Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 4603.

Istituzione del parco naturale dell'Alpe Devero.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Art. 1.
(Istituzione del parco naturale.)

1. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, e' istituito, con la presente legge, il parco naturale dell'Alpe Devero.

Art. 2.
(Confini del parco naturale.)

1. I confini del parco naturale dell'Alpe Devero, incidente sul Comune di Baceno, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
2. I confini del parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta "Regione Piemonte; Parco naturale dell'Alpe Devero." 3. Le tabelle debbono essere mantenute, a cura dell'Amministrazione del parco, in buono stato di conservazione e leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, le finalita' dell'istituzione del parco naturale dell'Alpe Devero sono le seguenti:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del Parco;
b) promuovere ed organizzare il territorio a fini culturali, scientifici e ricreativi;
c) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti nel territorio;
d) promuovere e valorizzare le attivita' agricole e forestali;
e) promuovere attivita' di studio e ricerca, didattiche scientifiche.

Art. 4.
(Durata della destinazione)

1. La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio di cui al precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione le attivita'necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del parco naturale dell'Alpe Veglia che assume la denominazione di Ente di gestione del parco naturale dell'Alpe Veglia e del parco naturale dell'Alpe Devero.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma precedente, a modificazione di quello previsto dall'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 e' cosi' composto:
a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Baceno, Varzo e Trasquera;
b) un rappresentante della Comunita' Montana Valle Ossola;
c) un rappresentante della Comunita' Montana Valli Antigorio e Formazza.
3. Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto che e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Lo Statuto deve prevedere:
a) il Presidente;
b) la Giunta esecutiva;
c) il Consiglio Direttivo.
5. Il funzionamento degli Organi dell'Ente ed i rapporti tra loro intercorrenti sono stabiliti dallo Statuto.
5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. Finche' non sia riunito il nuovo Consiglio Direttivo sono integralmente prorogati i poteri del precedente.
6. Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle funzioni gestionali, si avvale del Comitato tecnico-scientifico di esperti istituito dal Consiglio regionale.
7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo il Consiglio Direttivo si avvale del personale di cui al successivo articolo 6.

Art. 6.
(Personale)

1. L'ordinamento e la pianta organica dell'Ente di gestione sono stabiliti con legge regionale.
2. In sede di prima attuazione della presente legge la pianta organica dell'Ente e' quella di cui all'articolo 2, comma 1, sub a), della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, integrata da n. 4 dipendenti di V qualifica funzionale (guardiaparco).

Art. 7.
(Controllo)

1. Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti deliberativi degli Organi dell'Ente di gestione, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

Art. 8.
(Norme di salvaguardia)

1. Sul territorio del parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura: e' consentito l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino e per i lavori inerenti opere e costruzioni approvate dal Consiglio Direttivo;
b) esercitare l'attivita' venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatti salvi gli interventi per lo svolgimento dell'attivita' agricola e forestale e per la manutenzione dell'area;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) asportare rocce o minerali;
g) costruire nuove strade e ampliare le esitenti se non in funzione della finalita' previste dell'articolo 3;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
i) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di cui al successivo articolo 11.
3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni: fino all'approvazione del piano di assestamento i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge medesima.
4. Sino all'approvazione del Piano dell'area di cui al successivo articolo 11 la costruzione di nuovi edifici od opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazioane prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 9.
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 8 del comma 1, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. Per la violazione al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8, comma 1, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) dell'articolo 8, comma 1, comportano sazioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e i) dell'articolo 8, comma 1, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
5. Le violazioni alle limitazioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
5. Le violazioni alla norma di cui al comma 4 dell'articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.
(Vigilanza)

1. la vigilanza sull'area oggetto della presente legge e' affidata:
a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione di cui al precedente articolo 7, previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui all'articolo 8;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

Art. 11.
(Piano dell'area)

1. La Giunta regionale predispone un Piano dell'area oggetto del presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del Piano territoriale ed avente effetto di Piano ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
2. La Giunta regionale, entro 12 mesi all'entrata in vigore della presente legge, predispone ed addotta il Piano dell'area: il Piano dell'area e' trasmesso al Comune interessato, alle Comunita' Montane Valli Antigorio e Formazza e alla Provincia di Novara e la Giunta regionale ne da' notizia sul Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
3. Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno prevenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine gli Enti pubblici, le Organizzazioni e le Associazioni economiche, culturali e sociali, nonche' le Amminsitrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono fra pervenire le proprie oservazioni alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del Piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico regionale e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
5. Le indicazioni contenute nel Piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale che lo approva e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli urbanistici vigenti.

Art. 12.
(Finanziamento per gli oneri relativi alle opere di tabellazione.)

1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione del parco naturale dell'Alpe Devero di cui al precedente articolo 2, previsti in L. 5.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989.

Art. 13.
(Finanziamenti per la gestione)

1. Agli oneri per la gestione del parco naturale dell'Alpe Devero si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti di cui al capitolo 7940 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
2. La denominazione del capitolo 7940 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e' conseguentemente cosi' modificata: "Assegnazione regionale per le spese di gestione del parco naturale dell'Alpe Veglia e del parco naturale dell'Alpe Devero".
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Entrate)

1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 12 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 15.
(Norme Transitorie)

1. I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente articolo 5, sono nominati dai Consigli Comunali di Baceno, Varzo e Trasquera e dai Consigli delle Comunita' Montane Valle Ossola e Valli Antigorio e Formazza entro 60 giorni dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del parco naturale dell'Alpe Veglia decade a far data dall'insediamento del Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma 1 dell'articolo 5.