Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 4558.

Modifiche alla L.R. 6 gennaio 1973 n. 4 in materia di referendum abrogativo con introduzione dell'art. 18 bis e sostituzione dell'art. 32.

Presentata da MAJORINO GAETANO, MASARACCHIO ANTONINO, MINERVINI CALANDRI MARTA, MONTICELLI ANTONIO.

Art. 1

Art. 1.

1. Dopo l'art.18 della legge 16 gennaio 1973 n. 4 e' inserito il seguente articolo 18 Bis:
a) La decisione di cui all'art.18, 2. comma, viene assunta previo parere consultivo di una Commissione composta dal Difensore Civico della Regione Piemonte che la presiede, da un Magistrato ordinario designato dal Presidente della Corte d'Appello di Torino, da un Magistrato Amministrativo designato dal Presidente del T.A.R. del Piemonte, da un docente universitario in materie giuridiche designato dal Rettore della Universita' di Torino, da un Avvocato iscritto nell'Albo dei Patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione designato dal Presidente della Unione delle Curie del Piemonte: le cui nomine vengono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura.
La decisione assunta, salva l'applicazione del 3. comma dell'art.18, viene quindi trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta per gli adempimenti di cui all'Art.l9.