Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 23 aprile 1991, n. 18.

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale del Sacro Monte di Varallo.

(B.U. 30 aprile 1991, n. 18)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Le violazioni alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, approvato con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.
2. Le violazioni alla norma di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 1, relative al divieto di aprire e coltivare cave, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso, cosi' come previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30.
3. Le violazioni alla norma di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 1, relative al divieto di esercitare l'attivita' venatoria, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
4. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1), primo comma, lettere c), d), e), e g), relative ai divieti di:
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' colturali;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
g) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, cosi' come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30, cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
5. Le violazioni alle norme di cui alla lettera f) e h) dell'articolo 1, relative ai divieti di:
f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' della Riserva;
h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, cosi' come previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30.
6. Per gli interventi eseguiti in difformita' delle previsioni di cui all'articolo 2, relative agli interventi sulla vegetazione, si applicano le sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.
7. Per gli interventi eseguiti in difformita' dalle indicazioni e dalle previsioni di cui all'articolo 3, relative agli interventi sui servizi e sulle infrastrutture, si applicano le sanzioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti, costituendo gli stessi interventi totale abusivita'.
8. Per gli interventi eseguiti in difformita' dalle indicazioni di Piano di cui all'articolo 4, relative al patrimonio artistico ed architettonico, si applicano le sanzioni previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089.
9. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 5, primo comma, lettere a), c),d), e), g), h), relative ai divieti di:
a) raccogliere ed uccidere qualsiasi specie della fauna erpetologica ed entomologica;
c) consumare pasti al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
d) danneggiare arredi ed attrezzature;
e) scrivere sui muri e sulle piante;
g) introdurre animali domestici sprovvisti di guinzaglio e/o di altri mezzi idonei al loro controllo;
h) sostare con mezzi motorizzati al di fuori degli appositi spazi;
e le violazioni alle norme di cui al secondo comma, lettere a), b), c), d), relative ai divieti di:
a) uscire dai percorsi pedonali;
b) usare apparecchi radio e televisivi nonche' giradischi, mangianastri e simili. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli utilizzati nel corso delle funzioni religiose e durante le manifestazioni culturali, turistiche e ricreative autorizzate dall'Ente;
c) introdurre animali domestici;
d) accedere con qualsiasi mezzo meccanico. E' consentito l'accesso ai mezzi autorizzati dall'Ente per il solo carico e scarico lungo la strada della funivia ed a quelli destinati ai lavori di manutenzione o restauro;
e le violazioni al divieto di cui al secondo comma dell'articolo 5, relativo all'accesso a particolari e limitate zone durante i lavori di manutenzione o restauro, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L.25.000 ad un massimo di L 250.000.
10. Il danneggiamento degli arredi e delle attrezzature di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa prevista, la facolta' dell'Ente di gestione della Riserva di rivalersi dei danni subiti. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
11. La violazione alla norma di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b), relativa al divieto di accendere fuochi, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 200.000.
12. La violazione alla norma di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f), relativa al divieto di abbandonare rifiuti, comporta le sanzioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
13. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 7, relativa al divieto di apporre qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attivita' di fruizione che si svolgono nell'area della Riserva, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000, oltre all'obbligo della demolizione.
14. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 8, relativa al divieto di costruire recinzioni che costituiscano elementi di deturpamento ambientale, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti.

Art. 2.

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.