Regolamento interno del Consiglio Regionale del Piemonte

Approvato con deliberazione C.R. n. 1247-3973 del 15 marzo 1990

Modificato con Deliberazioni C.R.:

n. 26-9065 del 26/7/1990; n. 27-9114 del 26/7/1990;

n. 131-3770 del 12/3/1991; n. 180-6911 del 7/5/1991;

n. 214-9025 dell'11/6/1991; n. 243-11905 del 30/7/1991;

n. 295-17950 del 10/12/1991; n. 813-8289 del 21/6/1994;

n. 855-10550 del 27/7/1994; n. 6-11952 del 13/7/1995;

n. 199-3361 del 28/2/1996; n. 378-5986 del 22/4/1997;

n. 491-10964 del 22/9/1998; n. 623-3609 del 28 febbraio 2000;

n. 19-21520 del 27/7/2000; n. 293-29179 del 16 Settembre 2003;

n. 343-33349 del 21 Ottobre 2003.

Art. 12 3,  4 5 6 78 , 9 ,10 ,1112, 131415, 16 171819 20 212223 24 25 2627 28, 29 3031323334 3536, 37 38394041 4243 444546474849 50 51 5253 54 555657 58 59 60 61 626364 65 66 67 686970 717273 74 , 75 767778 7980 81828384 8586 8788 89 90 91 92 93 94, 9596 9798, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 .

Capo I

I CONSIGLIERI REGIONALI


Art. 1.

I Consiglieri regionali

1. I Consiglieri regionali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione della loro elezione e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Regionale.

2. Il Consigliere regionale cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni, nonché per effetto di deliberazione del Consiglio Regionale che accerti la sua ineleggibilità o incompatibilità anche sopravvenute, ai sensi dell'art. 16.

3. Il Consigliere regionale è tenuto a partecipare a tutte le attività del Consiglio ed osserva, nell'esercizio delle proprie funzioni, le norme del Regolamento.

Art. 2.

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. Il Consigliere regionale ha diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, dagli organi e organismi regionali, dagli uffici e dagli Enti o aziende da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'esercizio del suo mandato. A tal fine ha libero accesso agli uffici regionali.

2. Nel caso gli vengano opposte obiezioni o si verifichino ritardi il Consigliere regionale interessa l'Ufficio di Presidenza, che provvede entro 10 giorni. (Deliberazione UdP n.81/2001)

Capo II

L'UFFICIO Dl PRESIDENZA

Art. 3

Presidenza provvisoria ed opzioni

1. La presidenza provvisoria del Consiglio nella prima seduta è assunta dal Presidente uscente se rieletto o, in sua assenza, dal Vice Presidente uscente più anziano per età. In loro mancanza l'assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano per età.

2. Fungono da Segretari i due Consiglieri Segretari più anziani per età tra quelli uscenti e rieletti. In loro mancanza fungono da Segretari i Consiglieri più giovani.

3. Il Presidente provvisorio comunica al Consiglio le opzioni che i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni devono presentare entro 8 giorni dalla notifica dell'avvenuta elezione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'art. 80 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Invita, altresì, i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni, i quali non abbiano ancora optato, ad effettuare, seduta stante, l'opzione. I candidati, nel caso in cui non possano o non vogliano effettuare l'opzione, rimangono eletti nella circoscrizione nella quale hanno riportato la più elevata cifra individuale di voti.

Art. 4

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Nel caso il Consiglio non vi provveda, l'elezione dell'Ufficio di Presidenza viene rimandata alla seduta successiva del Consiglio da convocarsi entro otto giorni. Il Presidente provvisorio, individuato in base all'art. 3 del Regolamento, provvede alla convocazione della nuova seduta di Consiglio.

3. L'Ufficio di Presidenza resta in carica 30 mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il rinnovo, alla scadenza prevista dallo Statuto, investe l'intero Ufficio.

4. L'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino all'elezione del successivo.

5. In caso di scioglimento del Consiglio, i suoi poteri sono limitati alle funzioni connesse con il funzionamento interno del Consiglio regionale uscente e con l'insediamento del Consiglio neo-eletto.

6. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da tre Consiglieri Segretari.

7. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene eletto il Consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione, la votazione è rinviata ad una seduta successiva da tenersi entro 8 giorni.

8. Eletto il Presidente, si procede, a scrutinio segreto, all'elezione di due Vicepresidenti. Ciascun Consigliere vota un solo nome.

9. Successivamente, a scrutinio segreto, si procede all'elezione dei Consiglieri Segretari. Ciascun Consigliere vota per un solo nome se si debbono eleggere due Segretari; per non più di due nomi se i Segretari da eleggere sono tre o quattro.

10. Sono eletti rispettivamente Vicepresidenti e Segretari i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

11. Nelle votazioni per la prima costituzione dell'Ufficio di Presidenza lo spoglio delle schede è fatto seduta stante dall'Ufficio di Presidenza provvisorio; nelle votazioni per il rinnovo totale lo spoglio è fatto dall'Ufficio di Presidenza uscente. Nelle votazioni per la sostituzione del Presidente o di singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza lo spoglio è fatto dai componenti l'Ufficio di Presidenza rimasti in carica.

12. Dopo la proclamazione dei risultati dell'elezione dell'intero Ufficio di Presidenza, questo s'insedia e procede ai successivi adempimenti.

Art. 5

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, cura i rapporti con gli altri Consigli regionali, sovraintende all'attività degli organi consiliari, facendo osservare il Regolamento.

2. Il Presidente presiede il Consiglio, dirige e modera la discussione e ne riassume, occorrendo, i termini allo scopo di consentire al Consiglio di adempiere ai compiti demandatigli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dallo Statuto della Regione entro i termini stabiliti, di porre la Giunta in grado di svolgere il suo programma politico e legislativo nonché la sua azione amministrativa, e di consentire alle minoranze di esprimere le ragioni del proprio dissenso e di illustrare i loro programmi alternativi e le loro istanze particolari.

3. Il Presidente assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà di parlare, ha cura che gli oratori possano parlare indisturbati, richiama all'ordine l'oratore che pronunci parole offensive, richiama all'argomento o ai limiti di tempo stabiliti dal Regolamento l'oratore che se ne discosti e garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie particolari considerazioni ed opinioni.

4. Il Presidente pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce, se occorre, il significato del voto e ne annuncia il risultato. Decide in via definitiva ogni controversia inerente l'applicazione del Regolamento sentita, occorrendo, la Commissione Regolamento.

5. Il Presidente giudica della ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, al fine dell'applicazione dell'art. 75, 4° comma, del Regolamento.

6. Il Presidente provvede all'invio delle leggi approvate dal Consiglio al Commissario del Governo per il visto, e degli atti amministrativi approvati dal Consiglio alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale.

7. Il Presidente trasmette gli ordini del giorno, i voti e le pronunce del Consiglio Regionale secondo le indicazioni del Consiglio stesso.

8. Il Presidente sovraintende alle funzioni dell'Ufficio di Presidenza.

9. Il Presidente può designare singoli Consiglieri a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove siano indisponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza o particolari ragioni di luogo e di materia lo consiglino.

Art. 6

I Vicepresidenti del Consiglio

1. I Vicepresidenti assistono il Presidente e collaborano con lui. Possono sostituirlo nella direzione dei dibattiti e in ogni altro caso in cui ne siano delegati dal Presidente.

2. I Vicepresidenti sono designati, alternativamente, per un periodo di mesi 6, a sostituire il Presidente in caso di suo impedimento temporaneo.

3. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e dei due Vicepresidenti, le funzioni di Presidente sono assunte, in relazione alle esigenze di continuazione della seduta del Consiglio, dal Consigliere Segretario più anziano di età fra i presenti.

Art. 7

I Consiglieri Segretari e questori

1. I Segretari a turno sovraintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete: ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; fanno le chiamate; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; curano che nella redazione dei resoconti non vi siano alterazioni dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro viene deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovraintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, ai servizi interni e al mantenimento dell'ordine nell'Aula e nella sede del Consiglio, esercitando la funzione di questori.

2. In caso di necessità il Presidente può chiamare un Consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di Segretario.

Art. 8

Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, delega a componenti dell'Ufficio stesso la cura di specifici settori e l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui all'art. 9.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Tuttavia, nel caso in cui su questioni politico-amministrative di rilevante importanza non si raggiunga l'unanimità, qualsiasi componente l'Ufficio ha diritto di chiedere che l'argomento venga rimesso al Consiglio regionale, che su di esso delibera nella prima seduta.

