Disegno di legge regionale, n. 5060.
Proroga ed aggiornamento del piano regionale di sviluppo e del
programma pluriennale di attivita' e di spesa 1988/1990. 1. Ad integrazione delle norme procedurali di cui alla L.R.
43/77, riconoscendo una sostanziale coincidenza tra i contenuti
del documento programmatico di cui all'art. 32, II c. dello
Statuto regionale, e quelli del piano regionale di sviluppo e del
programma pluriennale di attivita' e di spesa 1988/1990 , e'
ammessa la facolta' di promuovere la proroga della validita'
temporale degli stessi, con le modalita' di cui alla presente
legge. 1. La proposta di proroga e di eventuale aggiornamento e'
formalizzata con proprio atto motivato dalla Giunta regionale ed
e' trasmessa per l'approvazione di competenza al Consiglio
regionale, che delibera in merito, sentita la Commissione
Programmazione e Bilancio, la quale si deve esprimere entro 60
giorni dalla data di trasmissione della proposta al Consiglio.
Trascorso infruttuosamente tale termine la Giunta puo' chiedere
l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio
stesso.
2. Con la proroga di cui al precedente comma, possono essere
realizzati aggiornamenti dei documenti programmatici in quelle
parti che - non modificando gli indirizzi sostanziali - non si
ritengono rispondenti al quadro di riferimento considerato od
agli obiettivi settoriali da perseguire.
2. Il piano regionale di sviluppo ed il programma pluriennale di
attivita' e di spesa, in caso di aggiornamento, sono pubblicati
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e degli
stessi e' data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.