Disegno di legge regionale, n. 4603.
Istituzione del parco naturale dell'Alpe Devero. 1. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e
successive modificazioni, e' istituito, con la presente
legge, il parco naturale dell'Alpe Devero. 1. I confini del parco naturale dell'Alpe Devero, incidente
sul Comune di Baceno, sono individuati nell'allegata
planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della
presente legge. 1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali
indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno
1975, n. 43, e successive modificazioni, le finalita'
dell'istituzione del parco naturale dell'Alpe Devero sono le
seguenti: 1. La destinazione a parco naturale, attribuita con la
presente legge al territorio di cui al precedente articolo
2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza. 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione le
attivita'necessarie per il conseguimento delle finalita' di
cui al precedente articolo 3 sono esercitate dall'Ente di
gestione del parco naturale dell'Alpe Veglia che assume la
denominazione di Ente di gestione del parco naturale
dell'Alpe Veglia e del parco naturale dell'Alpe Devero. 1. L'ordinamento e la pianta organica dell'Ente di gestione
sono stabiliti con legge regionale. 1. Per la formazione e gestione del bilancio di previsione
e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti
deliberativi degli Organi dell'Ente di gestione, si
applicano le normative di cui alla legge regionale 3
settembre 1984, n. 51. 1. Sul territorio del parco naturale, oltre al rispetto
delle leggi statali e regionali in materia di tutela
dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle
leggi sulla caccia e sulla pesca e' fatto divieto di: 1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a)
dell'articolo 8 del comma 1, comportano sanzioni
amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di
L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso. 1. la vigilanza sull'area oggetto della presente legge e'
affidata: 1. La Giunta regionale predispone un Piano dell'area
oggetto del presente legge, costituente a tutti gli effetti
stralcio del Piano territoriale ed avente effetto di Piano
ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, formato
ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi. 1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione del
parco naturale dell'Alpe Devero di cui al precedente
articolo 2, previsti in L. 5.000.000, si provvede mediante
lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di
previsione della spesa per l'anno finanziario 1989. 1. Agli oneri per la gestione del parco naturale dell'Alpe
Devero si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti di
cui al capitolo 7940 del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1989 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli
anni finanziari successivi. 1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo
12 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di
previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario
1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. 1. I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente
articolo 5, sono nominati dai Consigli Comunali di Baceno,
Varzo e Trasquera e dai Consigli delle Comunita' Montane
Valle Ossola e Valli Antigorio e Formazza entro 60 giorni
dell'entrata in vigore della presente legge.
(Istituzione del parco naturale.)
(Confini del parco naturale.)
2. I confini del parco naturale sono delimitati da tabelle
da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di
accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue
e portanti la scritta "Regione Piemonte; Parco naturale
dell'Alpe Devero."
3. Le tabelle debbono essere mantenute, a cura
dell'Amministrazione del parco, in buono stato di
conservazione e leggibilita'.
(Finalita')
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali,
ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del
Parco;
b) promuovere ed organizzare il territorio a fini
culturali, scientifici e ricreativi;
c) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e
floristiche presenti nel territorio;
d) promuovere e valorizzare le attivita' agricole e
forestali;
e) promuovere attivita' di studio e ricerca, didattiche
scientifiche.
(Durata della destinazione)
(Gestione)
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma
precedente, a modificazione di quello previsto dall'articolo
5 della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 e' cosi'
composto:
a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza,
per ciascuno dei Comuni di Baceno, Varzo e Trasquera;
b) un rappresentante della Comunita' Montana Valle Ossola;
c) un rappresentante della Comunita' Montana Valli
Antigorio e Formazza.
3. Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua
costituzione, lo Statuto che e' approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
4. Lo Statuto deve prevedere:
a) il Presidente;
b) la Giunta esecutiva;
c) il Consiglio Direttivo.
5. Il funzionamento degli Organi dell'Ente ed i rapporti
tra loro intercorrenti sono stabiliti dallo Statuto.
5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino
alla scadenza del mandato dei Consigli che li hanno eletti e
possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o
comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato
in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del
membro sostituito. Finche' non sia riunito il nuovo
Consiglio Direttivo sono integralmente prorogati i poteri
del precedente.
6. Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle funzioni
gestionali, si avvale del Comitato tecnico-scientifico di
esperti istituito dal Consiglio regionale.