4. Copia delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza è distribuita ai Gruppi consiliari ed alle forze politiche rappresentate in Assemblea.

5. L'Ufficio di Presidenza designa un funzionario che svolge la funzione di Segretario.

Art. 9

Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza:

a) provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività degli uffici del Consiglio e adotta i provvedimenti di propria competenza relativi al personale addetto al Consiglio nell'ambito dello Statuto e delle leggi;

b) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;

c) coordina il funzionamento delle Commissioni, anche in attuazione del calendario previsto dall'art. 12;

d) provvede alle necessità dei Gruppi consiliari nell'ambito di quanto stabilito dalla legge;

e) giudica sull'ammissibilità e ricevibilità formale delle proposte di iniziativa popolare e degli Enti locali, ed esercita i poteri assegnatigli dalla legge in materia di referendum;

f) nomina le delegazioni consiliari, di norma secondo la proporzione dei Gruppi consiliari;

g) amministra i fondi assegnati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme delle leggi regionali e del Regolamento interno di contabilità;

h) delibera il conferimento di incarichi e di consulenze per gli organismi consiliari, sentite le Commissioni consiliari per quanto di competenza;

i) promuove ed organizza convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche secondo le indicazioni della legge 6 dicembre 1973, n. 853;

l) esercita tutte le altre competenze assegnate dallo Statuto, dalle leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal Regolamento.

Art. 10

Ordinamento degli Uffici

1. Gli uffici del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. La disciplina di funzionamento degli uffici, nell'ambito delle strutture definite con legge regionale, è stabilita con Regolamento consiliare, su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza.

Capo III

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

E I GRUPPI CONSILIARI

Art. 11

La Conferenza dei Presidenti

1. La Conferenza dei Presidenti è composta dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti dei Gruppi consiliari costituiti a norma dell'art. 13.

2. Alla Conferenza possono partecipare il Presidente della Giunta Regionale o un suo rappresentante e i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio; possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari.

3. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio ogni volta che lo ritenga utile. Deve comunque essere convocata almeno una volta al mese per essere sentita in merito all'attuazione del programma dei lavori del Consiglio stabilito ai sensi dell'art. 12 e ogni volta che lo richieda il Presidente della Giunta o il Presidente di un Gruppo consiliare.

Art. 12

La programmazione dei lavori

1. I lavori del Consiglio sono organizzati per programmi quadrimestrali, a norma dell'art. 25 dello Statuto.

2. Il programma è definito dal Presidente del Consiglio, tenuto conto di quanto stabilito nel successivo Capo VI del Regolamento e sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari di cui all'art. 11. A tal fine la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è convocata nel mese precedente l'inizio di ogni quadrimestre.

3. Il calendario ed il programma dei lavori sono comunicati dal Presidente al Consiglio.

4. Qualora se ne presenti la necessità, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, può modificare il calendario ed il programma dei lavori definiti ai sensi del 2° comma del presente articolo.

Art. 13

I Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque sia il numero, purché siano stati eletti in una lista presentata, con il medesimo contrassegno, in tutte le Circoscrizioni elettorali della Regione.

2. I Gruppi consiliari sono altresì composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista qualunque ne sia il numero, purché trovino corrispondenza in Gruppi esistenti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato).

2bis. I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati da almeno due consiglieri; salvo che, indipendentemente dal numero, trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato).

3. I Consiglieri che non fanno parte di alcuno dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, appartengono al Gruppo Misto.

4. I Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto hanno diritto di far parte singolarmente, ove ne facciano richiesta, alla Conferenza dei Presidenti e di tutti gli organismi consiliari in cui sia prevista la presenza di una rappresentanza per ogni Gruppo consiliare, ad eccezione delle Giunta delle Elezioni.

5. Entro 4 giorni dalla prima seduta, i Gruppi si convocano e procedono alla costituzione dei propri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vicepresidenti e un Segretario, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti interni, ove esistenti. Il Gruppo misto, per le sole funzioni previste dal presente Regolamento, procede alla costituzione dei propri organi tenendo conto delle diverse componenti politiche in esso costituite. Qualora uno o più gruppi non abbiano costituito i propri organi nei termini stabiliti, si applica quanto previsto dal comma 7.

6. Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni.

7. Qualora nel corso della legislatura il Presidente non goda più della fiducia della maggioranza dei componenti del Gruppo o cessi dalla carica per qualsiasi altra causa, il Gruppo procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo quanto stabilito dal proprio regolamento interno ove esistente. Qualora il Gruppo non sia in grado di indicare per la suddetta carica un altro componente, il Presidente del Consiglio regionale, presone atto, provvede entro i successivi 5 giorni, a convocare il Gruppo consiliare e, se la situazione persiste, attribuisce la funzione di Presidente di Gruppo al componente più anziano di età.

Capo IV

LA GIUNTA DELLE ELEZIONI E LE COMMISSIONI PER IL REGOLAMENTO,

DI VIGILANZA DELLA BIBLIOTECA E PER LE NOMINE

Art. 14

Designazioni

1. Il Presidente nella prima seduta dopo la costituzione dei Gruppi consiliari, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e su loro designazione, nomina per l'intera legislatura, in modo da garantire la presenza di tutti i Gruppi ed in relazione alla loro consistenza numerica:

a) i Consiglieri che costituiscono la Giunta delle Elezioni;

b) i Consiglieri che costituiscono la Commissione per il Regolamento interno, il Presidente e il Vicepresidente sono nominati con le modalità di cui all’articolo 23;

c) i Consiglieri che costituiscono la Commissione consultiva per le nomine di cui all'art. 24 dello Statuto, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un Vice Presidente da lui delegato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

2. I seggi nelle Commissioni di cui al comma precedente sono attribuiti ai Gruppi consiliari in relazione alla loro consistenza numerica nel seguente modo: 1 seggio per i Gruppi fino a 5 Consiglieri; 2 seggi per i Gruppi da 6 a 10 Consiglieri; 3 seggi per i Gruppi da 11 a 15 Consiglieri; 4 seggi per i Gruppi con più di 15 Consiglieri.

3. Il Presidente nella prima seduta dopo la costituzione dei Gruppi consiliari, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e su loro designazione, nomina per l'intera legislatura i Consiglieri che costituiscono la Commissione di vigilanza della biblioteca, in numero di 3. Tale Commissione può essere integrata da 2 Assessori designati dal Presidente della Giunta regionale.

4. Il funzionamento della Commissione per il Regolamento, della Giunta delle Elezioni e della Commissione consultiva per le nomine è regolato dalle norme contenute negli articoli seguenti.

5. Per quanto attiene le modalità di votazione nella Giunta delle Elezioni i Consiglieri componenti esprimono il voto a titolo individuale; nella Commissione per il Regolamento e nella Commissione consultiva per le nomine si applicano le norme sul voto plurimo di cui al successivo art. 37.

6. Per quanto non previsto si applicano le norme relative alle Commissioni permanenti del Consiglio regionale.

Art. 15

Costituzione della Giunta delle Elezioni

1. All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la nomina prevista dall'art. 14, lettera a), la Giunta delle Elezioni viene convocata dal Presidente del Consiglio per procedere alla propria costituzione, eleggendo nel proprio seno un Presidente, due Vicepresidenti ed un Segretario. In ciascuna delle anzidette elezioni ogni membro della Giunta vota per un solo nome e vengono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

2. Successivamente la Giunta procede all'esame della condizione di ciascuno dei Consiglieri eletti, cominciando dai propri membri e dai componenti della Giunta regionale, per accertare se sussistano nei loro confronti cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 16

Convalida degli eletti

1. Il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta delle Elezioni tutte le istanze ed i ricorsi pervenuti al Consiglio relativi alle condizioni degli eletti, proposti da cittadini elettori della Regione o da chiunque altro ne abbia interesse, o dal Commissario del Governo della Regione.

2. Compiuto l'esame, la Giunta propone al Consiglio la convalida di quei Consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Le elezioni possono essere convalidate soltanto dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla proclamazione; la convalida deve comunque avvenire entro 120 giorni. A tal fine la Giunta deve presentare le proprie conclusioni al Consiglio entro 90 giorni. Il decorso dei termini di cui sopra, è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

4. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio la contesta al Consigliere.

