Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5034.

Legge regionale in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Costruzione, esercizio e vigilanza.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (argini, dighe, traverse) e relativi bacini di accumulo, secondo le attribuzioni trasferite alle Regioni con legge 18/5/89 n. 183.
2. Ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363 le norme della presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza ed a quelli che determinano un invaso inferiore a 100.000 mc., eccenzion fatta per quelli al servizio di grandi derivazioni d'acqua rientranti nella competenza statale ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 10, comma IV della L. 18/5/89 n. 183.
3. Per gli sbarramenti ed opere che determinano invasi inferiori ai mc. 5000 la Giunta regionale, su proposta dei Servizi decentrati Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio, e acquisito il parere del Comitato regionale per le Opere-Pubbliche Sezione-Infrastrutture, si riserva di stabilire, in relazione alle loro ubicazioni e caratteristiche, se debbano essere assoggettati, in tutto o in parte, alle norme della presente legge.

Art. 2.
(Progetti di fattibilita')

1. Ogni intervento riguardante la costruzione di bacini di accumulo o la modifica strutturale dei bacini gia' esistenti di cui al precedente art. 1, deve essere preceduto dalla redazione di un progetto di fattibilita' redatto da un tecnico a cio' abilitato.
2. Al fine dell'acquisizione della preliminare ammissibilita', il progetto di fattibilita' di cui al comma precedente, dovra' essere presentato in triplice copia al Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa- del- Suolo competente per territorio. Tale Servizio, ricevuta la domanda e gli allegati atti progettuali, provvedera' alla pubblicazione presso l'Albo Pretorio dei Comuni il cui territorio e' interessato dalla realizzazione dell'opera.
3. Il progetto di fattibilita' di cui al comma precedente sara' costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnico-economica;
b) rilievi topografici della zona d'imposta dello sbarramento in scala 1:1000;
c) planimetria in scala 1:10.000 estesa a tutto il bacino tributario con l'indicazione dello sbarramento e dell'invaso;
d) fotografia aerea della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;
e) disegni tecnici (scala 1:200-1:500) delle strutture dello sbarramento;
f) relazione geologica con evidenziazione degli elementi geomorfologici del bacino interessato;
g) schema di disciplinare firmato dal richiedente contenente gli obblighi relativi alla costruzione e gestione dell'impianto.

Art. 3.
(Istruttorie)

1. Il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo competente provvedera' ad accertare la completezza della documentazione progettuale, acquisira' il referto di pubblicazione presso l'Albo Pretorio dei Comuni di cui al precedente art. 2 e compira' la preliminare istruttoria tecnica che si concretera' nell'espressione di parere per l'ammissibilita'.
2. Eventuali pareri negativi dovranno essere congruamente illustrati e motivati. Analogamente dovranno essere dettagliatamente descritte le eventuali indicazioni negative non preclusive o comunque modificative alla realizzazione dell'opera stessa.
3. Ove il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo si sia espresso favorevolmente all'ammissibilita' dell'opera, lo stesso provvedera' a redigere apposita relazione istruttoria che conterra' tutte le eventuali condizioni di ammissibilita' e in cui dovranno altresi' essere indicati gli aspetti tecnici eventualmente meritevoli di ulteriore approfondimento o maggior dettaglio. Il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo si esprimera' specificatamente sullo schema di disciplinare di cui al III comma - lettera G del precedente art. 2, integrandolo, ove necessario, con le prescrizioni che il medesimo Servizio riterra' indispensabili.
4. Acquisito il preliminare parere favorevole sull'ammissibilita', il richiedente produrra' istanza formale per ottenere l'autorizzazione definitiva alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.
5. La domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, tramite il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo competente per territorio, sara' accompagnata dal progetto esecutivo dell'opera in triplice copia, sottoscritto dal progettista e dal proprietario o gestore e dovra' contenere:
a) relazione tecnico-economica con indicazione delle campagne di indagini svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumita', delle modalita' di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso e delle finalita' economiche da conseguire;
b) corografia del bacino tributario 1:25.000;
c) planimetria dell'invaso 1:10.000;
d) rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5.000;
e) fotografie aeree;
f) disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, planimetrie in scala 1:500 particolari degli organi di scarico in scala 1:50;
g) piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'invaso;
h) relazione geologica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, indagini e rilevamenti eseguiti, con particolare attenzione sugli elementi negativi emersi e dei provvedimenti tecnici proposti per il loro superamento. Dovranno in particolare essere descritti: la geomorfologia e la litologia del bacino, la geognosia dei terreni d'imposta dello sbarramento; le caratteristiche geotecniche dei materiali di costruzione degli sbarramenti;
i) carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi che abbiano interesse in riferimento alla soggiacenza all'invaso;
l) dati idrologici e calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;
m) verifiche di stabilita' dello sbarramento e delle principali opere accessorie;
n) studio sulle condizioni di deflusso, a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile;
o) tutte le notizie, indagini e approfondimenti eventualmente richiesti dal Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo territorialmente competente, nella prima fase istruttoria.

