Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5016.

Modifiche e integrazioni alla L.R. 10 novembre 1972 n. 12 e successive modifiche e integrazioni relativa al funzionamento dei gruppi consiliari.

Presentata da FOCO ANDREA, GISSARA MARGHERITA, GROSSO CARLO FEDERICO, MONTABONE RENATO, SPAGNUOLO CARLA, STAGLIANO' GREGORIO IGOR.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni alla L.R. 10 novembre 1972 n.12 e successive modifiche e integrazioni relativa al funzionamento dei gruppi consiliari:
a) all'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
"L'Ufficio di Presidenza provvede altresi' alle spese di spedizione e postali, telefoniche, di cancelleria, di fotocopie, duplicazione e stampa nei limiti stabiliti con apposita deliberazione e regolamenta l'accesso dei gruppi al centro stampa del Consiglio regionale".
b) al comma unico dell'articolo 3 e' aggiunta la seguente lettera:
"c) da una quota mensile a titolo di aggiornamento, studio e documentazione di lire 500.000 per i gruppi con 1 consigliere 1.000.000 per i gruppi fino a tre consiglieri 1.500.000 per i gruppi fino a 5 consiglieri 2.000.000 per i gruppi fino a 10 consiglieri 2.500.000 per i gruppi con piu' di 10 consiglieri".
c) al terzo comma dell'articolo 4 sono soppresse le parole "- le spese postali, di cancelleria e telefoniche" nonche' le parole "- le spese di stampa effettivamente sostenute per l'attivita' dei gruppi" e sono aggiunte le parole "- le spese di aggiornamento, di studio e documentazione".

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte nel modo seguente:
a) per quanto attiene le modifiche apportate all'articolo 2 della L.R. 10 novembre 1972, n. 12 si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 30 del bilancio regionale per l'esercizio in corso e per quello degli esercizi successivi;
b) per quanto attiene le modifiche apportate all'articolo 3 della legge citata si fa fronte con lo stanziamento iscritto sal capitolo 50 del bilancio regionale per l'esercizio in corso e per quello degli esercizi successivi.