Disegno di legge regionale, n. 5055.
Sottoscrizione dell'aumento di capitale della Texilia
S.p.A. 1. Al fine di assicurare alla Regione il mantenimento,
secondo quanto previsto dalla L.R. 47/84, della propria quota
di partecipazione del capitale sociale della Texilia S.p.A.,
la Giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere n. 1.61O.OOO
nuove azioni della Societa', del valor nominale di L. 1.OOO
caduna, emesse in esecuzione dell'aumento di quel capitale
sociale, da L. 2OO.OOO.OOO a L. 2.5OO.OOO.OOO. 1. Per conservare la quota regionale di partecipazione alla
Societa', la Giunta e' altresi' autorizzata ad acquisire
ulteriori nuove azioni che vengano emesse dalla Societa', in
esecuzion di futuri aumenti del capitale sociale, fino alla
concorrenza del residuo valore dell'immobile di proprieta'
regionale, in cui ha sede la Societa', conferendo, a tal fine,
ulteriori quote di proprieta' dello stesso, con le modalita'
di cui al terzo comma dell'art. 1. 1. Per la sottoscrizione in numerario di cui all'articolo 1,
secondo comma, lettra a), e' autorizzata, per l'anno
finanziario 1991, la spesa di L. 4OO.OOO.OOO. 1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, la variazione di bilancio
conseguente all'attuazione della presente legge.
2. La sottoscrizione di cui al primo comma sara' realizzata:
a) quanto a L. 4OO.OOO.OOO, mediante versamento in numerario;
b) per la residua quota, mediante versamenti in natura,
attraverso il conferimento al capitale sociale dei beni mobili
di proprieta' regionale concessi in uso alla Texilia S.p.A. ed
il conferimento di una quota di proprieta' indivisa
dell'immobile, pure di proprieta' regionale, in cui la
Societa' ha sede ed opera.
3. La determinazione del valore dei beni conferiti verra'
effettuata, a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile, da
un esperto designato dal Presidente del Tribunale di Biella.
2. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante
la riduzione, di L. 400.000.000, in termini di competenza e di
cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato
di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e
mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di
apposito capitolo, con la denominazione "Oneri per l'acquisto
di nuove azioni della Texilia S.p.A.", con lo stanziamento, in
termini di competenza e di cassa, di L. 4OO.OOO.OOO.
2. Il Presidente della Giunta regionale e' altresi'
autorizzato ad intervenire nella stipulazione degli atti
relativi ai conferimenti in natura, di cui all'articolo 1, II
comma, lettera b) e di cui all'articolo 2.