Disegno di legge regionale, n. 5102.
Adeguamento delle norme in materia di riconoscimento in via
amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato
delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beleficienza alle
direttive contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990. 1. Al fine dell'adeguamento alle direttive contenute nel
D.P.C.M. 16 febbraio 1990, all'art. 2, comma 1, della Legge
approvata dal Consiglio regionale in data 12 febbraio 1991,
recante "Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa
della personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza (II.PP.A.B.) " sono
apportate le variazioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. La lettera b3 . sostituita dalla seguente:
"b3. che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da
beni provenienti da atti di liberalita' privata, o dalla
trasformazione dei beni stessi; che comunque l'istituzione, nel
quinquennio immediatamente precedente la data di entrata in
vigore della presente legge, non abbia beneficiato di
finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota
del 10% della consistenza patrimoniale, fatta esclusione per i
finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni
artistici e culturali, sempre che la natura pubblica del soggetto
non sia stata condizionante ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti stessi, nonch. all'acquisto, costruzione,
ristrutturazione e riconversione di strutture adibite a servizi
socio-assistenziali, purche' queste ultime garantite
dall'accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi
minimi previsti dalla relativa vigente normativa."
3. Le lettera b4 . soppressa.