Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 23 aprile 1990, n. 46.

Promozione dell'attivita' fisico-motoria in Piemonte - Aggiornamenti e modifiche alla L.R. 1 marzo 1979, n. 10.

(B.U. 2 maggio 1990, n. 18)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
All. A.

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, riconoscendo i valori educativi, formativi e culturali connessi alla pratica dello sport e delle attivita' motorie, promuove la realizzazione di programmi di attivita' fisico-motoria.

Art. 2.
(Strumenti e soggetti attuatori)

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione assegna annualmente contributi a Comuni e loro Consorzi, Comunita' Montane, Gruppi sportivi scolastici e Associazioni Sportive senza scopo di lucro che realizzino programmi di attivita' fisico-motoria.

Art. 3.
(Domande di contributo)

1. Per ottenere i contributi previsti dall'art. 2 i soggetti attuatori dovranno presentare domanda in carta legale all'Assessorato Regionale Sport, Turismo e Tempo Libero entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Le istanze prodotte dalle Associazioni Sportive devono essere inoltrate per conoscenza anche ai Comuni competenti per territorio, per un miglior coordinamento delle attivita' poste in essere in ogni zona.
3. Le domande devono essere corredate da ogni elemento utile a valutare i programmi.
In particolare dovra' essere allegata la seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dell'attivita' prevista;
b) piano finanziario;
c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto (solo per le Associazioni Sportive).
4. Per il primo anno di applicazione le domande devono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Concessione e liquidazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi dalla Giunta Regionale, entro i limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, in base alla valutazione dell'ampiezza ed articolazione del programma di attivita', della sua efficacia in rapporto alle finalita' di legge, dell'entita' delle spese e delle entrate.
2. I contributi sono liquidati previo accertamento dell'effettiva realizzazione dell'attivita' finanziata.

Art. 5.
(Norme finanziarie)

1. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla presente legge prevista nella misura di L. 200.000.000 e' imputabile per il corrente anno al capitolo 8690 e per gli anni successivi ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 6.
(Norme finali)

1. Sono abrogati l'art. 3, comma 4, e gli artt. 6, 10, 11 e 12 della L.R. 1 marzo 1979, n. 10 "Norme per la Programmazione sportiva in Piemonte".

Allegato A.

Allegato: Parametri per la determinazione del contributo massimo per la realizzazione di programmi di attivita' fisico-motoria

Tabella 1 - Contributi per fasce di eta'
Fasce di eta' - Contributi pro capite
5 - 9 anni L. 6.000
10 - 19 anni L. 7.500
e portatori di handicap
20 - 29 anni L. 3.000
30 - 39 anni L. 2.000
40 - 44 anni L. 1.600
45 e oltre L. 1.200

Tabella 2 - Coefficiente di incremento rapportato alla popolazione residente
Classe - Numero abitanti - Coefficiente
1 fino a 1.000 ab. 10
2 da 1.001 a 3.000 6,6
3 da 3.001 a6.000 5,3
4 da 6.001 a 10.000 4
5 da 10.001 a 15.000 3,3
6 da 15.001 a 25.000 2,6
7 da 25.001 a 50.000 2,3
8 da 50.001 a 100.000 2
9 oltre 100.000 1
Il contributo massimo per i programmi di attivita' fisico-motoria di cui alle tabelle 1 e 2, viene cosi' calcolato:
1) moltiplicazione degli importi corrispondenti alle fasce di eta' per il numero di persone attivate;
2) somma dei prodotti ricavati dalla succitata operazione;
3) determinazione del contributo ottenuto mediante la moltiplicazione della somma dei prodotti per il coefficiente rapportato alla popolazione.