Disegno di legge regionale, n. 5028.
Sanzioni relative alle normative contenute nel piano
naturalistico e di intervento della riserva naturale speciale del
Sacro Monte di Varallo. 1. Le violazioni alle normative contenute nel piano
naturalistico e di intervento della riserva naturale speciale del
Sacro Monte di Varallo sono punite con le sanzioni di cui al
presente articolo. 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i
principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Le violazioni alla norma di cui alla lettera a), primo comma,
dell'articolo 1, relative al divieto di aprire e coltivare cave,
sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di L.
3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di
materiale rimosso, cosi' come previsto dall'articolo 9, primo
comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30.
3. Le violazioni alla norma di cui alla lettera b), primo comma,
dell'articolo 1, relative al divieto di esercitare l'attivita'
venatoria, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi
dello Stato e della Regione.
4. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1), primo comma,
lettere c), d), e), e g), relative ai divieti di:
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli
animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo,
fatte salve le normali attivita' colturali;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un
particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
g) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi
meccanici fuori strada;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad
un massimo di L. 250.000, cosi' come previsto dall'articolo 9,
secondo comma, della legge regionale 23 aprile 1980, n. 30, osi'
come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo
1984, n. 15.
5. Le violazioni alle norme di cui alla lettera f) e h)
dell'articolo 1, relative ai divieti di:
f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in
funzione delle attivita' della riserva;
h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o
di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o
temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali
del luogo;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000
ad un massimo di L. 10.000.000, cosi' come previsto dall'articolo
9, terzo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30.
6. Per gli interventi eseguiti in difformita' delle previsioni
di cui all'articolo 2, relative agli interventi sulla
vegetazione, si applicano le sanzioni amministrative da un minimo
di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.
7. Per gli interventi eseguiti in difformita' dalle indicazioni
e dalle previsioni di cui all'articolo 3, relative agli
interventi sui servizi e sulle infrastrutture, si applicano le
sanzioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti, costituendo
gli stessi interventi di totale abusivita'.
8. Per gli interventi eseguiti in difformita' dalle indicazioni
di piano di cui all'articolo 4, relative al patrimonio artistico
ed architettonico, si applicano le sanzioni previste dalla legge
1. giugno 1939, n. 1089.
9. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 5, primo comma,
lettere a), c), d), e), g), h), relative ai divieti di:
a) raccogliere ed uccidere qualsiasi specie della fauna
erpetologica ed entomologica;
c) consumare pasti al di fuori delle aree appositamente
attrezzate;
d) danneggiare arredi ed attrezzature;
e) scrivere sui muri e sulle piante;
g) introdurre animali domestici sprovvisti di guinzaglio e/o di
altri mezzi idonei al loro controllo;
h) sostare con mezzi motorizzati al di fuori degli appositi
spazi;
e le violazioni alle norme di cui al secondo comma, lettere a),
b), c), d), relative ai divieti di:
a) uscire dai percorsi pedonali;
b) usare apparecchi radio e televisivi nonche' giradischi,
mangianastri e simili. E' sempre consentito l'uso degli
apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli
utilizzati nel corso delle funzioni religiose e durante le
manifestazioni culturali, turistiche e ricreative autorizzate
dall'Ente;
c) introdurre animali domestici;
d) accedere con qualsiasi mezzo meccanico. E' consentito
l'accesso ai mezzi autorizzati dall'Ente per il solo carico e
scarico lungo la strada della funivia ed a quelli destinati ai
lavori di manutenzione o restauro;
e le violazioni al divieto di cui al secondo comma dell'articolo
5, relativo all'accesso a particolari e limitate zone durante i
lavori di manutenzione o restauro, comportano sanzioni
amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di Lire
250.000.
10. Il danneggiamento degli arredi e delle attrezzature di cui
al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa
prevista, la facolta' dell'Ente di gestione della riserva di
rivalersi dei danni subiti. Il pagamento della somma dovuta per
danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore
della cosa danneggiata.
11. La violazione alla norma di cui all'articolo 5, primo comma,
lettera b), relativa al divieto di accendere fuochi, comporta la
sanzione amministrativa da un minimo di L. 20.000 ad un massimo
di L. 200.000.
12. La violazione alla norma di cui all'articolo 5, primo comma,
lettera f), relativa al divieto di abbandonare rifiuti, comporta
le sanzioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
13. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 7, relativa al
divieto di apporre qualsiasi elemento e/o struttura di tipo
pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attivita' di
fruizione che si svolgono nell'area della riserva, comportano
sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo
di L. 5.000.000, oltre all'obbligo della demolizione.
14. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 3, relativa al
divieto di costruire recinzioni che costituiscano elementi di
deturpamento ambientale, comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalle leggi urbanistiche vigenti.