Legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2. Modificazioni e integrazioni alle LL.RR. 10 novembre 1972, n.12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di funzionamento e di personale dei gruppi consiliari. (B.U. 16 gennaio 1991, n. 3) 1. All'art. 2 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni e' aggiunto il comma seguente:
1. Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni e' sostituito dal seguente:
1. L'articolo 3 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni e' sostituito dal seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte nel modo seguente:
"Art. 2 - comma 3. L'Ufficio di Presidenza, sentiti i Gruppi consiliari, provvede altresi' alle spese di spedizione e postali, telefoniche, di cancelleria, di fotocopiatura, duplicazione e stampa nei limiti stabiliti con apposita deliberazione e regolamenta l'accesso dei Gruppi al centro stampa del Consiglio regionale".
"Art. 4 - comma 3. In particolare sono a carico di detto fondo:
- le spese per l'acquisto di libri e riviste;
- le spese per l'attivita' svolta dai Gruppi funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi;
- le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Gruppi".
"Art. 3. Per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contributi mensili rappresentati:
a) da una quota fissa di lire 1.500.000 per ciascun Gruppo indipendentemente dalla sua consistenza numerica;
b) da una quota variabile ragguagliata a lire 600.000 per ogni Consigliere regionale iscritto al Gruppo;
c) da una quota mensile a titolo di aggiornamento, studio e documentazione di lire
500.000 per i Gruppi con 1 Consigliere
1.000.000 per i Gruppi fino a tre Consiglieri
1.500.000 per i Gruppi fino a 5 Consiglieri
2.000.000 per i Gruppi fino a 10 Consiglieri
2.500.000 per i Gruppi fino a 15 Consiglieri
3.000.000 per i Gruppi con piu' di 15 Consiglieri".
a) per quanto attiene agli oneri derivanti dalle modificazioni apportate all'art. 2 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12, con lo stanziamento iscritto al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 e sul corrispondente capitolo degli anni successivi;
b) per quanto attiene agli oneri derivanti dalle modificazioni apportate all'art. 3 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12, con lo stanziamento iscritto al capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 e sul corrispondente capitolo degli anni successivi.