Disegno di legge regionale, n. 4602.
Prima integrazione della l.r. 29 gennaio 1990, n. 4. 1. Dopo l'articolo n. 48 e' aggiunto il seguente articolo: 1. Agli oneri previsti dal precedente articolo e fissati in
lire 120 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari
importi del capitolo n. 12800 dello stato di previsione
della spesa per l'anno finanziario 1990. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai
sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte.
(Integrazione della l.r. 4/90)
Art. 49 (Spese per gli interventi a favore degli
immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte).
1. La spesa per l'attuazione della legge regionale 8
novembre 1989, n. 64, e' determinata, per l'anno finanziario
1990, in lire 120 milioni, ed e' iscritta al capitolo n.
5065.
(Copertura finanziaria)
2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Urgenza)