Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 11 aprile 1991, n. 13.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.

(B.U. 30 aprile 1991, suppl. spec. al n. 18)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
All. A.

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1991 e' approvato in lire 9.878.404.453.053 in termini di competenza e di lire 9.857.565.208.346 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1991.

Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1991 e' approvato in lire 9.878.404.453.053 in termini di competenza e in lire 9.857.565.208.346 in termini di cassa.
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991, in conformita' delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1991 con gli allegati prospetti, di cui all'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 4.
(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1991-1993, allegato alla presente legge.

Art. 5.
(Riclassificazione della spesa)

1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, commi 10 e 11, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.
(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.
(Variazioni di bilancio)

1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 8.
(Garanzie prestate dalla Regione)

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 9.
(Garanzia fidejussoria nell'interesse della STEF S.p.A.)

1. In applicazione del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1981, n. 37, e' fissato in lire 200.000.000 il limite entro il quale puo' essere prestata la garanzia fidejussoria nell'interesse della STEF S.p.A. per l'anno finanziario 1991.

Art. 10.
(Pagamenti mediante aperture di credito)

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 11.
(Fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991:
a) del capitolo n. 12500 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio,recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 12600 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 12.
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, di cui all'articolo 40 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1991 sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in lire 40.000.000.000 ed e' iscritto al capitolo n. 12900.

Art. 13.
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1991 e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, la contrazione di mutui per un importo complessivo di lire 231.000.000.000.
2. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 15,00% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 25 anni.
3. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dal presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, di cui al presente articolo, previsti in lire 39.270.000.000 per l'anno finanziario 1992 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilita' esistenti, alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1991-1993.
5. Le spese al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 sono quelle iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, ai capitoli numero:
1000 - 1005 - 1010 - 2297 - 2375 - 2383 - 2720 - 3560 - 3776 - 3820 - 3830 - 3840 - 5010 - 5025 - 5030 - 5038 - 5050 - 5070 - 5092 - 5094 - 5096 - 5103 - 5115 - 5120 - 5130 - 5285 - 5300 - 5370 - 5380 - 5385 - 5386 - 5390 - 5557 - 5640 - 5680 - 5760 - 5921 - 6020 - 7075 - 7140 - 7260 - 7560 - 7760 - 7770 - 7780 - 7800 - 7932 - 8239 - 8500 - 8510 - 8615 - 8900 - 8905 - 8960 - 8986 - 9100 - 9142 - 9230 - 9300 - 9301 - 10110 - 10280 - 10285 - 10804 - 10810 - 11150 - 11500 - 11505 - 11695 - 11751 - 11765 - 11770 - 11785 - 11790 - 11970 - 12600 - 12760.

Art. 14.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)

1. La spesa per la realizzazione degli interventi, di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata, per l'anno finanziario 1991, in lire 800.890.600 ed e' iscritta al capitolo n. 520.
2. La spesa per l'erogazione dei contributi, di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata, per l'anno finanziario 1991, in lire 898.035.000 ed e' iscritta al capitolo n. 760.
3. La spesa per la concessione dei contributi, di cui agli articoli 1, lettera c), e 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata, per l'anno finanziario 1991, in lire 176.738.400 ed e' iscritta al capitolo n. 780.

Art. 15.
(Contributo all'Istituto di Ricerche EconomicoSociali del Piemonte)

1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali (I.R.E.S.) del contributo, di cui all'articolo 22 della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12, e' determinata, per l'anno finanziario 1991, in lire 4.200.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 1300.

Art. 16.
(Contributo all'Ente regionale di sviluppo agricolo del Piemonte)

1. I contributi, di cui all'articolo 17, lettera b), della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, modificata dall'articolo 13 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 51, sono determinati, per l'anno finanziario 1991, in lire 2.959.000.000 e sono iscritti al capitolo n. 1350.

Art. 17.
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)

1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo, di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, e' determinata, per l'anno finanziario 1991, in lire 200.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 1400.

Art. 18.
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunita' Montane)

1. La spesa per la concessione alle Comunita' Montane del contributo nelle spese di funzionamento, di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50, e' determinata, per l'anno finanziario 1991, in lire 1.260.263.000 ed e' iscritta al capitolo n. 1800.

Art. 19.
(Provvedimenti a favore del movimento cooperativo)

1. La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni regionali delle Associazioni nazionali di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo, di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, e' determinata, per l'anno finanziario 1991, in lire 320.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 2320.

Art. 20.
(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria)

1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50, e' determinata, per l'anno finanziario 1991, in lire 85.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 2390.

Art. 21.
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)

1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29, la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali e' determinata, per l'anno finanziario 1991, in lire 10.000.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 7910.

Art. 22.
(Museo Ferroviario Piemontese)

1. Il contributo per il funzionamento del Museo Ferroviario Piemontese, istituito ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45, e' determinato, per l'anno finanziario 1991, in lire 40.000.000 ed e' iscritto al capitolo n. 5940.

