Proposta di legge regionale, n. 4558.
Modifiche alla L.R. 6 gennaio 1973 n. 4 in materia di referendum abrogativo
con introduzione dell'art. 18 bis e sostituzione dell'art. 32. 1. Dopo l'art.18 della legge 16 gennaio 1973 n. 4 e' inserito il seguente
articolo 18 Bis:
Art. 1
a) La decisione di cui all'art.18, 2. comma, viene assunta previo parere
consultivo di una Commissione composta dal Difensore Civico della Regione
Piemonte che la presiede, da un Magistrato ordinario designato dal Presidente
della Corte d'Appello di Torino, da un Magistrato Amministrativo designato dal
Presidente del T.A.R. del Piemonte, da un docente universitario in materie
giuridiche designato dal Rettore della Universita' di Torino, da un Avvocato
iscritto nell'Albo dei Patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione designato
dal Presidente della Unione delle Curie del Piemonte: le cui nomine vengono
effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni
dall'inizio di ogni legislatura.
La decisione assunta, salva l'applicazione del 3. comma dell'art.18, viene
quindi trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della
Giunta per gli adempimenti di cui all'Art.l9.