Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5060.

Proroga ed aggiornamento del piano regionale di sviluppo e del programma pluriennale di attivita' e di spesa 1988/1990.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Ad integrazione delle norme procedurali di cui alla L.R. 43/77, riconoscendo una sostanziale coincidenza tra i contenuti del documento programmatico di cui all'art. 32, II c. dello Statuto regionale, e quelli del piano regionale di sviluppo e del programma pluriennale di attivita' e di spesa 1988/1990 , e' ammessa la facolta' di promuovere la proroga della validita' temporale degli stessi, con le modalita' di cui alla presente legge.
2. Con la proroga di cui al precedente comma, possono essere realizzati aggiornamenti dei documenti programmatici in quelle parti che - non modificando gli indirizzi sostanziali - non si ritengono rispondenti al quadro di riferimento considerato od agli obiettivi settoriali da perseguire.

Art. 2.

1. La proposta di proroga e di eventuale aggiornamento e' formalizzata con proprio atto motivato dalla Giunta regionale ed e' trasmessa per l'approvazione di competenza al Consiglio regionale, che delibera in merito, sentita la Commissione Programmazione e Bilancio, la quale si deve esprimere entro 60 giorni dalla data di trasmissione della proposta al Consiglio. Trascorso infruttuosamente tale termine la Giunta puo' chiedere l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio stesso.
2. Il piano regionale di sviluppo ed il programma pluriennale di attivita' e di spesa, in caso di aggiornamento, sono pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e degli stessi e' data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.