fondazione;
c) esecuzione degli organi di scarico;
d) esecuzione dello splateamento e scoticamento preliminare
all'esecuzione del corpo diga;
e) eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase
progettuale;
f) processi di compattazione terre per formazione sbarramento;
g) campionature e prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo
le norme vigenti;
h) profili dei paramenti;
i) procedure di invaso;
l) verifica degli afflussi e delle portate dei drenaggi.
5. Il proprietario o gestore dell'opera provvedera' a
trasmettere i risultati di tali controlli al Servizio regionale
Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo evidenziando ogni situazione
anomala ed ogni scostamento dalle previsioni di progetto con lo
stato di fatto.
6. In caso di notevoli scostamenti delle condizioni locali
rispetto alle previsioni di progetto, il proprietario o gestore
dovra' sospendere i lavori e trasmettere tempestivamente
dettagliata relazione al Servizio regionale Opere-Pubbliche e
Difesa-del-Suolo territorialmente competente per i provvedimenti
conseguenti.
7. Il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo,
ricevuta la relazione ed effettuati i necessari accertamenti,
riferira' al Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto
Idrogeologico che, acquisito eventualmente anche il parere del
Comitato regionale per le Opere-Pubbliche,
Sezione-Infrastrutture, potra' proporre al Presidente della
Giunta regionale l'adozione di appositi provvedimenti.
(Collaudo)
2. Prima di iniziare l'invaso, il proprietario o gestore
dell'opera informera' inoltre il Settore Opere Pubbliche e Difesa
Assetto Idrogeologico per la nomina, sulla base, per i dipendenti
regionali, della normativa sancita nella L.R. 23/1/1989, n. 10,
dei collaudatori, cui competera' ogni decisione circa
l'autorizzazione degli invasi sperimentali.
3. I collaudatori, esperite le operazioni di collaudo, sulla
base dei risultati favorevoli degli accertamenti, rilasceranno
certificato di collaudo tecnico definitivo che verra' trasmesso
al Settore Opere-Pubbliche e Difesa-Assetto-Idrogeologico.
4. Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi
spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario o
gestore dell'opera eseguita.
(Esercizio e vigilanza)
2. Non appena l'opera realizzata entra in esercizio, il
proprietario o gestore dell'oopera stessa ne da notifica al
Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo competente
per territorio.
3. Il proprietario o gestore dell'opera dovra' provvedere con
personale idoneo e qualificato alla gestione, alla vigilanza e
alla costante manutenzione dell'opera, inviando rapporti al
Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo, secondo le
modalita' e le frequenze indicate nel disciplinare o nei
provvedimenti di approvazione o di concessione.
4. Il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo
effettuera' visite periodiche di controllo sullo stato di
conservazione e di efficienza delle opere.
5. Dette visite avranno frequenze almeno semestrali e delle
stesse sara' redatto formale rapporto da inviare al Settore Opere
Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico.
6. In caso di accertate carenze, il Servizio regionale
Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo competente per territorio puo'
imporre al proprietario o gestore dell'opera i provvedimenti
immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumita' pubblica,
informando l'Assessore regionale competente e i Sindaci dei
Comuni i cui territori sono direttamente o indirettamente
interessati.
7. E' fatto obbligo al proprietario o gestore dell'opera di
installare, a sue cure e spese, un'adeguata strumentazione, a
valle dello sbarramento, allo scopo di acquisire gli elementi per
lo studio della propagazione delle piene. I relativi diagrammi
dovranno essere trasmessi semestralmente al Servizio regionale
Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo competente per territorio.
(Rinvio a normative tecniche)
(Norme transitorie)
2. Gli elaborati relativi alle opere di cui al precedente comma
sono soggetti agli esami e alle verifiche secondo le procedure di
cui ai precedenti artt. 3 e 4.
3. Il Comitato regionale Opere-Pubbliche,
Sezione-Infrastrutture, esaminati gli elaborati progettuali di
consistenza, si esprimera' sulla conformita' alle normative di
cui alla presente legge delle opere rappresentate e descritte.
Successivamente verra' disposto il collaudo secondo le procedure
di cui al precedente art. 6. La continuazione dell'esercizio
degli impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge, e' subordinata al parere di conformita' rilasciato
dal Comitato regionale Opere-Pubbliche - Sezione-Infrastrutture,
e potra' avvenire, a iniziativa del proprietario o gestore, sulla
base dell'esito favorevole del collaudo.
4. Nel caso di accertata difformita' tra gli elaborati esaminati
e le normative di cui alla presente legge, il Comitato regionale
Opere-Pubbliche - Sezione-Infrastrutture, si esprimera' sul
possibile mantenimento dell'opera in oggetto, proponendo
interventi integrativi, modifiche o limitazioni di esercizio.
5. Le opere di cui al precedente art. 1, giudicate non conformi
e non mantenibili, devono cessare dall'esercizio entro 60 giorni
dalla notifica del parere del Comitato regionale Opere-Pubbliche
- Sezione-Infrastrutture. Il competente Servizio regionale
Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo provvedera' ad accertare
l'avvenuta cessazione dell'esercizio.
(Costruzioni ed esercizi abusivi Sanzioni)
2. Coloro i quali realizzano opere di cui al precedente art. 1
in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di
approvazione dei progetti, soggiaciono alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L.
5.000.000, a seconda della gravita' della violazione.
3. Coloro i quali gestiscono opere di cui al precedente art. 1
senza rispettare le prescrizioni di cui al precedente art. 7 e al
quarto comma del precedente art. 9, soggiaciono alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L.
3.000.000, a seconda della gravita' della violazione e sono
comunque tenuti a realizzare le prescrizioni imposte.
4. Coloro i quali, all'entrata in vigore della presente legge,
hanno continuato nell'esercizio di opere in atto, che siano state
riconosciute non conformi, oltre i termini di cui all'ultimo
comma del precedente art. 9, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa non superiore a L. 20.000.000 per ciascun mese di
esercizio abusivo.
5. La misura delle sanzioni amministrative viene decisa dal
Presidente della Giunta regionale acquisite le proposte dei
competenti Servizi e Organismi regionali.