Disegno di legge regionale, n. 4596.
Integrazione della legge regionale 7 giugno 1989 n. 34 (Disciplina
dello stato giuridico e del trattamento economico del personale
regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto, per il
triennio 1985/87). 1. All'art. 57 della legge regionale 7 giugno 1989 n. 34 e' aggiunto
il seguente comma:
"Nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione di cui alla L.R.
8 settembre 1986 n. 42, la Giunta regionale individua, i profili
professionali che, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, devono essere ricoperti, sulla base di
esperienze professionali acquisibili all'interno dell'Ente, mediante
concorsi interni cui sono ammessi a partecipare i dipendenti
regionali inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore con
almeno 3 anni di anzianita' nella qualifica".