Disegno di legge regionale, n. 4610.
Disposizioni finanziarie per gli anni 1991 e 1992. 1. Per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi
di cui alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate
le seguenti spese: 1. Per l'attuazione della legge regionale 9 marzo 1984, n.
17, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle
societa' consortili fra piccole e medie imprese nonche della
societa' consortile miste, in applicazione della legge 21
maggio 1981, n. 240, sono autorizzate per ciascun degli anni
1991 e 1992 le seguenti spese: L. 100.000.000 per le
finalita' di cui all'art. 7 (cap. n. 5032) L. 500.000.000
per le finalita' di cui all'art. 8 (cap. n. 5036) 1. Per l'attuazione della legge regionale 1 dicembre 1986,
n. 56 in materia di promozione e diffusione delle
innvoazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori,
e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1991 e 1992 la spesa
di L. 500.000.000 (cap. n. 5038). 1. Per la costituzione del fondo straordinario per
l'occupazione, di cui alla legge regionale 29 agosto 1989,
n. 53, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1991 e 1992,
la spesa di L. 599.000.000 (cap. n. 5050). 1. Per la concessione dei contributi per il subentro di
Enti e di Aziende nei servizi di trasporto, in attuazione
della legge regionale 23 luglio 1982, n. 16, e' autorizzata,
per ciascuno degli anni 1991 e 1992, la spesa di L.
220.000.000 (cap. n. 5921). 1. Per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di
attrezzature per i corsi di formazione professionale, in
attuazione delle leggi regionali 25 febbraio 1980, n. 8, e
20 maggio 1980, n. 49, sono autorizzate, per ciascuno degli
anni 1991 e 1992, le seguenti spese: L. 250.000.000, per le
spese dirette della Regione (cap. n. 11500) L. 250.000.000,
per la concessione dei contributi ad Enti pubblici e privati
(cap. n. 11505). 1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante
utilizzazione di una disponibilita' di pari ammontare, per
gli anni 1991 e 1992, delle risorse iscritte nell'ambito
degli oneri non ripartibili del bilancio pluriennale
1990/1992, tranches 1991 e 1992.
spese per la sistemazione di immobili di proprieta'
regionale. L. 2.000.000.000 (cap n. 1000);
contributi per la predisposizione o l'ampliamento di aree
industriali attrezzate e per la realizzazione di
infrastrutture finalizzate alla razionalizzazione di zone
industriali gia' esistenti. L. 2.250.000.000 (cap. n. 5025);
contributi per l'acquisizione di terreni, la progettazione
e la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative a
centri intermodali plurifunzionali. L. 3.780.00000 (cap. n.
5680);
contributi in capitale a Comuni, loro Consorzi ed alle
Comunita' Montane, per la costruzione, la ricostruzione,
l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle
fognature, compresi gli impianti di depurazione. L.
4.000.000.000 (capitolo n. 7260);
spese per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia
scolastica. L. 500.000.000 (cap. n: 7760);
contributi per la realizzazione di opere di edilizia per la
scuola materna non statale. L. 100.000.000 (cap. n. 7770);
contributi per la costruzione e l'adattamenti di palestre
ed impianti ginnici sportivi scolastici. L. 150.000.000
(cap. n. 7780);
contributi per la costruzione di stabili di proprieta' di
Comuni da adibire a scuole elementari e secondarie di primo
grado. L. 500.000.000 (cap. n. 7800);
contributi per la costruzione ed ammodernamento degli
impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di
acquedotti, fognature, depurazione acque usate, smaltimento
dei fanghi residuati da processi produttivi ed impianti di
trattamento di acque di scarico, di cui all'art. 19 della
legge 10 maggio 1976. n. 319. L. 1.000.000.000 (cap. n.
8925);
contributi per interventi urgenti a tutela dell'incolumita'
pubblica. L. 4.000.000.000 (cap. 9300);
contributi per attrezzature, per la strutturazione di
locali, per il restauro di beni bibliografici e storico -
artistico. L. 200.000.000 (cap. n. 11765);
contributi per interventi concernenti gli edifici di culto.
L. 300.000.000 (cap. n. 11770);
contributi per interventi edilizia favore di musei,
biblioteche centri culturali e dello spettacolo. L.
175.000.000 (cap. n. 11785);
fondo a disposizione della Finpiemonte per interventi di
ristrutturazione ed ammodernamento di strutture culturali e
dello spettacolo. L. 75.000.000 (cap. n. 11790).