7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma
del presente articolo il Consiglio Direttivo si avvale del
personale di cui al successivo articolo 6.
(Personale)
2. In sede di prima attuazione della presente legge la
pianta organica dell'Ente e' quella di cui all'articolo 2,
comma 1, sub a), della legge regionale 23 gennaio 1989, n.
14, integrata da n. 4 dipendenti di V qualifica funzionale
(guardiaparco).
(Controllo)
(Norme di salvaguardia)
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura: e'
consentito l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e
ripristino e per i lavori inerenti opere e costruzioni
approvate dal Consiglio Direttivo;
b) esercitare l'attivita' venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita
degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e
tipo, fatti salvi gli interventi per lo svolgimento
dell'attivita' agricola e forestale e per la manutenzione
dell'area;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano
un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) asportare rocce o minerali;
g) costruire nuove strade e ampliare le esitenti se non in
funzione della finalita' previste dell'articolo 3;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi
meccanici fuoristrada;
i) effettuare interventi di modificazione o demolizione di
edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di
strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le
caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel
territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al
precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti
urbanistici e dal Piano di cui al successivo articolo 11.
3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio
boschivo sono fissate in apposito piano di assestamento
forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre
1979, n. 57, e successive modificazioni: fino
all'approvazione del piano di assestamento i tagli boschivi
sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12
della legge medesima.
4. Sino all'approvazione del Piano dell'area di cui al
successivo articolo 11 la costruzione di nuovi edifici od
opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni
dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra
autorizzazioane prevista per legge, deve essere autorizzata
dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio
Direttivo.
(Sanzioni)
2. Per la violazione al divieto di cui alla lettera b) del
precedente articolo 8, comma 1, si applicano le sanzioni
previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e),
f) e h) dell'articolo 8, comma 1, comportano sazioni
amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L.
250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e i)
dell'articolo 8, comma 1, comportano le sanzioni previste
dalle leggi in materia urbanistica.
5. Le violazioni alle limitazioni di cui al comma 3
dell'articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un
minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per
ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato
effettuato il taglio boschivo.
5. Le violazioni alla norma di cui al comma 4 dell'articolo
8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L.
1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati
ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre
alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del
ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle
disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente
della Giunta regionale.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per
l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le
norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre
1989, n. 689.
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno
introitate nel bilancio della Regione.
(Vigilanza)
a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione di
cui al precedente articolo 7, previsto nell'ordinamento e
pianta organica di cui all'articolo 8;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma
dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43,
e successive modificazioni, previa convenzione con gli Enti
di appartenenza.
(Piano dell'area)
2. La Giunta regionale, entro 12 mesi all'entrata in vigore
della presente legge, predispone ed addotta il Piano
dell'area: il Piano dell'area e' trasmesso al Comune
interessato, alle Comunita' Montane Valli Antigorio e
Formazza e alla Provincia di Novara e la Giunta regionale ne
da' notizia sul Bollettino ufficiale della Regione con
l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere
visione degli elaborati.
3. Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente
fanno prevenire le proprie osservazioni alla Giunta
regionale. Entro lo stesso termine gli Enti pubblici, le
Organizzazioni e le Associazioni economiche, culturali e
sociali, nonche' le Amminsitrazioni dello Stato e le Aziende
a partecipazione pubblica interessate possono fra pervenire
le proprie oservazioni alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni,
esaminate le osservazioni di cui al comma precedente,
provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del
Piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico regionale
e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali, sottopone gli atti al
Consiglio regionale per l'approvazione.
5. Le indicazioni contenute nel Piano dell'area e le
relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti
dalla data di entrata in vigore della deliberazione del
Consiglio regionale che lo approva e si sostituiscono ad
eventuali previsioni difformi degli urbanistici vigenti.
(Finanziamento per gli oneri relativi alle
opere di tabellazione.)
(Finanziamenti per la gestione)
2. La denominazione del capitolo 7940 del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1989 e' conseguentemente
cosi' modificata: "Assegnazione regionale per le spese di
gestione del parco naturale dell'Alpe Veglia e del parco
naturale dell'Alpe Devero".
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Entrate)
(Norme Transitorie)
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del parco
naturale dell'Alpe Veglia decade a far data
dall'insediamento del Consiglio Direttivo dell'Ente di cui
al comma 1 dell'articolo 5.