Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 4610.

Disposizioni finanziarie per gli anni 1991 e 1992.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.

1. Per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate le seguenti spese:
spese per la sistemazione di immobili di proprieta' regionale. L. 2.000.000.000 (cap n. 1000);
contributi per la predisposizione o l'ampliamento di aree industriali attrezzate e per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla razionalizzazione di zone industriali gia' esistenti. L. 2.250.000.000 (cap. n. 5025);
contributi per l'acquisizione di terreni, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative a centri intermodali plurifunzionali. L. 3.780.00000 (cap. n. 5680);
contributi in capitale a Comuni, loro Consorzi ed alle Comunita' Montane, per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature, compresi gli impianti di depurazione. L. 4.000.000.000 (capitolo n. 7260);
spese per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica. L. 500.000.000 (cap. n: 7760);
contributi per la realizzazione di opere di edilizia per la scuola materna non statale. L. 100.000.000 (cap. n. 7770);
contributi per la costruzione e l'adattamenti di palestre ed impianti ginnici sportivi scolastici. L. 150.000.000 (cap. n. 7780);
contributi per la costruzione di stabili di proprieta' di Comuni da adibire a scuole elementari e secondarie di primo grado. L. 500.000.000 (cap. n. 7800);
contributi per la costruzione ed ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di acquedotti, fognature, depurazione acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi ed impianti di trattamento di acque di scarico, di cui all'art. 19 della legge 10 maggio 1976. n. 319. L. 1.000.000.000 (cap. n. 8925);
contributi per interventi urgenti a tutela dell'incolumita' pubblica. L. 4.000.000.000 (cap. 9300);
contributi per attrezzature, per la strutturazione di locali, per il restauro di beni bibliografici e storico - artistico. L. 200.000.000 (cap. n. 11765);
contributi per interventi concernenti gli edifici di culto. L. 300.000.000 (cap. n. 11770);
contributi per interventi edilizia favore di musei, biblioteche centri culturali e dello spettacolo. L. 175.000.000 (cap. n. 11785);
fondo a disposizione della Finpiemonte per interventi di ristrutturazione ed ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo. L. 75.000.000 (cap. n. 11790).

Art. 2.

1. Per l'attuazione della legge regionale 9 marzo 1984, n. 17, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle societa' consortili fra piccole e medie imprese nonche della societa' consortile miste, in applicazione della legge 21 maggio 1981, n. 240, sono autorizzate per ciascun degli anni 1991 e 1992 le seguenti spese: L. 100.000.000 per le finalita' di cui all'art. 7 (cap. n. 5032) L. 500.000.000 per le finalita' di cui all'art. 8 (cap. n. 5036)

Art. 3.

1. Per l'attuazione della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56 in materia di promozione e diffusione delle innvoazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1991 e 1992 la spesa di L. 500.000.000 (cap. n. 5038).

Art. 4.

1. Per la costituzione del fondo straordinario per l'occupazione, di cui alla legge regionale 29 agosto 1989, n. 53, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, la spesa di L. 599.000.000 (cap. n. 5050).

Art. 5.

1. Per la concessione dei contributi per il subentro di Enti e di Aziende nei servizi di trasporto, in attuazione della legge regionale 23 luglio 1982, n. 16, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, la spesa di L. 220.000.000 (cap. n. 5921).

Art. 6.

1. Per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature per i corsi di formazione professionale, in attuazione delle leggi regionali 25 febbraio 1980, n. 8, e 20 maggio 1980, n. 49, sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, le seguenti spese: L. 250.000.000, per le spese dirette della Regione (cap. n. 11500) L. 250.000.000, per la concessione dei contributi ad Enti pubblici e privati (cap. n. 11505).

Art. 7.

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzazione di una disponibilita' di pari ammontare, per gli anni 1991 e 1992, delle risorse iscritte nell'ambito degli oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1990/1992, tranches 1991 e 1992.