Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 24 aprile 1990, n. 49.

Istituzione del Parco naturale dell'Alpe Devero.

(B.U. 9 maggio 1990, n. 19)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
All. A.

Art. 1.
(Istituzione del Parco naturale)

1. E' istituito, con la presente legge, il Parco naturale dell'Alpe Devero.

Art. 2.
(Confini del Parco naturale)

1. I confini del Parco naturale dell'Alpe Devero, incidente sui Comuni di Baceno e di Crodo, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale dell'Alpe Devero".
3. Le tabelle debbono essere mantenute, a cura dell'Amministrazione del Parco, in buono stato di conservazione e leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale dell'Alpe Devero sono le seguenti:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del Parco;
b) promuovere ed organizzare il territorio a fini culturali, scientifici e ricreativi;
c) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti nel territorio;
d) promuovere e valorizzare le attivita' agricole e forestali;
e) promuovere attivita' di studio e ricerca, didattiche scientifiche;
f) promuovere studi e ricerche di carattere mineralogico.

Art. 4.
(Durata della destinazione)

1. La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio di cui al precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente art. 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia che assume la denominazione di Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e del Parco naturale dell'Alpe Devero.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco dell'Alpe Veglia e' integrato da tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Baceno, da due rappresentanti del Comune di Crodo e da tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunita' Montana Valli Antigorio e Formazza.

Art. 6.
(Personale)

1. L'organico dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e' integrato da n. 4 dipendenti di 5a qualifica funzionale.

Art. 7.
(Controllo)

1. Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti deliberativi degli Organi dell'Ente di gestione, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

Art. 8.
(Norme di salvaguardia)

1. Sul territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura: e' consentito l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti opere e costruzioni approvate dal Consiglio Direttivo ubicate all'interno dell'area istituita a Parco naturale;
b) esercitare l'attivita venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatti salvi gli interventi per lo svolgimento dell'attivita agricola e forestale e per la manutenzione dell'area;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) asportare rocce o minerali, ad esclusione della raccolta a scopi scientifici, previa autorizzazione rilasciata dal Consiglio del Parco;
g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' previste dall'art. 3;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
i) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di cui al successivo art. 11.
3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni: fino all'approvazione del piano di assestamento i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge medesima.
4. Sino all'approvazione del Piano dell'area di cui al successivo art. 11 la costruzione di nuovi edifici od opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 9.
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) dell'art. 8, comma 1, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000, ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lett. b) del precedente art. 8, comma 1, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. c), d), e), f) e h) dell'art. 8, comma 1, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. g) e i) dell'art. 8, comma 1, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
5. Le violazioni alle limitazioni di cui al comma 3 dell'art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e stato effettuato il taglio boschivo.
6. Le violazioni alla norma di cui al comma 4 dell'art. 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
7. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'area oggetto della presente legge e' affidata:
a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione di cui al precedente art. 5;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato.

Art. 11.
(Piano dell'area)

1. La Giunta Regionale predispone un Piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del Piano territoriale ed avente effetto di Piano ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
2. La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il Piano dell'area: il Piano dell'area e' trasmesso ai Comuni di Baceno e di Crodo, alla Comunita' Montana Valli Antigorio e Formazza e alla Provincia di Novara e la Giunta Regionale ne da notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
3. Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine gli Enti pubblici, le Organizzazioni e le Associazioni economiche, culturali e sociali, nonche' le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
4. La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del Piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
5. Le indicazioni contenute nel Piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 12.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)

1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione del Parco naturale dell'Alpe Devero di cui al precedente art. 2, previsti in L. 2.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990.

Art. 13.
(Finanziamenti per la gestione)

1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alpe Devero si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti di cui al capitolo 7940 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
2. La denominazione del capitolo 7940 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990 e conseguentemente cosi modificata: "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e del Parco naturale dell'Alpe Devero".
3. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Entrate)

1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 12 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 15.
(Norme transitorie)

1. I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente art. 5, sono nominati dai Consigli Comunali di Baceno e di Crodo e dal Consiglio della Comunita' Montana Valli Antigorio e Formazza entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS