Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 22 febbraio 1988, n. 9.

Misure urgenti per l'adeguamento della L.R. 2 maggio 1986, n. 18, in tema di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti e per la gestione del catasto regionale dei rifiuti.

(B.U. 2 marzo 1988, n. 9)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina l'adeguamento delle disposizioni della L.R. 2 maggio 1986, n. 18, in tema di approvazione dei progetti di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, al fine di dare immediata attuazione alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed introduce modifiche alla citata legge regionale per la gestione del Catasto regionale dei rifiuti.

Art. 2.
(Impianti esistenti)

1. I progetti di cui agli articoli 1 bis e 2 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale sulla base del parere del Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 18.
2. Gli ulteriori provvedimenti di competenza delle Province in forza della delega conferita con L.R. n. 18/86 relativi agli impianti esistenti sono parimenti assunti dalla Giunta Provinciale.
3. Per esistenti al 31 dicembre 1986, ai soli fini della presente legge, si intendono gli impianti approvati o autorizzati ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
4. Il rilascio dell'autorizzazione definitiva per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 915/82 da parte delle Province non comporta l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del citato D.P.R. n. 915/82, ferma restando la verifica da parte delle Provincie stesse della rispondenza degli impianti suddetti alle disposizioni statali e regionali.
5. Per l'approvazione ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 18/86 dei progetti degli impianti autorizzati provvisoriamente ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma del D.P.R. n. 915/82 , la Provincia si avvale del parere del Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 12 della L.R. n. 18/86.

Art. 3.
(Impianti con istruttoria positivamente conclusa)

1. La Giunta Provinciale approva i progetti degli impianti per i quali il Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 12 della L.R. n. 18/86 abbia gia' espresso parere favorevole nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge medesima.

Art. 4.
(Nuovi impianti)

1. I progetti di nuovi impianti, di cui all'articolo 3 bis della legge n. 441/87 ivi compresi i progetti di potenziamento degli impianti, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, sono approvati dalla Giunta Regionale che provvede all'istruttoria mediante apposite Conferenze formate come segue:
a) i responsabili dei Servizi tecnici dell'Assessorato regionale all'Ambiente e degli altri Servizi Regionali competenti, per materie e per territorio, ad esaminare i progetti in base alla legislazione vigente, individuati con proprio provvedimento dalla Giunta Regionale;
b) il Sindaco del Comune sede dell'impianto e i Sindaci dei Comuni territorialmente confinanti, o loro delegati;
c) il Presidente della Provincia competente per territorio, ovvero un Assessore da lui delegato;
d) un rappresentante dell'U.S.S.L. competente per territorio;
e) tre esperti, di cui uno esperto geologo, uno esperto in tecnologie di smaltimento dei rifiuti ed uno esperto naturalista, scelti dalla Giunta Regionale fra quelli del Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 12 della L.R. n. 18/86.
2. La Conferenza ha sede presso l'Assessorato regionale all'Ambiente ed e' presieduta dall'Assessore regionale all'Ambiente o da un funzionario dallo stesso delegato.
3. La Conferenza si avvale di una propria Segreteria.
4. I componenti della Conferenza evidenziano tutti gli elementi che interessano il progetto, ciascuno per la propria competenza.
5. Le risultanze dei lavori della Conferenza sono costituite dal complesso delle conclusioni formulate dai partecipanti la Conferenza stessa.
6. Le autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti sono rilasciate dalla Giunta Regionale all'atto dell'approvazione del progetto; restano di competenza delle Province, in forza della L.R. n. 18/86, i provvedimenti di diffida, di sospensione, di revoca e di rinnovo dell'autorizzazione medesima ed il ricevimento dei modelli di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 915/82.

Art. 5.
(Abrogazione parere Comitato Tecnico Regionale)

1. L'articolo 12, comma 3, n. 2), della L.R. n. 18/86 e' abrogato.

Art. 6.
(Gestione del Catasto)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 18/86 e' sostituito dai seguenti tre commi:
"Sono tenuti alla compilazione ed alla trasmissione dei modelli di cui al comma precedente, in ottemperanza del disposto dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 915/82, tutti i soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti o tenuti all'autorizzazione ai sensi del D.P.R. stesso. Il relativo obbligo e' sanzionabile ai sensi dell'articolo 28 del citato D.P.R.
Sono altresi' tenuti alla compilazione dei modelli gli ulteriori soggetti che smaltiscono, ivi compresi quelli tenuti all'autorizzazione ai sensi del successivo articolo 15, nonche' tutti i soggetti che producono rifiuti.
La Giunta Regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' di acquisizione dei modelli di cui al precedente comma, ai fini del progressivo completamento del Catasto regionale dei rifiuti e per la sua totale gestione".

Art. 7.
(Urgenza)

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.