Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5055.

Sottoscrizione dell'aumento di capitale della Texilia S.p.A.

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

1. Al fine di assicurare alla Regione il mantenimento, secondo quanto previsto dalla L.R. 47/84, della propria quota di partecipazione del capitale sociale della Texilia S.p.A., la Giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere n. 1.61O.OOO nuove azioni della Societa', del valor nominale di L. 1.OOO caduna, emesse in esecuzione dell'aumento di quel capitale sociale, da L. 2OO.OOO.OOO a L. 2.5OO.OOO.OOO.
2. La sottoscrizione di cui al primo comma sara' realizzata:
a) quanto a L. 4OO.OOO.OOO, mediante versamento in numerario;
b) per la residua quota, mediante versamenti in natura, attraverso il conferimento al capitale sociale dei beni mobili di proprieta' regionale concessi in uso alla Texilia S.p.A. ed il conferimento di una quota di proprieta' indivisa dell'immobile, pure di proprieta' regionale, in cui la Societa' ha sede ed opera.
3. La determinazione del valore dei beni conferiti verra' effettuata, a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile, da un esperto designato dal Presidente del Tribunale di Biella.

Art. 2.

1. Per conservare la quota regionale di partecipazione alla Societa', la Giunta e' altresi' autorizzata ad acquisire ulteriori nuove azioni che vengano emesse dalla Societa', in esecuzion di futuri aumenti del capitale sociale, fino alla concorrenza del residuo valore dell'immobile di proprieta' regionale, in cui ha sede la Societa', conferendo, a tal fine, ulteriori quote di proprieta' dello stesso, con le modalita' di cui al terzo comma dell'art. 1.

Art. 3.

1. Per la sottoscrizione in numerario di cui all'articolo 1, secondo comma, lettra a), e' autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di L. 4OO.OOO.OOO.
2. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante la riduzione, di L. 400.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo, con la denominazione "Oneri per l'acquisto di nuove azioni della Texilia S.p.A.", con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 4OO.OOO.OOO.

Art. 4.

1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la variazione di bilancio conseguente all'attuazione della presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale e' altresi' autorizzato ad intervenire nella stipulazione degli atti relativi ai conferimenti in natura, di cui all'articolo 1, II comma, lettera b) e di cui all'articolo 2.