Art. 4.
(Approvazione del progetto)

1. Il progetto esecutivo dovra' essere esaminato dal Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio, che dovra' redigere la relazione di istruttoria e lo schema definito di disciplinare contenente tutte le condizioni cui potra' essere rilasciata l'autorizzazione.
2. Lo schema di disciplinare dovra' contenere tutte le prescrizioni relative alle modalita' di costruzione, al collaudo e all'esercizio dell'impianto; conterra' inoltre opportune clausole impegnative nei confronti dell'Amministrazione regionale e l'indicazione della cauzione da costituirsi dal richiedente prima dell'entrata in esercizio dell'impianto.
3. Il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo trasmettera' il progetto esecutivo completo al competente Servizio del Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico, che provvedera' ad acquisire il parere del Comitato regionale Opere-Pubbliche - Sezione-Infrastrutture - ai sensi della L.R. n. 18/84.
4. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del parere favorevole del Comitato regionale per le Opere-Publiche - Sezione-Infrastrutture emettera' formale provvedimento di approvazione del progetto e del relativo disciplinare.
5. L'autorizzazione all'esercizio sara' sempre e comunque condizionata al favorevole risultato del collaudo.

Art. 5.
(Vigilanza sui lavori)

1. Al Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo competente per territorio e' affidata la vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera secondo le norme contenute nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione.
2. Il proprietario o gestore dell'opera, appena iniziati i lavori, e' tenuto a darne immediata comunicazione al competente Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo per consentire il controllo e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori.
3. Le spese conseguenti alle attivita' di controllo e all'esercizio della vigilanza sono a carico del proprietario o gestore dell'opera e, a tale scopo, il competente Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo provvedera' a far costituire un apposito fondo spese.
4. Il proprietario o gestore dell'opera provvedera' a far eseguire da tecnici di propria fiducia, e con particolare cura, i controlli inerenti:
a) esecuzione drenaggi;
b) predisposizione dei piani di fondazione ed esecuzione degli ancoraggi e ammorsamenti di fondazione;
c) esecuzione degli organi di scarico;
d) esecuzione dello splateamento e scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;
e) eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale;
f) processi di compattazione terre per formazione sbarramento;
g) campionature e prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;
h) profili dei paramenti;
i) procedure di invaso;
l) verifica degli afflussi e delle portate dei drenaggi.
5. Il proprietario o gestore dell'opera provvedera' a trasmettere i risultati di tali controlli al Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo evidenziando ogni situazione anomala ed ogni scostamento dalle previsioni di progetto con lo stato di fatto.
6. In caso di notevoli scostamenti delle condizioni locali rispetto alle previsioni di progetto, il proprietario o gestore dovra' sospendere i lavori e trasmettere tempestivamente dettagliata relazione al Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo territorialmente competente per i provvedimenti conseguenti.
7. Il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo, ricevuta la relazione ed effettuati i necessari accertamenti, riferira' al Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico che, acquisito eventualmente anche il parere del Comitato regionale per le Opere-Pubbliche, Sezione-Infrastrutture, potra' proporre al Presidente della Giunta regionale l'adozione di appositi provvedimenti.

Art. 6.
(Collaudo)

1. Dell'avvenuta ultimazione dei lavori il proprietario o gestore dell'opera informera' il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo competente per territorio.
2. Prima di iniziare l'invaso, il proprietario o gestore dell'opera informera' inoltre il Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico per la nomina, sulla base, per i dipendenti regionali, della normativa sancita nella L.R. 23/1/1989, n. 10, dei collaudatori, cui competera' ogni decisione circa l'autorizzazione degli invasi sperimentali.
3. I collaudatori, esperite le operazioni di collaudo, sulla base dei risultati favorevoli degli accertamenti, rilasceranno certificato di collaudo tecnico definitivo che verra' trasmesso al Settore Opere-Pubbliche e Difesa-Assetto-Idrogeologico.
4. Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario o gestore dell'opera eseguita.

