Disegno di legge regionale, n. 4612.
Promozione dell'attivita' fisicomotoria in Piemonte
aggiornamenti e modifiche alla l.r. n. 10 del 1/3/1979. 1. La Regione Piemonte, riconoscendo i valori educativi,
formativi e culturali connessi alla pratica dello sport e
delle attivita' motorie, promuove la realizzazione di
programmi di attivita' fisico-motoria. 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui
all'articolo precedente, la Regione assegna annualmente
contributi a Comuni e loro Consorzi, Comunita' montane e
Associazioni aportive senza scopo di lucro che realizzino
programmi di attivita' fisico-motoria. 1. Per ottenere i contributi previsti dal precedente
articolo 2 i soggetti attuatori dovranno presentare domanda
in carta legale all'Assessorato regionale Sport, turismo e
tempo libero entro il 31 marzo di ogni anno. 1. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, entro
i limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente
legge, in base alla valutazione dell'ampiezza ed
articolazione del programma di attivita', della sua
efficacia in rapporto alle finalita' di legge, dell'entita'
delle spese delle entrate. 1. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla
presente legge prevista nella misura di L. 200.000.000. e'
imputabile per il corrente anno al capitolo 8690 e per gli
anni successivi ai corrispondenti capitoli di bilancio. 1. Sono abrogati l'articolo 3, comma 4, e gli articoli 6,
10, 11 e 12 della legge regionale 1 marzo 1979, n. 10 "Norme
per la programmazione sportiva in Piemonte". Allegato 1.
1. Parametri per la determinazione del contributo
massimo per la realizzazione di programmi di attivita
fisico-motoria.
TABELLA 1
CONTRIBUTI PER FASCE DI ETA'
FASCE DI ETA' CONTRIBUTI PRO-CAPITE
5 - 9anni L. 6.000
10 - 19 anni e portatori di handicap L. 7.500
20 - 29 anni L. 3.000
30 - 39 anni L. 2.000
40 - 44 anni L. 1.600
45 e oltre L. 1.200
TABELLA 2
COEFFICIENTE DI INCREMENTO RAPPORTATO ALLA POPOLAZIONE
RESIDENTE
CLASSE NUMERO ABITANTI COEFFICIENTE
1 fino a 1000 ab. 10
2 da 1001 a 3000 6,6
3 da 3001 a 6000 5,3
4 da 6001 a 10000 4
5 da 1001 a 15000 3,3
6 da 15001 a 25000 2,6
7 da 25001 a 50000 2,3
8 da 50001 a 100000 2
9 oltre 100000 1
Il contributo massimo per i programmi di attivita'
fisico-motoria di cui alle tabelle 1 e 2, viene cosi'
calcolato:
All. 1.
(Finalita')
(Strumenti e soggetti attuatori)
(Domande di contributo)
2. Le istanze prodotte dalle Associazioni sportive devono
essere inoltrate per conoscenza anche i Comuni competenti
per territorio, per un miglior coordinamento delle attivita'
poste in essere in ogni zona.
3. Le domande devono essere corredate da ogni elemento
utile a valutare i programmi.
4. In particolare dovra' essere corredate da ogni elemento
utile a valutare i programmi.
5. In particolare dovra' essere allegata la seguente
documentazione:
a) relazione illustrativa dell'attivita' prevista;
b) piano finanziario;
c) documentazione che attesti l'intesa con le Autorita'
scolastiche per le attivita' rivolte ai soggetti in eta'
scolare;
d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto
(solo per le Associazioni sportive);
6. il primo anno di applicazione le domande devono essere
presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
(Concessione e liquidazione dei contributi)
2. I contributi sono liquidati previo accertamento
dell'effettiva realizzazione dell'attivita' finanziata.
(Norme finanziarie)
(Norme finali)
1) moltiplicazione degli importi corrispondenti alle fasce
di eta' per il numero di persone attivate;
2) Somma dei prodotti ricavati dalla succitata operazione;
3) Determinazione del contributo ottenuto mediante la
moltiplicazione della somma dei prodotti per il coefficiente
rapportato alla popolazione.