Legge regionale 26 marzo 1990, n. 21. Prima integrazione della legge regionale 29 gennaio 1990, n. 4 (Bilancio di previsione 1990). (B.U. 4 aprile 1990, n. 14) 1. Dopo l'articolo n. 48 e' aggiunto il seguente articolo:
1. Agli oneri previsti dal precedente articolo e fissati in lire 120 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990.
1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Integrazione della L.R. 4/90)
Articolo 49 Spese per gli interventi a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte
1. La spesa per l'attuazione della legge regionale 8 novembre 1989, n. 64, e' determinata, per l'anno finanziario 1990, in lire 120 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5065.
(Copertura finanziaria)
2. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Urgenza)