Art. 7.
(Esercizio e vigilanza)

1. Il proprietario o gestore, sulla base del certificato di collaudo favorevole, potra' iniziare l'esercizio dell'impianto.
2. Non appena l'opera realizzata entra in esercizio, il proprietario o gestore dell'oopera stessa ne da notifica al Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo competente per territorio.
3. Il proprietario o gestore dell'opera dovra' provvedere con personale idoneo e qualificato alla gestione, alla vigilanza e alla costante manutenzione dell'opera, inviando rapporti al Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo, secondo le modalita' e le frequenze indicate nel disciplinare o nei provvedimenti di approvazione o di concessione.
4. Il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo effettuera' visite periodiche di controllo sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere.
5. Dette visite avranno frequenze almeno semestrali e delle stesse sara' redatto formale rapporto da inviare al Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico.
6. In caso di accertate carenze, il Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo competente per territorio puo' imporre al proprietario o gestore dell'opera i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumita' pubblica, informando l'Assessore regionale competente e i Sindaci dei Comuni i cui territori sono direttamente o indirettamente interessati.
7. E' fatto obbligo al proprietario o gestore dell'opera di installare, a sue cure e spese, un'adeguata strumentazione, a valle dello sbarramento, allo scopo di acquisire gli elementi per lo studio della propagazione delle piene. I relativi diagrammi dovranno essere trasmessi semestralmente al Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo competente per territorio.

Art. 8.
(Rinvio a normative tecniche)

1. La progettazione ed esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, sono soggette al rispetto delle specifiche normative tecniche vigenti, contenute in leggi statali e regionali, in merito a materiali e sistemi costruttivi, alle opere in cemento armato, alle prescrizioni per le zone dichiarate sismiche e alle valutazioni di impatto ambientale.

Art. 9.
(Norme transitorie)

1. Per tutti gli sbarramenti e gli invasi in esercizio o in costruzione all'entrata in vigore della presente legge, i proprietari o gestori delle opere sono tenuti ad inoltrare al Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo competente per territorio gli elaborati di consistenza allestiti a livello esecutivo redatti secondo le caratteristiche di cui al precedente art. 3, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Gli elaborati relativi alle opere di cui al precedente comma sono soggetti agli esami e alle verifiche secondo le procedure di cui ai precedenti artt. 3 e 4.
3. Il Comitato regionale Opere-Pubbliche, Sezione-Infrastrutture, esaminati gli elaborati progettuali di consistenza, si esprimera' sulla conformita' alle normative di cui alla presente legge delle opere rappresentate e descritte. Successivamente verra' disposto il collaudo secondo le procedure di cui al precedente art. 6. La continuazione dell'esercizio degli impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, e' subordinata al parere di conformita' rilasciato dal Comitato regionale Opere-Pubbliche - Sezione-Infrastrutture, e potra' avvenire, a iniziativa del proprietario o gestore, sulla base dell'esito favorevole del collaudo.
4. Nel caso di accertata difformita' tra gli elaborati esaminati e le normative di cui alla presente legge, il Comitato regionale Opere-Pubbliche - Sezione-Infrastrutture, si esprimera' sul possibile mantenimento dell'opera in oggetto, proponendo interventi integrativi, modifiche o limitazioni di esercizio.
5. Le opere di cui al precedente art. 1, giudicate non conformi e non mantenibili, devono cessare dall'esercizio entro 60 giorni dalla notifica del parere del Comitato regionale Opere-Pubbliche - Sezione-Infrastrutture. Il competente Servizio regionale Opere-Pubbliche e Difesa-del-Suolo provvedera' ad accertare l'avvenuta cessazione dell'esercizio.

Art. 10.
(Costruzioni ed esercizi abusivi Sanzioni)

1. Coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio opere di cui al precedente art. 1 senza le prescritte approvazioni, autorizzazioni o pareri favorevoli di conformita' e collaudi, soggiaciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 15.000.000, in relazione alla rilevanza dell'opera.
2. Coloro i quali realizzano opere di cui al precedente art. 1 in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, soggiaciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000, a seconda della gravita' della violazione.
3. Coloro i quali gestiscono opere di cui al precedente art. 1 senza rispettare le prescrizioni di cui al precedente art. 7 e al quarto comma del precedente art. 9, soggiaciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000, a seconda della gravita' della violazione e sono comunque tenuti a realizzare le prescrizioni imposte.
4. Coloro i quali, all'entrata in vigore della presente legge, hanno continuato nell'esercizio di opere in atto, che siano state riconosciute non conformi, oltre i termini di cui all'ultimo comma del precedente art. 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa non superiore a L. 20.000.000 per ciascun mese di esercizio abusivo.
5. La misura delle sanzioni amministrative viene decisa dal Presidente della Giunta regionale acquisite le proposte dei competenti Servizi e Organismi regionali.