Legge regionale 20 marzo 1990, n. 11. Integrazione della L.R. 7 giugno 1989, n. 34 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto per il triennio 1985/87). (B.U. 28 marzo 1990, n. 13) All'art. 57 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34, e' aggiunto il seguente comma:
4. Nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione di cui alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42, la Giunta Regionale individua i profili professionali, propri delle qualifiche funzionali dalla 3a all'8a compresa, che - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'Ente, mediante concorsi interni cui sono ammessi a partecipare i dipendenti regionali inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore con almeno 3 anni di anzianita' nella qualifica.