Legge regionale 21 gennaio 1991, n. 5. Integrazioni e modificazioni alla L.R. 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modificazioni. (B.U. 23 gennaio 1991, n. 4) 1. La misura del rimborso spese che compete ai Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 e della l.r. 23 gennaio 1986, n. 5, e' aumentato del 60%. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.