Proposta di legge regionale, n. 5016.
Modifiche e integrazioni alla L.R. 10 novembre 1972 n. 12
e successive modifiche e integrazioni relativa al
funzionamento dei gruppi consiliari. 1. Sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni alla
L.R. 10 novembre 1972 n.12 e successive modifiche e
integrazioni relativa al funzionamento dei gruppi
consiliari: 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge si fa fronte nel modo seguente:
Art. 1, 2
a) all'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
"L'Ufficio di Presidenza provvede altresi' alle spese di
spedizione e postali, telefoniche, di cancelleria, di
fotocopie, duplicazione e stampa nei limiti stabiliti con
apposita deliberazione e regolamenta l'accesso dei gruppi al
centro stampa del Consiglio regionale".
b) al comma unico dell'articolo 3 e' aggiunta la seguente
lettera:
"c) da una quota mensile a titolo di aggiornamento, studio
e documentazione di lire
500.000 per i gruppi con 1 consigliere
1.000.000 per i gruppi fino a tre consiglieri
1.500.000 per i gruppi fino a 5 consiglieri
2.000.000 per i gruppi fino a 10 consiglieri
2.500.000 per i gruppi con piu' di 10 consiglieri".
c) al terzo comma dell'articolo 4 sono soppresse le parole
"- le spese postali, di cancelleria e telefoniche" nonche' le
parole "- le spese di stampa effettivamente sostenute per
l'attivita' dei gruppi" e sono aggiunte le parole "- le spese
di aggiornamento, di studio e documentazione".
a) per quanto attiene le modifiche apportate all'articolo 2
della L.R. 10 novembre 1972, n. 12 si fa fronte con lo
stanziamento iscritto al capitolo 30 del bilancio regionale
per l'esercizio in corso e per quello degli esercizi
successivi;
b) per quanto attiene le modifiche apportate all'articolo 3
della legge citata si fa fronte con lo stanziamento iscritto
sal capitolo 50 del bilancio regionale per l'esercizio in
corso e per quello degli esercizi successivi.