5. Il Consigliere ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

6. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

7. Qualora il Consigliere non vi provveda entro i successivi 10 giorni il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

8. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella Segreteria del Consiglio, per l'immediata pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, e notificata, entro i 5 giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

9. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

10. Spetta alla Giunta accertare l'eleggibilità del subentrante a Consiglieri comunque cessati dalla carica, facendo in tal senso proposta al Consiglio.

11. Le decisioni della Giunta sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto. La stessa disposizione si applica per le decisioni del Consiglio.

Art. 17

La Commissione per il Regolamento

1. La Commissione per il Regolamento interno del Consiglio, nominata a termini dell'art. 14, lettera b), propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta l'esame di tutte le proposte di modifica del Regolamento, nonché la formulazione dei pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso. La Commissione può inoltre essere consultata dal Presidente del Consiglio, a cui spetta decidere, sia in caso di conflitti di competenza tra le Commissioni, sia nel corso delle sedute di Consiglio allorquando insorgano questioni controverse di interpretazione del Regolamento.

Art. 18

Revisione del Regolamento

1. Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al Regolamento, che vengono sottoposte alla Commissione di cui all'art. 17.

2. Qualora il Consigliere proponente non faccia parte della Commissione, può partecipare - senza voto deliberativo - alle sedute al cui ordine del giorno figuri la proposta da lui formulata.

3. Le modificazioni al Regolamento, una volta approvate dal Consiglio, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione

Art. 19

La Commissione consultiva per le nomine

1. La Commissione consultiva per le nomine viene costituita secondo le modalità previste dall'art. 14 e viene convocata dal Presidente del Consiglio anche su richiesta del Presidente della Giunta.

2. Le funzioni della Commissione sono definite e regolate con legge regionale.

Art. 20

La Commissione di vigilanza per la biblioteca

1. La biblioteca della Regione è posta sotto la vigilanza della Commissione nominata ai sensi dell'art. 14, comma 3°, del Regolamento. La Commissione propone il Regolamento della biblioteca, che è approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Capo V

LE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

Art. 21

Commissioni permanenti

1. Sono costituite otto Commissioni permanenti del Consiglio, le quali hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:

I Commissione: Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali.

II Commissione: Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione e comunicazioni.

III Commissione: Agricoltura; montagna; foreste; mercati; turismo; acque minerali e termali e risorse idriche; caccia e pesca.

IV Commissione: Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani.

V Commissione permanente: Tutela dell’ambiente e impatto ambientale; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette.

VI Commissione permanente: Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà.

VII Commissione permanente: Industria; lavoro; formazione professionale; energia; cave e torbiere; artigianato e commercio; movimenti migratori.

VIII Commissione permanente: Affari istituzionali; enti locali; controlli; adempimenti Legge 142/90; polizia locale"

2. Le Commissioni esplicano le loro funzioni in sede referente, in sede consultiva ed in sede redigente ai sensi degli artt. 27, 28 e 29.

3. L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'autonomia funzionale del Consiglio, fornisce alle Commissioni le necessarie strutture di supporto.

Art. 22

Composizione delle Commissioni permanenti

1. Ciascun Consigliere, ad eccezione del Presidente della Giunta Regionale, degli Assessori e del Presidente del Consiglio viene assegnato ad almeno una ed a non più di quattro Commissioni permanenti e può comunque partecipare senza diritto di voto, salvo quanto disposto ai successivi commi 5° e 6°, ai lavori delle restanti Commissioni.

2. Gli Assessori possono far parte, in quanto Consiglieri, delle Commissioni permanenti ma, allorchè queste trattino materie loro delegate ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, rappresentano la Giunta e non il Gruppo consiliare di appartenenza. In tal caso trova applicazione il successivo comma 6. Non possono far parte di Commissioni il Presidente della Giunta ed il Presidente del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti, determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione permanente e la ripartizione dei seggi tra i gruppi consiliari, in relazione alla loro consistenza numerica. Procede, poi, all'assegnazione dei Consiglieri alle singole Commissioni secondo le indicazioni presentate da ogni singolo Gruppo, o di propria iniziativa nel caso che il Gruppo non abbia provveduto all'indicazione.

4. Gli appartenenti al Gruppo Misto indicano singolarmente la Commissione o le due Commissioni prescelte.

5. Ai lavori di ogni Commissione possono partecipare con voto deliberativo i Consiglieri del Gruppo Misto che non ne facciano parte ed un Consigliere per ciascuno dei Gruppi consiliari non rappresentati nella stessa, designato dal rispettivo Presidente del Gruppo.

6. Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito a pieno titolo da un Consigliere dello stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione, su designazione del Presidente del Gruppo.

7. Ove il primo firmatario di una proposta di legge non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, può partecipare ai relativi lavori senza voto deliberativo.

Art. 23

Insediamento

1. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione di un Presidente e di un Vice Presidente, con votazioni separate. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.

2. A tal fine il Presidente del Consiglio convoca preventivamente i Capigruppo per verificare la possibilità di un'intesa affinché il Presidente ed il Vice Presidente siano espressione della pluralità delle forze del Consiglio.

3. Le Commissioni permanenti restano in carica 30 mesi.

4. Se due Commissioni devono riunirsi in seduta congiunta, funge da Presidente, a tutti gli effetti, il Presidente di Commissione più anziano di età.

Art. 24

Segreteria e verbalizzazione

1. Delle sedute della Commissione viene redatto il processo verbale nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni nonchè il resoconto sommario del dibattito.

2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario segretario presente ed è approvato di norma nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

Art. 25

Assegnazione degli Atti

1. I progetti di legge e, in generale, ogni proposta di deliberazione per la quale sia richiesta una relazione al Consiglio, nonchè ogni affare sul quale una Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione da lui ritenuta competente.

2. Un progetto di legge, una deliberazione o un affare può essere dal Presidente assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune quando, a giudizio dello stesso Presidente, non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola Commissione. Il Presidente individua comunque la Commissione responsabile dell'iter del provvedimento.

3. Nel caso di cui al comma precedente possono essere costituite sottocommissioni miste.

4. I provvedimenti assegnati a più Commissioni devono essere licenziati dalle stesse in seduta congiunta.

5. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente provvedimenti vertenti sullo stesso oggetto, l'esame deve essere congiunto.

Art. 26

Convocazione e funzionamento

1. Le Commissioni si riuniscono di norma in giorni della settimana, prestabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo un calendario concordato con il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione.

2. Le Commissioni non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio, salvo autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

3. Il Presidente convoca la Commissione e, sentito il Vice Presidente, ne fissa l'ordine del giorno, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. Copia dell'ordine del giorno viene affissa all'Albo del Consiglio regionale.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente a partecipare alle sedute, queste sono presiedute dal componente più anziano di età.

6. All'inizio di ogni seduta ciascun commissario può proporre modifiche all'ordine del giorno, per il cui accoglimento occorre che si determini la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio ai sensi dell' art. 37.

7. Ogni Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro per la trattazione preliminare di provvedimenti assegnati all'esame della Commissione stessa o la discussione di specifici problemi; la deliberazione finale è, comunque, riservata alla Commissione in seduta plenaria.

8. Se un numero di commissari rappresentanti almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale richiede la convocazione di una Commissione per la trattazione di oggetti determinati, il Presidente della Commissione o, in caso di sua assenza o di impedimento, il Vice Presidente provvede a riunirla entro il decimo giorno. In caso di inadempienza, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale.

9. Le norme di procedura per la discussione e le votazioni in Commissione sono quelle previste per l'Assemblea, in quanto applicabili.

Art. 27

Esame in sede referente

1. I progetti di legge, le proposte di deliberazione e gli altri affari che siano posti all'esame delle Commissioni in sede referente, vengono preliminarmente illustrati dal proponente oppure dal Presidente della Commissione o da altro commissario da lui designato.

2. Sui progetti di legge e, se del caso, sugli altri provvedimenti di cui al primo comma, la Commissione nomina un relatore, il quale presenta al Consiglio una relazione scritta.

3. In casi particolari possono essere nominati più relatori; in tal caso, i tempi per l'eventuale illustrazione in Assemblea e per la replica prima del passaggio al voto non possono complessivamente superare quelli di cui all'art. 61. In via eccezionale il Consiglio può autorizzare la presentazione della relazione in forma orale.

4. È ammessa, altresì, la presentazione di relazioni di minoranza.

5. Il testo del provvedimento licenziato dalla Commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio dal Presidente della Commissione, con la comunicazione dell'esito della votazione effettuata a norma dell' art. 37.

