Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 4612.

Promozione dell'attivita' fisicomotoria in Piemonte aggiornamenti e modifiche alla l.r. n. 10 del 1/3/1979.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
All. 1.

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, riconoscendo i valori educativi, formativi e culturali connessi alla pratica dello sport e delle attivita' motorie, promuove la realizzazione di programmi di attivita' fisico-motoria.

Art. 2.
(Strumenti e soggetti attuatori)

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo precedente, la Regione assegna annualmente contributi a Comuni e loro Consorzi, Comunita' montane e Associazioni aportive senza scopo di lucro che realizzino programmi di attivita' fisico-motoria.

Art. 3.
(Domande di contributo)

1. Per ottenere i contributi previsti dal precedente articolo 2 i soggetti attuatori dovranno presentare domanda in carta legale all'Assessorato regionale Sport, turismo e tempo libero entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Le istanze prodotte dalle Associazioni sportive devono essere inoltrate per conoscenza anche i Comuni competenti per territorio, per un miglior coordinamento delle attivita' poste in essere in ogni zona.
3. Le domande devono essere corredate da ogni elemento utile a valutare i programmi.
4. In particolare dovra' essere corredate da ogni elemento utile a valutare i programmi.
5. In particolare dovra' essere allegata la seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dell'attivita' prevista;
b) piano finanziario;
c) documentazione che attesti l'intesa con le Autorita' scolastiche per le attivita' rivolte ai soggetti in eta' scolare;
d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto (solo per le Associazioni sportive);
6. il primo anno di applicazione le domande devono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Concessione e liquidazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, entro i limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, in base alla valutazione dell'ampiezza ed articolazione del programma di attivita', della sua efficacia in rapporto alle finalita' di legge, dell'entita' delle spese delle entrate.
2. I contributi sono liquidati previo accertamento dell'effettiva realizzazione dell'attivita' finanziata.

Art. 5.
(Norme finanziarie)

1. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla presente legge prevista nella misura di L. 200.000.000. e' imputabile per il corrente anno al capitolo 8690 e per gli anni successivi ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 6.
(Norme finali)

1. Sono abrogati l'articolo 3, comma 4, e gli articoli 6, 10, 11 e 12 della legge regionale 1 marzo 1979, n. 10 "Norme per la programmazione sportiva in Piemonte".

Allegato 1.

1. Parametri per la determinazione del contributo massimo per la realizzazione di programmi di attivita fisico-motoria. TABELLA 1 CONTRIBUTI PER FASCE DI ETA' FASCE DI ETA' CONTRIBUTI PRO-CAPITE 5 - 9anni L. 6.000 10 - 19 anni e portatori di handicap L. 7.500 20 - 29 anni L. 3.000 30 - 39 anni L. 2.000 40 - 44 anni L. 1.600 45 e oltre L. 1.200 TABELLA 2 COEFFICIENTE DI INCREMENTO RAPPORTATO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE CLASSE NUMERO ABITANTI COEFFICIENTE 1 fino a 1000 ab. 10 2 da 1001 a 3000 6,6 3 da 3001 a 6000 5,3 4 da 6001 a 10000 4 5 da 1001 a 15000 3,3 6 da 15001 a 25000 2,6 7 da 25001 a 50000 2,3 8 da 50001 a 100000 2 9 oltre 100000 1 Il contributo massimo per i programmi di attivita' fisico-motoria di cui alle tabelle 1 e 2, viene cosi' calcolato:
1) moltiplicazione degli importi corrispondenti alle fasce di eta' per il numero di persone attivate;
2) Somma dei prodotti ricavati dalla succitata operazione;
3) Determinazione del contributo ottenuto mediante la moltiplicazione della somma dei prodotti per il coefficiente rapportato alla popolazione.