Proposta di legge regionale, n. 5050.
Integrazioni e modifiche alla L.R. 13 ottobre 1972, n. 10
e successive modifiche. 1. La misura del rimborso spese che compete ai Consiglieri
regionali ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 13 ottobre
1972, n. 10 e della l.r. 23 gennaio 1986 n.5 e' aumentato del
50%. 1. In relazione alle attivita' connesse all'esercizio del
loro mandato i Consiglieri regionali sono dotati di tessere
di libera circolazione sulla rete autostradale e ferroviaria
piemontese nonche' sulla rete urbana della citta' di Torino.
Art. 1, 2
2. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza e' autorizzato a
stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con gli enti
gestori di tale servizi.