Art. 28

Esame in sede consultiva

1. Le Commissioni esprimono pareri ad altre Commissioni quando ciò sia stabilito, in sede di assegnazione, dal Presidente del Consiglio oppure quando sia richiesto dalla Commissione competente in sede referente o redigente.

2. Le Commissioni esprimono inoltre pareri alla Giunta quando ciò sia previsto da leggi regionali.

3. I pareri sono espressi con votazione a norma dell'art. 37.

Art. 29

Esame in sede redigente

1. La Commissione a cui sia stato assegnato un progetto di legge in sede referente, ove ne ravvisi l'opportunità, può chiedere al Consiglio che il progetto stesso le sia assegnato in sede redigente. Tale decisione deve essere assunta con votazione ai sensi dell'art. 37 e con il voto favorevole che esprima la maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.

2. Sulla richiesta della Commissione si pronuncia il Consiglio regionale attraverso l'approvazione, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, di un ordine del giorno che può contenere criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli.

3. Un progetto di legge può altresì essere assegnato ad una Commissione in sede redigente qualora, dopo l'annuncio in Aula, il Consiglio ne ravvisi l'opportunità in qualsiasi momento dell'iter legislativo, ma comunque prima di passare all'esame degli articoli. L'assegnazione è stabilita con le modalità di cui al 2° comma.

4. Fermo restando quanto previsto dal 6° comma dell'art. 22, ai lavori della Commissione in sede redigente possono partecipare, con facoltà di proporre emendamenti, anche i Consiglieri che non ne facciano parte.

5. L'avviso di convocazione della Commissione in sede redigente deve essere comunicato a tutti i Consiglieri regionali.

6. L'approvazione finale degli articoli e del testo complessivo predisposti dalla Commissione è riservata, senza ulteriore discussione, al Consiglio. In tale sede non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti; la dichiarazione di voto, ai sensi dell'art. 64, è consentita soltanto prima della votazione dell'intero testo di legge.

7. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di revisione statutaria nè a quelli attinenti le materie tributarie, l'approvazione del bilancio e del consuntivo o i piani generali e di settore.

8. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto possibile, anche alle proposte di deliberazione concernenti provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale.

Art. 30

Indagini conoscitive

1. Le Commissioni possono condurre, previo consenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti relativi alle materie di loro competenza ed in vista della trattazione di proposte e questioni sottoposte al loro esame.

2. Il Consiglio può demandare alle Commissioni lo svolgimento di indagini conoscitive. In ogni caso spetta all'Ufficio di Presidenza definire le modalità per lo svolgimento delle indagini.

3. Le Commissioni riferiscono al Consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni delle indagini, avanzando, se del caso, le opportune proposte.

Art. 31

Pareri dell'Ufficio legislativo

1. Le Commissioni possono chiedere all'Ufficio legislativo del Consiglio pareri sui documenti e gli affari in esame. La domanda è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Anche il parere è comunicato all'Ufficio di Presidenza.

2. Con uguali modalità le Commissioni possono chiedere l'assistenza dell'Ufficio legislativo per consultazioni orali.

3. Le Commissioni possono altresì avvalersi dell'Ufficio legislativo per la revisione formale e tecnico-giuridica dei testi da sottoporre al Consiglio.

Art. 32

Parere obbligatorio della Commissione Programmazione e Bilancio

1. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della Commissione Programmazione e Bilancio ogni qualvolta un progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso s'intendessero apportare. Tale parere è dato per iscritto.

2. Il progetto di legge viene trasmesso dopo un primo esame dalla Commissione competente alla Commissione Programmazione e Bilancio. Nel caso di parere positivo, la Commissione competente, dopo l'esame definitivo, può trasmettere il progetto al Consiglio. Nel caso di parere negativo, la Commissione competente procede comunque all'esame definitivo e motiva nella relazione le conclusioni eventualmente difformi dal parere stesso.

3. Il parere della Commissione Programmazione e Bilancio è allegato al progetto di legge trasmesso al Consiglio.

4. Qualora entro 15 giorni dalla comunicazione, o entro 7 nei casi di urgenza, la Commissione Programmazione e Bilancio non abbia espresso il suo parere, si intende che non abbia nulla da eccepire; di tale esito è fatta menzione nel documento di trasmissione al Consiglio. I termini indicati possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

Art. 33

Esame del bilancio e dei programmi

1. I documenti attinenti al bilancio di previsione sono assegnati alla Commissione Programmazione e Bilancio e vengono inviati alle altre Commissioni, le quali esprimono un parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della Commissione competente.

2. Il Presidente del Consiglio Regionale, sentiti i Capigruppo, fissa i termini entro i quali le Commissioni devono presentare i pareri consultivi e la Commissione Programmazione e Bilancio la relazione sul bilancio.

3. La Commissione Programmazione e Bilancio esamina altresì i documenti relativi alla gestione patrimoniale e contabile della Regione e riferisce al Consiglio in occasione della presentazione del rendiconto da parte della Giunta.

4. Quando la Commissione non abbia riferito entro il termine stabilito, la discussione si può aprire in Assemblea sul disegno di legge presentato dalla Giunta regionale.

5. La Commissione Programmazione e Bilancio esamina in sede referente gli atti relativi alla programmazione, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza.

Art. 34

Termini

1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di 90 giorni dall'assegnazione, prorogabile dal Presidente del Consiglio sino a 120 giorni.

2. Il termine di 90 giorni è ridotto a 45 in caso d'urgenza, ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento.

3. Tali termini sono ridotti da 90 a 45 giorni e da 45 a 20 quando le Commissioni sono investite dell'esame di un progetto di legge in sede consultiva.

4. Scaduto il termine di cui al primo comma, qualora il proponente ne faccia richiesta, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, che deve discuterlo entro e non oltre 30 giorni.

5. Quando un argomento sia posto in discussione a norma del 4° comma il Consiglio, su richiesta motivata della Commissione o di almeno tre Consiglieri, può deliberare, con la maggioranza dei membri assegnati, di rinviare l'argomento stesso alla Commissione, perché concluda o effettui la dovuta istruttoria, fissando alla stessa un termine non superiore a 60 giorni per riferire in Consiglio.

6. Trascorso il termine stabilito, sia che la Commissione abbia licenziato la proposta corredandola della relazione di cui all'art. 27, sia che la Commissione non abbia provveduto in tal senso, l'argomento viene iscritto alla prima seduta del Consiglio, che dovrà discuterlo entro e non oltre 30 giorni.

7. Nel caso che un argomento, a norma dei commi precedenti, pervenga all'esame del Consiglio senza che la Commissione abbia provveduto a norma dell' art. 27, l'argomento verrà preliminarmente illustrato dal proponente, dopo che il Presidente della Commissione avrà riferito sull'iter complessivo dello stesso.

8. Le relazioni delle Commissioni al Consiglio sono distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che il Consiglio non autorizzi ugualmente il suo esame.

Art. 35

Richiesta di rinvio ad altra Commissione o di parere

1. Se una Commissione ritiene che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione, essa può richiedere al Presidente del Consiglio che sia rimesso all'esame della Commissione competente.

2. Se una Commissione, su di un argomento di sua competenza, ritiene utile sentire il parere di altre Commissioni può richiederlo prima di deliberare nel merito. Sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune.

3. Qualsiasi questione di competenza, singola o comune, fra due o più Commissioni, è decisa dal Presidente del Consiglio, il quale può chiedere il parere della Commissione Regolamento.

Art. 36

Rapporti con la Giunta

1. La Giunta regionale, quando le Commissioni ne facciano richiesta e comunque con periodicità almeno semestrale, riferisce alle Commissioni rispettivamente competenti sull'attuazione delle leggi regionali, sull'attività svolta e sui programmi di lavoro nei vari settori attraverso comunicazioni o relazioni del suo Presidente o degli Assessori in primo luogo per consentire gli opportuni coordinamenti delle rispettive attività.

2. Il Presidente della Giunta, personalmente o a mezzo di un Assessore, può sempre intervenire alle sedute di una Commissione per svolgervi le comunicazioni ritenute opportune o per partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alla Commissione stessa.

3. La Giunta garantisce la presenza del Presidente o degli Assessori competenti ai lavori di una Commissione, quando il Presidente della Commissione stessa ne faccia richiesta; con il consenso del Presidente della Commissione la Giunta può farsi assistere o rappresentare da funzionari degli Assessorati competenti nelle materie trattate.