Art. 23.
(Contributo all'Azienda regionale dei Parchi suburbani)

1. La spesa per la concessione del contributo, di cui all'articolo 14 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 3.900.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 7920.

Art. 24.
(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)

1. La spesa per l'attuazione degli interventi, di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 42, e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 76.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 7930.
2. La spesa per l'attuazione della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 (Istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia) e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 100.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 7940.
3. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 60.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 7950.
4. La spesa per la gestione del Parco naturale della Valle del Ticino e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 500.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 7960.
5. La spesa per la gestione dei Parchi e delle Riserve naturali suburbani, di cui alla legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 500.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 7970.
6. La spesa per la gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico della Garzaia di Villarboit e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 60.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 7980.
7. La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 140.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 7990.
8. La spesa per la gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 50.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8000.
9. La spesa per la gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavre' e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 250.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8005.
10. La spesa per la gestione del Parco naturale Alta Val Sesia e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 100.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8010.
11. La spesa per la gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po del tratto Pian del Re-Pancalieri e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 50.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8015.
12. La spesa per la gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po del tratto Pancalieri-Crescentino e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 50.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8017.
13. La spesa per la gestione del Parco naturale della Garzaia di Valenza e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 280.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8020.
14. La spesa per la gestione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 40.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8025.
15. La spesa per la gestione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre' e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 50.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8040.
16. La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Argenterae' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 270.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8050.
17. La spesa per la gestione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 100.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8060.
18. La spesa per la gestione del Parco naturale del Gran Boscodi Salbertrand e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 100.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8065.
19. La spesa per la gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 100.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8070.
20. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 20.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8085.
21. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 100.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8120.
22. La spesa per la gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 50.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8148.
23. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Valle Botto e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 50.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8150.
24. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della Bessa e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 50.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8155.
25. La spesa per la gestione del Parco naturale del Monte Fenera e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 70.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8160.
26. La spesa per la gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 100.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8180.
27. La spesa per la gestione del Parco naturale della Val Troncea e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 100.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8185.
28. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, inlire 150.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8190.
29. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo e' stabilita, per l'anno finanziario1991, in lire 100.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8195.
30. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinita' di Ghiffa e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 100.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8196.

Art. 25.
(Museo regionale di Scienze naturali)

1. La spesa per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, e' determinata, per l'anno finanziario 1991, in lire 860.000.000 ed e' iscritta ai capitoli n. 11665, n. 11667 e n. 11695 nella rispettiva misura di lire 325.000.000, lire 25.000.000 e lire 510.000.000.

Art. 26.
(Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali)

1. Le spese per l'attuazione degli interventi, di cui alle leggi regionali 28 agosto 1978, n. 58 e 19 dicembre 1978, n. 78, sono determinate, per l'anno finanziario 1991, in lire 2.625.000.000 e sono iscritte ai capitoli n. 11765 e n. 11785 nella rispettiva misura di lire 725.000.000 e lire 1.900.000.000.

Art. 27.
(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano")

1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18, per la tutela del "Lupo italiano" e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 70.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 2345.

Art. 28.
(Equilibrio faunistico)

1. La spesa per il risarcimento prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e' stabilita, per l'anno finanziario 1991, in lire 120.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 8210.

Art. 29.
(Tutela dei minori)

1. Per l'attuazione della legge regionale 31 agosto 1989, n. 55,e' autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa complessiva di lire 50.000.000, che e' iscritta al capitolo n. 10860.

Art. 30.
(Funzionamento Assemblee dei Sindaci)

1. Per l'attuazione della legge regionale 16 marzo 1989, n. 16,e' autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 100.000.000, che e' iscritta al capitolo n. 1852.

Art. 31.
(Protezione Civile)

1. Per l'attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 60.000.000, che e' iscritta al capitolo n. 2280.

Art. 32.
(Interventi in materia di opere e di lavori pubblici)

1. Per l'attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, modificata dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 34, vengono utilizzati, per l'anno finanziario 1991, i capitoli sotto elencati:
1000 - 3560 - 5010 - 5025 - 5285 - 5300 - 5390 - 5420 - 5680 - 5760 - 6020 - 6245 - 7260 - 7560 - 7760 - 7770 - 7780 - 8437 - 8615 - 8620 - 8900 - 8905 - 8960 - 9100 - 9130 - 9140 - 9291 - 9300 - 9301 - 10110 - 11150 - 11730 - 11765 - 11785 - 11790 - 11970.

