Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 19 marzo 1991, n. 11.

Adeguamento delle norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990.

(B.U. 27 marzo 1991, n. 13)

Art. 1

Art. 1.

1. Al fine dell'adeguamento alle direttive contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990, all'art. 2, comma 1, della legge approvata dal Consiglio regionale in data 12 febbraio 1991, recante "Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.)" sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. La lettera b3 e' sostituita dalla seguente:
"b3. che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni provenienti da atti di liberalita' privata, o dalla trasformazione dei beni stessi; che comunque l'istituzione, nel quinquennio immediatamente precedente la data di entrata in vigore della presente legge, non abbia beneficiato di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del 10% della consistenza patrimoniale, fatta esclusione per i finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni artistici e culturali, sempre che la natura pubblica del soggetto non sia stata condizionante ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti stessi, nonche' all'acquisto, costruzione, ristrutturazione e riconversione di strutture adibite a servizi socio-assistenziali, purche' queste ultime garantite dall'accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla relativa vigente normativa".
3. La lettera b4 e' soppressa.