Disegno di legge regionale, n. 5056.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991. 1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per
l'anno finanziario 1991 e' approvato in lire 7.088.250.602.182 in
termini di competenza e di lire 7.917.388.601.721 in termini di
cassa. 1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte per
l'anno finanziario 1991 e' approvato in lire 7.088.250.602.182 in
termini di competenza e in lire 7.917.388.601.721 in termini di
cassa. 1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per
l'anno finanziario 1991 con gli allegati prospetti di cui
all'articolo 33 della legge 29 dicembre 1981, n. 55. 1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, penultimo ed
ultimo comma della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, i
quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati
allo stato di previsione della spesa. 1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 38 della legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato
allo stato di previsione della spesa. 1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 19
maggio 1976, n. 335, e su conforme deliberazione della Giunta
regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per
l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di
somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi
specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste
siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in
vigore. 1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale
29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto delle garanzie principali e
sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri
soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di
previsione della spesa. 1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale
29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto dei capitoli delle spese
alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito
a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3,
allegato allo stato di previsione della spesa. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e' autorizzata l'iscrizione
nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
1991: 1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti
coppie di capitoli di spesa: 520, 760; 780, 795; 3751, 3752; giro
1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con proprio
atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro
numeri 14000, 14010, 14020, 14050, 14060, 14070, 14080, 14145,
14150, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli
di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di
importo degli accertamenti stessi. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.
(Stato di previsione dell'entrata)
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento
e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il
versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi
dovuti nell'anno finanziario 1991.
(Stato di previsione della spesa)
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i
limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione
della spesa per l'anno finanziario 1991.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli
stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per
l'anno 1991, in conformita' delle disposizioni di cui alla legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 55.
(Quadro generale riassuntivo)
(Riclassificazione della spesa)
(Spese obbligatorie e d'ordine)
(Variazioni di bilancio)
(Garanzie prestate dalla Regione)
(Pagamenti mediante aperture di credito)
(Fondi globali)
a) del capitolo n. 12500 denominato: "Fondo occorrente per far
fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si
perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese
di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4,
allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 12600 denominato: "Fondo occorrente per far
fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si
perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese
per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo"
(elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).
(Variazioni compensative)
5545, 5547, ciascuna concernente una stessa autorizzazione di
spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa
caratterizzazione quanto alla classificazione economica di
secondo grado, acquisto di beni e servizi; trasferimenti. e'
autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante
provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell'articolo
42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di)
(Urgenza)