Art. 37

Deliberazioni

1. Le Commissioni iniziano i lavori ed esaminano gli argomenti con l'intervento di almeno cinque componenti effettivi integrati o sostituiti, ai sensi del 5o e 6° comma dell'articolo 22. Per deliberare occorre che i componenti presenti esprimano complessivamente almeno la metà più uno dei voti assegnati alla Commissione. Nel computo dei voti assegnati si tiene conto delle eventuali integrazioni temporanee operate ai sensi del 5° comma dell'articolo 22. Nel caso la Commissione sia riunita in sede redigente, per deliberare occorre che i componenti presenti esprimano complessivamente almeno la metà più uno dei voti assegnati al Consiglio.

2. Ogni Gruppo consiliare esprime, nelle votazioni in sede di Commissione, tutti i voti di cui dispone in Consiglio.

3. I Consiglieri del Gruppo Misto esprimono il solo proprio voto, salvo delega scritta di altri componenti del Gruppo stesso.

4. Il voto plurimo a nome dei Gruppi che siano rappresentati in Commissione da due o più Consiglieri è espresso da uno degli stessi a ciò delegato dal Presidente del Gruppo. I singoli Consiglieri hanno sempre la facoltà di dissociare il loro voto personale da quello del Gruppo.

5. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei voti rappresentati, salvo nei casi in cui sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.

Art. 38

Le consultazioni

1. Le Commissioni possono deliberare di avvalersi, per le materie di loro competenza, della consultazione dei rappresentanti di Enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche e culturali e di altre organizzazioni sociali per l'esame dei singoli argomenti o progetti di legge. Quando esse deliberano in tal senso, ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio. Analoga richiesta può essere fatta dalla Giunta.

2. Il Presidente del Consiglio ha a sua volta facoltà di proporre alle Commissioni di ascoltare su materie di loro competenza i rappresentanti degli Enti e organismi previsti dal 1° comma.

3. Qualora altri Enti facciano richiesta di partecipare alle consultazioni, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione alla Commissione. In tali casi, le Commissioni interessate deliberano sulla proposta del Presidente del Consiglio.

4. Le Commissioni possono avvalersi della consultazione di esperti, sia mediante richiesta al Presidente del Consiglio, sia in seguito ad una deliberazione del Consiglio in tal senso. L'Ufficio di Presidenza delibera, fissandone le eventuali modalità secondo le indicazioni della legge regionale.

5. La consultazione di cui al presente articolo deve esaurirsi quando la Commissione deliberi di passare all'esame degli articoli di un progetto di legge o alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.

6. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità previste per la consultazione degli esperti.

7. In casi di particolare rilievo, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, le Commissioni possono decidere di tenere riunioni alla presenza della stampa e di altri organi di informazione. Sono in ogni caso escluse sedute pubbliche per le fasi in cui si effettuano le dichiarazioni di voto e si svolgono le votazioni.

Art. 39

Durata in carica delle Commissioni

1. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, le Commissioni permanenti restano in funzione limitatamente allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 36 fino all'elezione del nuovo Consiglio regionale.

Art. 40

Commissioni speciali

1. Le Commissioni speciali o d'inchiesta previste dall'art. 19 dello Statuto sono composte e funzionano secondo le medesime modalità previste dal Regolamento per le Commissioni permanenti.

Capo VI

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLI0

Art. 41

Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio regionale è convocato di diritto dopo le elezioni regionali il primo giorno non festivo della terza settimana successiva a quella in cui è avvenuta la proclamazione degli eletti.

2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno 5 giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 42

Sessioni ordinarie

1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del suo Presidente nelle date fissate dallo Statuto regionale. Per il computo previsto dall'art. 25 dello Statuto, si considerano le prime 3 domeniche dei mesi di gennaio, aprile e settembre.

2. La programmazione e il calendario di massima dei lavori vengono disposti nelle forme previste dall'art. 12 del Regolamento.

Art. 43

Convocazioni straordinarie

1. Il Consiglio regionale si riunisce in via straordinaria per la trattazione di oggetti determinati su richiesta:

a) del Presidente della Giunta regionale;

b) di un quarto dei Consiglieri in carica.

2. La seduta deve avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.

3. Ove questo termine di convocazione venga disatteso, quale ne sia la ragione, il Consiglio regionale, trascorsi 5 giorni dalla scadenza può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine del giorno, da chi ha formulato la richiesta di convocazione straordinaria.

4. Nel caso la richiesta sia stata presentata da un quarto dei Consiglieri in carica, la convocazione può essere effettuata dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori.

5. Quando il Commissario del Governo richiede la convocazione del Consiglio ai sensi dell'art. 50 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in relazione all'invito indirizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Consiglio regionale a provvedere alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente della Giunta, per avere questi compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, il Presidente del Consiglio regionale è tenuto a convocare il Consiglio entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'invito.

Art. 44

Convocazione e ordine del giorno

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.

2. L'ordine del giorno della seduta iniziale di ciascuna sessione e delle sedute convocate a domicilio è reso pubblico e comunicato a domicilio ad ogni Consigliere, di regola almeno 3 giorni prima della seduta.

3. L'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze di cui si prevede la trattazione nella seduta è comunicato, congiuntamente all'ordine del giorno della seduta stessa, ai Gruppi consiliari.

4. In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, 24 ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.

5. Il Consiglio regionale si riunisce di norma nella propria sede; può riunirsi fuori dalla propria sede per deliberazione dell'Ufficio di Presidenza all'unanimità o del Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 45

Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la proposta motivata del Presidente del Consiglio o della Giunta o di almeno 10 Consiglieri.

3. Su tale proposta esso delibera per alzata di mano dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore.

4. Le questioni riguardanti l'operato di persone vanno comunque trattate in seduta segreta.

Art. 46

Assemblee aperte

1. Il Consiglio, in particolari circostanze e su proposta della Conferenza dei Presidenti, può riunirsi in Assemblea aperta, a cui partecipano con diritto di parola rappresentanti degli Enti locali, dei Sindacati dei lavoratori, delle Organizzazioni di categoria e delle formazioni sociali.

2. L'Ufficio di Presidenza individua, volta per volta, i soggetti a cui rivolgere l'invito alla partecipazione, e definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'Assemblea.

3. Il Consiglio, ove sia necessario deliberare su materie poste in discussione nelle Assemblee di cui ai precedenti commi, è convocato in separata successiva seduta.

Art. 47

Apertura e chiusura della seduta

1. Il Presidente apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.

2. Il Consiglio non può né discutere né deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo quanto disposto dall'art. 51.

3. La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale, che si intende approvato quando non vi siano osservazioni. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere la versione del proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

5. Di norma la prima ora di ogni seduta è dedicata alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

6. Il Presidente chiude la seduta annunciando il giorno e l'ora della seduta successiva, se già fissata, nonché l'ordine dei lavori della medesima.

Art. 48

Comunicazioni all'inizio della seduta

1. Il Presidente dopo l'approvazione del processo verbale:

a) comunica i nominativi dei Consiglieri in congedo ai sensi dell'art. 53;

b) dà notizia dei progetti di legge presentati;

c) comunica l'assegnazione dei progetti di legge, delle questioni e degli affari da sottoporre alla decisione o al parere del Consiglio e alle Commissioni permanenti; i rinvii da parte del Governo per il riesame delle leggi regionali; le eventuali impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato o le leggi di altre Regioni; quelle del Governo avverso le leggi approvate dal Consiglio, nonché le decisioni del Parlamento e della Corte Costituzionale in ordine alle leggi della Regione;

d) informa il Consiglio in merito ad ogni altro argomento o documento che ritiene di interesse dell'Assemblea o previsto da leggi regionali.

2. Sulle comunicazioni di cui al presente articolo ogni Consigliere può richiedere delucidazioni.

Art. 49

Comunicazioni della Giunta

1. All'inizio di ogni seduta, dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, ha facoltà di parlare, per comunicazioni al Consiglio, il Presidente della Giunta o un Assessore da lui incaricato. Su tali comunicazioni ogni Consigliere può chiedere chiarimenti.

2. Tre Consiglieri o il rappresentante di un Gruppo possono chiedere che sulle comunicazioni della Giunta si apra la discussione. In tal caso il Consiglio decide se e quando svolgere tale discussione; può altresì decidere che la discussione si svolga in Commissione.

