Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55.

Modificazione della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum.

(B.U. 27 dicembre 1990, n. 52)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Titolo I. Modifica della L.R. 16 gennaio 73, n. 4

Art. 1.

1. Nel titolo II, capo II, della L.R. 16 gennaio 73, n. 4, dopo l'art. 12, e' inserito il seguente art. 12 bis:
1. I cittadini che intendono promuovere il referendum presentano, in numero non inferiore a 600, istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Un funzionario delegato dall'Ufficio di Presidenza da' atto dell'avvenuto deposito dell'istanza mediante processo verbale del quale viene rilasciata copia al primo firmatario.
2. I promotori debbono essere iscritti nelle liste elettorali di uno o piu' Comuni della Regione. L'iscrizione puo' essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dagli interessati e autenticata nei modi previsti per l'autenticazione delle firme relative alla richiesta di referendum.
3. L'istanza deve riportare il testo del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, formulato come prescritto all'art. 12.
4. L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione dell'istanza il Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta che ne da' notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, accerta la ricevibilita' della istanza di referendum di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' se il quesito referendario e' formulato in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge. Accerta altresi' l'inesistenza di effetti di incostituzionalita' conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum.
6. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza chiede il parere della Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum. Tale parere e' reso noto al Consiglio Regionale e al primo firmatario dell'istanza.
7. L'Ufficio di Presidenza, nell'ipotesi di non ricevibilita' dell'istanza di referendum ovvero di non conformita' del quesito referendario alle disposizioni di cui all'art. 11 o di effetti di incostituzionalita' conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, dispone la reiezione dell'istanza.
8. Se la decisione dell'Ufficio di Presidenza e' positiva, si procede con gli adempimenti di cui agli articoli successivi.
9. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimita'. Se non si raggiunge l'unanimita', delibera il Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti entro 15 giorni dalla riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 2.

1. Nel Titolo II, Capo III, della L.R. 16 gennaio 73, n. 4 l'art. 18 e' cosi' modificato:
a) al comma 2 sono soppresse le parole: "e ammissibilita'";
b) al comma 4 sono soppresse le parole: "per le proposte giudicate ammissibili in relazione all'art. 11, ma viziate da eventuali irregolarita' nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza"; e sostituite con le seguenti: "Se l'Ufficio di Presidenza riscontra irregolarita' nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della documentazione prescritta".

Art. 3.

1. Nel Titolo II, Capo IV, della L.R. 16 gennaio 73, n. 4 l'intero testo dell'art. 32 e' sostituito con il seguente testo:
1. Se, prima della emanazione del decreto di indizione o, comunque, prima della data del suo svolgimento, la legge, il regolamento, il provvedimento amministrativo, o le singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, sono stati abrogati, le operazioni relative non hanno piu' corso.
2. Se l'abrograzione degli atti, o delle singole disposizioni, e' stata accompagnata da altra disciplina della medesima materia, senza modificazioni ne' dei principi ispiratori della disciplina preesistente, ne' dei contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si svolge sulle nuove disposizioni entro i termini prestabiliti.
3. L'annullamento della procedura referendaria o la sua prosecuzione, secondo quanto disposto dai commi 1 e 2, sono stabiliti dal Presidente della Giunta con proprio decreto motivato, previo parere conforme della Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum. La decisione di annullamento, fatte salve le impugnative previste dalle leggi nazionali, costituisce provvedimento definitivo e preclusivo per l'ulteriore corso della iniziativa referendaria.

Titolo II. Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum

Art. 4.
(Commissione consultiva)

1. E' istituita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum.
2. La Commissione e' organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono la interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme dello Statuto e delle leggi regionali in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, nonche' delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.
3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla legge regionale 16 gennaio 73, n. 4 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.

Art. 5.
(Termini per i pareri della Commissione)

1. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
2. I termini assegnati dalla legge regionale 16 gennaio 73, n. 4 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nei procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum sono sospesi durante il periodo compreso fra la data di invio alla Commissione della richiesta di parere e la data del deposito dello stesso presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
3. Il termine, di cui al comma 1, e' perentorio e, qualora il parere non venga trasmesso alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza entro i successivi cinque giorni dalla scadenza, cessa la sospensione dei termini, di cui al comma 2, e l'Ufficio di Presidenza assume ogni sua decisione assegnatagli dalla l. r. 16 gennaio 1973, n. 4, omesso il parere, di cui al comma 1.

Art. 6.
(Sede della Commissione)

1. La Commissione ha sede presso il Difensore Civico della Regione Piemonte. Il personale assegnato al relativo Servizio collabora al funzionamento della Commissione, su disposizione del Difensore Civico.

Art. 7.
(Composizione)

1. La Commissione e' composta da:
a) cinque professori di ruolo di materie giuridiche presso gli Atenei del Piemonte;
b) quattro avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giuris dizioni superiori.
2. Al fine di procedere alla composizione della Commissione, il Difensore Civico richiede:
a) ai Rettori degli Atenei del Piemonte con insegnamenti giuridici di designare complessivamente quindici professori di ruolo di materie giuridiche presso tali Atenei;
b) ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati e Procuratori del Piemonte di designare ciascuno due avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.
3. Il Difensore Civico sorteggia cinque componenti la Commissione fra quelli designati dai Rettori degli Atenei e quattro fra quelli designati dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati e Procuratori. In caso di cessazione dalla carica di un componente prima della fine del mandato della Commissione, il Difensore Civico provvede ad integrare la Commissione mediante ulteriore sorteggio.
4. Il Difensore Civico comunica i risultati del sorteggio al Presidente del Consiglio Regionale. Il Consiglio provvede con propria deliberazione alla nomina della Commissione.

Art. 8.
(Insediamento della Commissione)

1. Il Presidente del Consiglio Regionale insedia la Commissione che, quale primo atto, elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Se il Presidente cessa dalla carica prima della scadenza del mandato, il commissario piu' anziano di eta' assume la presidenza provvisoria.
3. Il Presidente puo', in caso di suo temporaneo impedimento, delegare le proprie funzioni a uno dei Commissari.

Art. 9.
(Durata in carica)

1. La nomina della Commissione da parte del Consiglio Regionale avviene entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio dopo le elezioni.
2. A tal fine, nel semestre antecedente la scadenza della legislatura regionale, il Difensore Civico provvede agli adempimenti previsti dall'art. 7.
3. La Commissione dura in carica fino al termine della legislatura.
4. La Commissione uscente continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento della nuova Commissione.
5. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Difensore Civico provvede agli adempimenti previsti non appena decretato lo scioglimento del Consiglio.
6. Nella fase di prima attuazione della presente legge agli adempimenti previsti all'art. 7 e alla nomina della Commissione da parte del Consiglio Regionale si provvede entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 10.
(Regolamento)

1. La Commissione, all'atto del suo insediamento, approva, a maggioranza dei suoi componenti, il proprio regolamento di funzionamento e ne da' comunicazione al Consiglio Regionale.
2. La Commissione, salvo che per le elezioni del Presidente e l'approvazione del regolamento, delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con la presenza di almeno sei componenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
3. Per ogni parere richiesto alla Commissione, il Presidente nomina un relatore.

Art. 11.
(Norme finanziarie)

1. Ai componenti della Commissione sono dovuti i compensi e i rimborsi stabiliti per i componenti dei CO.RE.CO..
2. Agli oneri relativi, stimabili per il 1990 in lire 3.000.000, si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 2300 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso e per gli esercizi successivi.