Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 23 aprile 1990, n. 39.

Disposizioni finanziarie per gli anni 1991 e 1992.

(B.U. 2 maggio 1990, n. 18)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
All. A., B.

Art. 1.

1. Per l'anno 1991 per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate le seguenti spese:
- spese per la sistemazione di immobili di proprieta' regionale.
L. 2.000.000.000 (cap. n. 1000);
- contributi per la predisposizione o l'ampliamento di aree industriali attrezzate e per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla razionalizzazione di zone industriali gia' esistenti.
L. 2.250.000.000 (cap. n. 5025);
- contributi per l'acquisizione di terreni, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative a centri intermodali plurifunzionali.
L. 3.780.000.000 (cap. n. 5680);
- contributi in capitale a Comuni, loro Consorzi ed alle Comunita' Montane, per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature, compresi gli impianti di depurazione.
L. 4.000.000.000 (cap. n. 7260);
- spese per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica.
L. 500.000.000 (cap. n. 7760);
- contributi per la realizzazione di opere di edilizia per la scuola materna non statale.
L. 100.000.000 (cap. n. 7770);
- contributi per la costruzione e l'adattamento di palestre ed impianti ginnici sportivi scolastici.
L. 150.000.000 (cap. n. 7780);
- contributi per l'adattamento di stabili di proprieta' di Comuni da adibire a scuole elementari e secondarie di primo grado;
L. 500.000.000 (cap. n. 7800);
- contributi per la costruzione ed ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di acquedotti, fognature, depurazione acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi ed impianti di trattamento di acque di scarico, di cui all'art. 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
L. 1.000.000.000 (cap. n. 8925);
- contributi per interventi urgenti a tutela dell'incolumita' pubblica.
L. 4.000.000.000 (cap. n. 9300);
- contributi per attrezzature, per la strutturazione di locali, per il restauro di beni bibliografici e storico-artistici.
L. 200.000.000 (cap. n. 11765);
- contributi per interventi concernenti gli edifici di culto.
L. 300.000.000 (cap. n. 11770);
- contributi per interventi edilizi a favore di musei, biblioteche, centri culturali e dello spettacolo.
L. 175.000.000 (cap. n. 11785);
- fondo a disposizione della Finpiemonte per interventi di ristrutturazione ed ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo.
L. 75.000.000 (cap. n. 11790).

Art. 2.

1. Per l'attuazione della legge regionale 9 marzo 1984, n. 17, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle societa' consortili fra piccole e medie imprese nonche' delle societa' consortili miste, in applicazione della legge 21 maggio 1981, n. 240, sono autorizzate per l'anno 1991 le seguenti spese:
- L. 100.000.000 per le finalita' di cui all'art. 7 (cap. n. 5032);
- L. 500.000.000 per le finalita' di cui all'art. 8 (cap. n. 5036).

Art. 3.

1. Per l'attuazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 56, in materia di promozione e diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori, e' autorizzata, per l'anno 1991 la spesa di L. 500.000.000 (cap. n. 5038).

Art. 4.

1. Per la costituzione del fondo straordinario per l'occupazione, di cui alla legge regionale 29 agosto 1989, n. 53, e' autorizzata, per l'anno 1991 la spesa di L. 599.000.000 (cap. n. 5050).

Art. 5.

1. Per la concessione dei contributi per il subentro di Enti e di Aziende nei servizi di trasporto, in attuazione della legge regionale 23 luglio 1982, n. 16, e' autorizzata, per l'anno 1991 la spesa di L. 220.000.000 (cap. n. 5921).

Art. 6.

1. Per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature per i corsi di formazione professionale, in attuazione delle leggi regionali 25 febbraio 1980, n. 8 e 20 maggio 1980, n. 49, sono autorizzate, per l'anno 1991, le seguenti spese:
- L. 250.000.000, per le spese dirette della Regione (cap. n. 11500);
- L. 250.000.000, per la concessione dei contributi ad Enti pubblici e privati (cap. n. 11505).

Art. 7.

A valere sulle assegnazioni derivanti dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, per interventi nel settore agricolo e forestale, rifinanziata con la legge 27 dicembre 1989, n. 407 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)", riportate nella tabella A), sono autorizzate per gli anni 1991 e 1992 le spese indicate nella tabella B) allegata.

Art. 8.

E' autorizzato il trasferimento all'anno 1991 della decorrenza di quota di limiti di impegno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989, nell'ammontare ed ai capitoli di seguito indicati:
- L. 47.500.000 al capitolo n. 6085
- L. 8.850.000 al capitolo n. 6244
- L. 19.750.000 al capitolo n. 7556
- L. 12.000.000 al capitolo n. 11147.

Art. 9.

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzazione di una disponibilita' di pari ammontare, per l'anno 1991, delle risorse iscritte nell'ambito degli oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1990-1992, tranche 1991.

Allegato A.


Tabella A): Stima delle assegnazioni 1991-1992 derivanti dalla legge 8 novembre 1986, n.752
OMISSIS

Allegato B.


Tabella B): Utilizzazione delle assegnazioni 1991-1992 derivanti dalla legge 8 novembre 1986, n. 752
OMISSIS