Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 4602.

Prima integrazione della l.r. 29 gennaio 1990, n. 4.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Integrazione della l.r. 4/90)

1. Dopo l'articolo n. 48 e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 49 (Spese per gli interventi a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte).
1. La spesa per l'attuazione della legge regionale 8 novembre 1989, n. 64, e' determinata, per l'anno finanziario 1990, in lire 120 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5065.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri previsti dal precedente articolo e fissati in lire 120 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importi del capitolo n. 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990.
2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.