3. Sulle proposte di cui al 2° comma è ammesso l'intervento di un solo Consigliere a favore ed uno contro.

Art. 50

I processi verbali

1. I processi verbali sono redatti da un funzionario del Consiglio regionale all'uopo incaricato, il quale assiste il Presidente del Consiglio nelle adunanze.

2. Il processo verbale deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicando l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e il risultato delle votazioni.

3. Ogni Consigliere può chiedere che dal verbale dell'adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.

4. Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è preceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni di persone deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta.

5. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal funzionario di cui al primo comma.

6. Il Consiglio Regionale può stabilire di non far redigere in tutto o in parte il processo verbale delle sedute segrete, che altrimenti è redatto da un Consigliere Segretario che fa brevemente constare delle opinioni espresse dagli intervenuti.

7. Delle sedute pubbliche viene altresì redatto e pubblicato un resoconto stenografico.


Art. 51

Ordine del giorno delle sedute

1. Dopo la comunicazione dell'ordine del giorno da parte del Presidente, se non viene chiesta alcuna modifica, tale ordine del giorno si intende approvato.

2. L'inversione di punti all'ordine del giorno può essere proposta dallo stesso Presidente, o dalla Giunta, o dal rappresentante di un Gruppo consiliare, o da tre Consiglieri.

3. Sulla proposta, se non accolta tacitamente dal Consiglio, può chiedere di parlare, dopo il proponente, un eventuale Consigliere contrario e la votazione avviene per alzata di mano. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

4. L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, per i quali sia stato dato preavviso scritto nell'avviso di comunicazione della seduta del Consiglio, può essere proposta dal Presidente del Consiglio, dalla Giunta, dal rappresentante di un Gruppo consiliare o da tre Consiglieri. Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario e la votazione avviene per alzata di mano. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

5. L'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno, che non rientrino nel caso di cui al comma precedente, può essere proposta dal Presidente del Consiglio, dalla Giunta, dal rappresentante di un Gruppo consiliare o da tre Consiglieri, soltanto, salvo casi eccezionali, all'inizio della seduta, subito dopo la comunicazione dell'ordine del giorno di cui al primo comma. Su tale proposta può chiedere di parlare, dopo il proponente, un solo Consigliere contrario e la votazione avviene per alzata di mano. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Consiglio.

Art. 52

Numero legale per deliberare

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza, secondo quanto stabilito dall'articolo 70.

2. Ogni volta che il Consiglio stia per procedere ad una votazione, il Presidente verifica se il Consiglio sia in numero legale per deliberare, se del caso disponendo l'appello nominale dei presenti, che deve comunque essere effettuato qualora lo richieda un Consigliere.

3. I Consiglieri in congedo, ai sensi dell'art. 53, entro il limite di un quinto dei componenti il Consiglio, non vengono computati per determinare il numero legale.

4. Il Presidente, qualora abbia accertato l'impossibilità di procedere ad una votazione per mancanza del numero legale, rinvia la prosecuzione del dibattito sull'oggetto in esame ad una successiva seduta. Passa quindi ad altro argomento dell'ordine del giorno o sospende la seduta per un tempo non inferiore a 30 minuti qualora lo richieda un Gruppo consiliare.

Art. 53

Congedi

1. Il Consigliere che abbia comunicato alla Presidenza l'impossibilità a partecipare ad una seduta del Consiglio, per ragioni di salute o altri motivi personali, o per cause dipendenti dal proprio ufficio di componente la Giunta, o per assolvere ad incarichi affidatigli dal Consiglio, dalla Giunta o dalle Commissioni, viene considerato in congedo, salvo diversa, motivata determinazione dell'Ufficio di Presidenza da comunicarsi all'interessato. Per gli Assessori, la comunicazione dell'assenza può essere fatta dal Presidente della Giunta.

2. L'elenco dei Consiglieri in congedo è affisso nell'Aula.

3. I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre 5 sedute consecutive del Consiglio, senza essere in congedo ai sensi del 1° comma del presente articolo, vengono comunicati dal Presidente del Consiglio in Assemblea.

4. Il Presidente, nel caso di reiterate assenze non giustificate, può richiedere all'Assemblea che i nomi degli assenti vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 54

Diritto di parola

1. Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la Presidenza.

2. La Giunta ha diritto alla parola ogni volta che lo richieda, salvo nel caso previsto dall'art. 64, ultimo comma.

3. Il Presidente concede la parola nell'ordine di iscrizione, che può modificare per favorire il confronto delle tesi.

Art. 55

Disciplina delle sedute

1. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure disturba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente.

2. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può deliberare l'esclusione del Consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.

3. Tale esclusione può essere deliberata dal Presidente anche dopo un solo richiamo all'ordine, quando il Consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta o dà ai Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

5. Nei casi più gravi, il Presidente può proporre al Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, di deliberare la censura, la quale implica l'interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per un termine da 2 a 5 giorni.

6. La proposta di censura contro un Consigliere viene messa ai voti senza discussione, per alzata di mano, udite le spiegazioni del Consigliere interessato.

Art. 56

Tumulto in Aula

1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie.

2. In questo caso il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il primo giorno non festivo, alla stessa ora della precedente convocazione, salvo diversa disposizione del Presidente da comunicare prima che la seduta sia tolta.

Art. 57

Poteri di polizia del Consiglio

1. I poteri di polizia del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 58

Ammissione del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi relativi può introdursi nel settore della sala ove siedono i Consiglieri.

2. Il pubblico può assistere alle sedute, dopo averne ottenuto autorizzazione nelle forme stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione e da ogni altra manifestazione che possa turbare il regolare svolgimento dei lavori.

3. I commessi, su disposizione del Presidente, fanno uscire chiunque abbia contravvenuto a quanto disposto nel 2° comma. Nel caso in cui non sia possibile proseguire la seduta, si applicano le procedure previste dall'art. 56.

Art. 59

Disposizioni generali

1. Il Presidente concede la facoltà di parlare agli oratori, che parlano di norma dal proprio seggio, rivolti all'Assemblea e al Presidente. L'iscritto a parlare, se risulta assente dall'Aula quando viene il suo turno, decade dal diritto alla parola.

2. Nessuno può intervenire più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento, all'ordine del giorno, alla priorità della votazione, nonché per fatto personale e per dichiarazione di voto.

3. Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o formulare apprezzamenti sui voti del Consiglio.

4. La disposizione di cui al secondo comma del presente articolo non viene applicata nei confronti dei componenti la Giunta.

5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta.

Art. 60

Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Spetta al Presidente decidere sulla sussistenza del fatto personale.

2. Se il Consigliere insisterà avverso alla decisione del Presidente, deciderà il Consiglio senza discussione, per alzata di mano.

3. Quando, nel corso di una discussione il Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione d'inchiesta, la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa. Alla Commissione il Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.

Art. 61

Durata dei dibattiti e degli interventi

1. La durata massima degli interventi non può superare i 10 minuti.

2. Possono avere durata superiore, ma non oltre i 20 minuti, le relazioni sulle leggi o su altri provvedimenti, le comunicazioni della Giunta, l'illustrazione delle mozioni.

3. Non possono superare i 5 minuti gli interventi di presentazione e discussione degli emendamenti, l'illustrazione delle interpellanze, la replica dell'interpellante e dell'interrogante, le dichiarazioni di voto, nonchè tutti gli interventi di carattere procedurale o incidentale.

4. La richiesta di chiarimenti, ove prevista, non può superare i 2 minuti.

5. Quando sia in discussione il Bilancio, il rendiconto annuale della Giunta, l'elezione o la revoca del Presidente della Giunta e degli Assessori, o altro argomento di rilevante importanza, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari può concordare in linea di massima la durata del dibattito e il tempo a disposizione per ogni singolo Gruppo, che potrà essere utilizzato con uno o più interventi.

6. Il Presidente, dopo aver richiamato due volte all'argomento in discussione o al rispetto dei limiti di tempo previsti un oratore che tuttavia continui a discostarsene, gli toglie la parola.


Art. 62

Ordine delle discussioni

1. I richiami riguardanti il Regolamento, l'ordine del giorno, le modalità o la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la trattazione.

2. Su tali richiami, dopo l'illustrazione del proponente, potrà intervenire un solo Consigliere contrario.

3. Se il Consiglio è chiamato dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

4. Le norme dei precedenti commi si applicano in ogni altro caso in cui si tratti di questione procedurale.

Art. 63

Questioni pregiudiziale e sospensiva e questione preliminare

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi, debbono essere proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. Tutte le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo consiliare.

