Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 12 marzo 1991, n. 9.

Sottoscrizione dell'aumento di capitale della Texilia S.p.A..

(B.U. 20 marzo 1991, n. 12)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

1. Al fine di assicurare alla Regione il mantenimento, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 47/84, della propria quota di partecipazione al capitale sociale della Texilia S.p.A., la Giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere n. 1.610.000 nuove azioni, del valore nominale di L. 1.000 cadauna, emesse dalla societa' stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale, da L. 200.000.000 a L. 2.500.000.000.
2. La sottoscrizione di cui al comma 1° sara' realizzata:
a) quanto a L. 400.000.000, mediante versamento in numerario;
b) per la residua quota, mediante versamenti in natura, attraverso il conferimento al capitale sociale dei beni mobili di proprieta' regionale concessi in uso alla Texilia S.p.A. ed il conferimento di una quota di proprieta' indivisa dell'immobile, pure di proprieta' regionale, in cui la societa' ha sede ed opera.
3. La determinazione del valore dei beni conferiti e' effettuata, a norma dell'art. 2343 del Codice Civile, da un esperto designato dal Presidente del Tribunale di Biella.

Art. 2.

1. Al fine di conservare la quota regionale di partecipazione alla societa', la Giunta e' altresi' autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, ad acquisire ulteriori nuove azioni emesse dalla societa' in esecuzione di futuri aumenti del capitale sociale, fino alla concorrenza del residuo valore dell'immobile di proprieta' regionale, in cui ha sede la societa', conferendo, a tal fine, ulteriori quote di proprieta' dell'immobile stesso, con le modalita' di cui al comma 3, dell'art. 1.

Art. 3.

1. Per la sottoscrizione in numerario di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), e' autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di L. 400.000.000.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione di L. 400.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo, con la denominazione "Oneri per l'acquisto di nuove azioni della Texilia S.p.A.", con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 400.000.000.

Art. 4.

1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Presidente della Giunta regionale e' altresi' autorizzato ad intervenire nella stipulazione degli atti relativi ai conferimenti in natura, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e di cui all'art. 2.