Art. 33.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1990)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1990 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1991 nell'ammontare di lire 1.116.914.366.672 e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai seguenti capitoli:
1015 - 1060 (per l'importo di lire 482.548.147) - 1775 - 2190 - 2251 - 2253 - 2502 - 2508 - 2512 - 2513 - 2516 - 2517 - 2520 - 2523 - 2584 - 2589- 2640 - 2647 - 2703 - 2705 - 2706 - 2707 - 2730 - 2740 - 2751- 2759 - 2761 - 2780 - 2799 - 2810 - 2813 - 2819 - 2825 - 2840 - 2855 - 2875 - 2877 - 2976 - 2993 - 2996 - 2998 - 3027 -3038 - 3045 - 3075 - 3080 - 3110 - 3161 - 3195 - 3214 - 3218 - 3221 - 3224 - 3231 - 3233 - 3240 - 3247 - 3255 - 3295 - 3301 - 3303 - 3305 - 3325 - 3345 - 3355 - 3369 - 3370 - 3385 - 3390 - 3405 - 3410 - 3423 - 3427 - 3469 - 3500 - 3509 - 3575 - 3610 - 3640 - 3655 - 3675 - 3677 - 3680 - 3685 - 3695 - 3698 - 3701 - 3705 - 3744 - 3747 - 3754 - 3759 - 3762 - 3767 - 3769 - 3770 - 3772 - 3774 - 3784 - 3786 - 3792 - 3793 - 3797 - 3798 - 3807 - 3808 - 3811 - 3819 - 3822 - 3825 - 3827 - 3829 - 3848 - 3857 - 3880 - 3881 - 3900 - 3955 - 4005 - 4022 - 4040 - 4041 - 4044 - 4046 - 4047 - 4174 - 4175 - 4179 - 4182 - 4183 - 4187 - 4190 - 4199 - 4203 - 4206 - 4209 - 4215 - 4225 - 4335 - 4395 - 4520 - 4525 - 4533 - 5005 - 5008 - 5035 - 5146 - 5559 - 5614 - 5617 - 5671 - 5710 - 5756 - 5795 - 5857 - 6090 - 6100 - 6110 - 7270 - 7280 - 7290 - 7461 - 7465 - 7475 - 7478 - 7479 - 7483 - 7618 - 7626 - 7630 - 7637 - 7689 - 7697 - 7741 - 7744 - 7745 - 7755 - 8241 - 8246 - 8493 - 8495 - 8497 - 8499 - 8912 - 8915 - 8917 - 8919 - 8920 - 8928 - 8943 - 8951 - 8983 - 8989 - 8990 - 8992 - 8995 - 9025 - 9027 - 9187 - 9255 - 9285 - 9287 - 9293 - 9296 - 9297 - 9299 - 9304 - 9306 - 9406 - 9425 - 9430 - 9435 - 9445 - 9450 - 9455 - 9460 - 9530 - 9550 - 9565 - 9570 - 9575 - 9580 - 9585 - 9590 - 9595 - 10100 - 10105 - 10421 - 10441 - 10460 - 10480 - 10487 - 10495 - 10511 - 10525 - 10540 - 10555 - 10570 - 10580 - 10671 - 10672 - 10675 - 10678 - 10679 - 10681 - 10682 - 10683 - 10684 - 10687 - 10689 - 10690 - 10695 - 10701 - 10702 - 10704 - 10706 - 10708 - 10714 - 10715 - 10730 - 10735 - 10740 - 10760- 10770 - 10780 - 10785 - 10790 - 10802 - 10807 - 10995 - 11176 - 11530 - 11550 - 11555 - 11559 - 11563 - 11566 - 11611 - 11951 - 11981 - 12500 - 12750 - 12800 - 12850.

Art. 34.
(Variazioni compensative)

1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 520 - 760; 780 - 795; 3751 - 3752;
5546 - 5549, ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado - acquisto di beni e servizi; trasferimenti - e' autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell'articolo 42 della legge regionale29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 35.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto deliberativo le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 14000 - 14010 - 14020 - 14050 - 14060 - 14070 - 14080 - 14145 - 14150, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 36.
(Approvazione del Piano di attivita' del Museo regionale di Scienze naturali)

1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, il Piano di attivita' per l'anno 1991 del Museo regionale di Scienze naturali, allegato alla presente legge.

Art. 37.
(Bilancio degli enti dipendenti)

1. Sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1991 dei seguenti Enti, allegati alla presente legge:
- Istituto Ricerche Economico-Sociali del Piemonte (I.R.E.S.);
- Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.);
- Parco naturale dell'Argentera;
- Parco naturale del Sacro Monte di Crea;
- Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
- Azienda regionale dei Parchi suburbani - Venaria Reale;
- Ente di gestione delle aree protette della fascia fluviale del Po Alessandrina e del torrente Orba;
- Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;
- Parco naturale Orsiera-Rocciavre';
- Parco naturale delle Lame del Sesia;
- Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
- Parco naturale della Val Troncea.

Art. 38.
(Deposito somme presso la Tesoreria Centrale)

1. Per l'anno finanziario 1991 l'ammontare presunto dei residui attivi iscritti al capitolo n. 2790 delle entrate denominato:
"Reintroito di somme, in deposito nei conti correnti accesi presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia, per il loro versamento alla Tesoreria Regionale", viene stimato in lire 1.632.614.539.393.

Art. 39.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.


Atto in allegato: Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991
OMISSIS