3. In caso di concorso di più pregiudiziali il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione, con le modalità di cui al 2° comma, e quindi a due separate votazioni.

4. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate ha luogo una unica discussione, e il Consiglio decide con un'unica votazione e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.

5. È inoltre facoltà di ogni Consigliere presentare al Presidente del Consiglio questioni preliminari, ossia attinenti alla conduzione dei lavori del Consiglio.

Capo VII

LA VOTAZIONE

Art. 64

Dichiarazioni di voto

1. La dichiarazione di voto di ogni Gruppo è espressa dal suo Presidente o da un componente del Gruppo a ciò designato. Sono altresì ammesse dichiarazioni di singoli Consiglieri che si discostino dalle decisioni del Gruppo. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il Regolamento devono essere adottate senza discussioni.

2. Dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione non è ammesso nessun altro intervento.

Art. 65

Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola per la replica ai relatori e al rappresentante della Giunta regionale. Se il primo proponente non ha parlato nel corso della discussione ha diritto d'intervenire subito dopo la sua chiusura, prima dei relatori.

2. La chiusura della discussione può tuttavia essere chiesta in qualunque momento da 3 Consiglieri. Il Presidente, se sorgano opposizioni, mette la proposta in votazione, dopo aver dato la parola ad un oratore contro e ad uno a favore. Per essere accolta, la proposta deve ottenere la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Consiglio.

3. Nel caso previsto dal 2° comma, se il Consiglio approvi la chiusura, possono avere la parola, oltre ai Consiglieri già iscritti al momento della richiesta, soltanto uno dei proponenti, il rappresentante della Giunta, i relatori ed i Consiglieri che intervengono per le dichiarazioni di voto.

Art. 66

Forma di votazione

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto, salvo per quanto previsto per la votazione delle leggi all'art. 82. é possibile l'uso di dispositivi elettronici.

2. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, a meno che tre Consiglieri, prima dell'inizio della votazione, chiedano, anche verbalmente, l'appello nominale.

3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando si tratti di nomine, salvo quanto stabilito dagli artt. 32 e 33 dello Statuto, nonchè ogni volta che si tratti di questioni riguardanti persone. Lo scrutinio segreto si effettua anche quando lo richiedano nove Consiglieri, semprechè il Presidente della Giunta regionale non dichiari che l'oggetto investe il programma politico o la propria permanenza in carica.

4. Per le votazioni che si effettuano con dispositivo elettronico, le modalità tecniche per l'uso sono regolate da istruzioni approvate dall'Ufficio di Presidenza.(Deliberazione UdP n.147/2001)

5. Quando il testo di un ordine del giorno o di una mozione sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere, può disporre la votazione per parti separate.

Art. 67

Votazione per alzata di mano

1. Nelle votazioni per alzata di mano, i Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio posto in Aula. L'esito è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dai Segretari.

2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, da un Consigliere.

3. Il Presidente, qualora ritenga che sussistano dubbi sul risultato, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.

Art. 68

Votazione per appello nominale

1. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del "sì" o del "no" e dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri in ordine alfabetico. è consentito, a discrezione del Presidente, un secondo appello.

Art. 69

Votazione a scrutinio segreto

1. Per lo scrutinio segreto il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello.

2. Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna.

3. Chiusa la votazione i Segretari spogliano le schede, redigono il verbale della votazione, e il Presidente proclama il risultato.

4. Nell'ipotesi di irregolarità, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Art. 70

Validità delle deliberazioni

1. Salvo i casi in cui la Costituzione, lo Statuto o altre disposizioni di legge richiedano maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide quando il Consiglio è in numero legale per deliberare ai sensi dell'art. 52. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Si considerano partecipanti al voto i Consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario, o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

3. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto non vengono computati ai fini del risultato.

Art. 71

Proclamazione del risultato

1. L'esito delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".

2. Se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto o per appello nominale il Presidente comunica anche il risultato numerico della votazione.

Art. 72

Votazione per le nomine

1. Qualora il Consiglio debba procedere alle nomine o designazioni di più di due persone e non ne siano previste le modalità di votazione, ciascun Consigliere limita il proprio voto, ove non sia diversamente proposto con parere unanime della Commissione consultiva per le Nomine, ai due terzi degli eligendi, con arrotondamento della eventuale frazione di numero all’intero più vicino.

2. A seguito dello spoglio delle schede, si procede alla determinazione della graduatoria dei candidati in ordine decrescente rispetto ai voti riportati. A parità di voti prevale il più anziano di età.

3. Nel caso di nomine regolate da norme di legge che garantiscono una riserva di posti per le minoranze, sono eletti i candidati proposti, sostenuti dalle minoranze, nell’ordine dei voti riportati, fino a raggiungere la riserva dei posti predetta.

4. Nel caso si debba procedere alla nomina di non più di due persone, saranno considerati eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Se tale maggioranza non è raggiunta alla prima votazione, in seconda votazione sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

5. Il Presidente in conformità della graduatoria di cui al comma 2° e tenuto conto di quanto stabilito nei commi 3o e 4o, procede alla proclamazione degli eletti nel limite delle nomine da effettuare, qualunque sia il numero dei voti dagli stessi riportati, salva diversa disposizione di legge che richieda maggioranze qualificate.

6. L’Ufficio di Presidenza predispone le schede di votazione in modo da evidenziare il limite di voto di cui al primo comma.

7. Qualora il Consiglio non provveda alle nomine nei termini previsti, vi provvede il Presidente ai sensi della legge 15 luglio 1994 n. 444.

Art. 73

Delegati all'elezione del Presidente della Repubblica

1. All'elezione del Presidente della Repubblica partecipano tre delegati eletti dal Consiglio regionale nel proprio seno.

2. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota non più di due nomi.

Art. 74

Rendiconto delle Giunta al Consiglio

1. Il Presidente e la Giunta, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto, rendono conto della propria attività al Consiglio in concomitanza con la presentazione del conto consuntivo.

2. Un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione può chiedere, con richiesta motivata, che il Presidente e la Giunta siano chiamati in qualunque momento a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio.

3. La richiesta viene presentata al Presidente del Consiglio regionale, il quale, sentito il Presidente della Giunta, la iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea entro 30 giorni dalla presentazione.

Capo VIII

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Art. 75

Annuncio ed assegnazione dei progetti di legge

1. I progetti di legge devono essere accompagnati da una relazione illustrativa e sottoscritti da chi li ha presentati.

2. Essi sono annunciati al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

3. Il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge alle Commissioni competenti secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento. Copia dei progetti di legge con l'indicazione dell'assegnazione è distribuita a ciascun Consigliere.

4. Il Presidente riferisce al Consiglio qualora sorgano dubbi sulla ricevibilità dei progetti di legge presentati; qualora i dubbi concernano la loro ammissibilità, la Commissione competente ne riferisce al Consiglio. In entrambi i casi decide il Consiglio per alzata di mano.

Art. 76

Dichiarazioni di urgenza

1. Per i progetti di legge può essere dichiarata l'urgenza su richiesta del proponente o di 3 Consiglieri o della Giunta. Per i progetti di legge di iniziativa popolare o degli Enti locali può essere dichiarata l'urgenza su richiesta di almeno tre Consiglieri o della Giunta.

2. Il Consiglio regionale, alla fine della seduta nella quale è stata presentata la richiesta, delibera per alzata di mano, dopo aver ascoltato un oratore per Gruppo.

3. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà nonché, per le leggi ed i Regolamenti, l'autorizzazione alla Commissione di riferire oralmente.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono anche applicarsi, in quanto compatibili, per l'esame dei Regolamenti e delle altre deliberazioni di competenza del Consiglio.

Art. 77

Progetti di legge presentati nella precedente legislatura

1. I progetti ed i disegni di legge oggetto d'esame nella precedente legislatura e che siano ripresentati nello stesso testo entro 6 mesi dall'inizio della nuova possono, su decisione del Consiglio, fruire della procedura indicata nel 2° comma.

2. Qualora il progetto di cui si è decisa la riassunzione abbia esaurito nella precedente legislatura la fase referente, esso è trattato direttamente dal Consiglio se i proponenti lo richiedano ed il Consiglio accetti. Nel caso in cui nella precedente legislatura non sia stata esaurita la fase referente, la Commissione competente può acquisire ed utilizzare il materiale già prodotto.

