Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 7 marzo 1991, n. 8.

Proroga ed aggiornamento del Piano di Sviluppo regionale e del Programma pluriennale di attivita' e di spesa 1988-1990.

(B.U. 13 marzo 1991, n. 11)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Ad integrazione delle norme procedurali di cui alla L.R. n. 43/77, riconoscendo una sostanziale coincidenza tra i contenuti del documento programmatico di cui all'art. 32, comma 2, dello Statuto regionale e quelli del Piano regionale di Sviluppo e del Programma pluriennale di attivita' e di spesa 1988-1990, e' ammessa la facolta' di promuovere la proroga della validita' temporale del Piano di Sviluppo e del Programma di attivita' e di spesa 1988-90, con le modalita' di cui alla presente legge.
2. Con la proroga, di cui al comma 1, possono essere realizzati aggiornamenti dei documenti programmatici in quelle parti che - non modificando gli indirizzi sostanziali - non si ritengono rispondenti al quadro di riferimento considerato od agli obiettivi settoriali da perseguire.

Art. 2.

1. La proposta di proroga e di eventuale aggiornamento e' formalizzata dalla Giunta regionale con proprio atto motivato ed e' trasmessa, per l'approvazione di competenza, al Consiglio regionale, che delibera in merito, sentita la Commissione Programmazione e Bilancio, la quale deve esprimersi entro 60 giorni dalla data di trasmissione della proposta al Consiglio. Trascorso tale termine, la Giunta puo' chiedere l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio stesso.
2. Il Piano regionale di Sviluppo ed il Programma pluriennale di attivita' e di spesa 1988-1990, in caso di aggiornamento, sono pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione;
di tale aggiornamento e' data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.