Art. 78

Ordini del giorno sul contenuto della legge

1. Nel corso della discussione generale o sui singoli articoli possono essere presentati ordini del giorno che esplicitino il significato della legge o contengano direttive o istruzioni alla Giunta per la sua applicazione o alle Commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per un ulteriore esame.

2. Gli ordini del giorno sono votati, anche per divisione, prima del passaggio alla votazione finale.

Art. 79

Ordini del giorno di non passaggio agli articoli

1. Dopo la discussione generale su un progetto di legge e prima del passaggio agli articoli, il Consiglio deve esaminare prioritariamente gli ordini del giorno su questioni pregiudiziali o sospensive, oppure diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli, che possono essere illustrati e discussi secondo le norme previste dall'art. 63 del Regolamento.

Art. 80

Emendamenti

1. Gli emendamenti debbono essere presentati alla Presidenza del Consiglio regionale almeno 24 ore prima della seduta indetta per la discussione degli articoli ai quali si riferiscono. Essi sono di regola distribuiti all'inizio della seduta.

2. È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al primo comma ed anche nel corso della seduta, qualora siano sottoscritti da almeno 3 Consiglieri, dal rappresentante di un Gruppo, o siano presentati dal rappresentante della Giunta.

3. Gli emendamenti che comportano aumento di spesa o che comunque incidono sul piano di sviluppo o sul bilancio della Regione sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla Commissione competente perché esprima il proprio parere; questo può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta.

4. La votazione di emendamenti ad un testo ha la precedenza su quella del testo stesso. Nel caso di presentazione di più emendamenti ad uno stesso testo, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, sostitutivi, modificativi, aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. Contro gli emendamenti non sono ammesse la questione pregiudiziale o sospensiva.

Art. 81

Rinvio in Commissione

1. Il Consiglio può rinviare alla Commissione l'esame dell'intero testo o di singoli articoli quando gli emendamenti proposti rendano necessaria ed opportuna un'ulteriore istruttoria.

2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine da questo stabilito. Se gli emendamenti comportano maggiori spese o minori entrate l'intero progetto deve essere rinviato anche all'esame della Commissione Programmazione e Bilancio.

Art. 82

Votazione delle leggi

1. La votazione sui singoli articoli si svolge in forma palese; deve essere utilizzato l'appello nominale ogni volta in cui lo richiedano almeno tre Consiglieri. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi.

Art. 83

Correzioni di forma e modifiche di coordinamento

1. Prima della votazione finale, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che giudichi opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge.

2. Nel caso di semplici correzioni di forma, il Consiglio delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo.

3. Le proposte di modificazione dovute a ragioni di coordinamento, al contrasto tra le disposizioni adottate o alla loro inconciliabilità con lo scopo della legge sono ammissibili solo quando alla richiesta stessa non si oppongano oltre un quarto dei Consiglieri presenti o i rappresentanti di Gruppi consiliari che rappresentino oltre un quarto dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui tali proposte siano ammesse, esse sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. Qualora la necessità di correzioni formali sia rilevata in un momento successivo, tali correzioni possono essere apportate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Delle medesime è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

Art. 84

Ripresentazione dei progetti respinti

1. Non possono essere ripresentati progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non sono trascorsi 6 mesi dalla data della reiezione.

2. Il giudizio in merito compete all'Ufficio di Presidenza.

Art. 85

Riesame di leggi

1. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle osservazioni del Commissario di Governo e le trasmette alla Commissione competente che le esamina.

2. Il Consiglio può decidere di limitare la discussione e la votazione agli articoli o alle parti che hanno dato luogo al rinvio. È comunque necessaria la votazione finale dell'intero testo.

3. Si osservano le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto compatibili, anche per le deliberazioni annullate o rinviate al Consiglio dalla Commissione di controllo ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.

Art. 86

Illegittimità o annullamento di leggi regionali

1. Nel caso che la Corte Costituzionale dichiari la illegittimità, anche parziale, di una legge regionale, o nel caso di annullamento della legge da parte del Parlamento, il Presidente ne informa il Consiglio nella prima seduta, e la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio.

Art. 87

Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo

ai sensi dell'articolo 75 delle Costituzione

1. La Giunta o un quarto dei Consiglieri assegnati alla Regione possono proporre di richiedere un referendum ai sensi dell'art. 75 della Costituzione. In tal caso il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.

2. Il Consiglio può deliberare di discuterla immediatamente oppure di rinviarla all'esame della Commissione permanente competente per materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta attenga a materie escluse dalla competenza delle Commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una Commissione speciale composta ai sensi dell'art. 38 del Regolamento.

3. La richiesta di referendum è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Subito dopo l'approvazione della richiesta il Consiglio procede alla nomina del delegato e del suo supplente.

4. Il Presidente del Consiglio Regionale, entro 7 giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai Presidenti dei Consigli delle altre Regioni.

5. Lo stesso Presidente comunica al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengano da altre Regioni.

Art. 88

Applicabilità delle norme

1. Le disposizioni contenute nel Capo VIII si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio.

2. In particolare, le procedure di cui agli artt. 75, 76, 80, 81 e 83 si applicano anche alle proposte di deliberazione concernenti i provvedimenti amministrativi del Consiglio, per le quali l'iniziativa spetta alla Giunta e ai singoli Consiglieri regionali.

3. La proposta di deliberazione deve contenere lo schema del provvedimento amministrativo da assumere.

4. Il voto sulle deliberazioni può essere espresso per alzata di mano. La dichiarazione di voto è consentita in relazione alla votazione finale complessiva e su eventuali emendamenti.

CAPO IX

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE,

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 89

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione regionale.

2. Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione alla Giunta, la presenta per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne cura l'inoltro al Presidente della Giunta e ne trasmette contemporaneamente copia ai Gruppi consiliari.

3. Il Consigliere, nella richiesta di cui al 2° comma, specifica se intende avere risposta scritta, oppure risposta orale, in Consiglio o in Commissione. La risposta scritta, se modifica una precedente specificazione, può essere richiesta anche in tempi successivi.

4. Alle interrogazioni per cui sia stata chiesta risposta scritta, la Giunta provvede entro 15 giorni dal ricevimento. In caso di mancata risposta nel termine suddetto, l'interrogante può chiedere la risposta orale in Commissione.

5. Quando è chiesta risposta orale in Consiglio, la Giunta, entro venti giorni dal ricevimento, comunica al Presidente del Consiglio la sua diponibilità a rispondere. Le interrogazioni vengono quindi poste in discussione in Consiglio, nel rispetto dell'ordine di presentazione, salvo che il Presidente ne riconosca la particolare urgenza o l'opportunità di risposta contemporanea ad altre interrogazioni o interpellanze, nel caso di identità o connessione di argomenti.

6. Le interrogazioni, per cui sia stata richiesta la risposta orale in Commissione, sono trasmesse dal Presidente del Consiglio contemporaneamente alla Giunta e al Presidente della Commissione competente per materia. Esse vengono poste all'ordine del giorno della prima seduta che si tenga trascorsi almeno 8 giorni dal ricevimento, dandone comunicazione alla Giunta e ai Consiglieri interroganti, i quali partecipano alla seduta anche se non fanno parte della Commissione.

7. Dopo la risposta orale della Giunta, in Consiglio o in Commissione, l'interrogante o uno degli interroganti, in caso di interrogazione firmata da più Consiglieri, ha diritto di replica per dichiarare se è soddisfatto o motivare l'eventuale insoddisfazione.

 8. Se nessuno dei firmatari di un'interrogazione è presente al momento in cui essa è posta in discussione in Consiglio o in Commissione, salvo il caso di congedo, alla stessa verrà data risposta scritta, da comunicarsi all'interrogante o al primo firmatario.

 9. L'interrogazione per cui sia stata richiesta la trattazione in Consiglio o in Commissione, che non abbia avuto risposta entro 60 giorni dalla comunicazione alla Giunta, viene comunque portata all'esame del Consiglio. In tal caso la Giunta potrà procedere alla risposta, oppure dichiarare le ragioni per cui non può o non intende rispondere, salvo sempre il diritto di intervento dell'interrogante ai sensi del 7° comma del presente articolo.

10. Le interrogazioni di cui sia stata prevista la trattazione in una determinata seduta del Consiglio, che non abbiano potuto essere trattate nei termini di cui al 5° comma dell'art. 47, sono rinviate alla seduta successiva; in tal caso l'interrogante può chiedere risposta scritta, che gli verrà comunicata entro i successivi 5 giorni.

11. A più interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, la Giunta può dare un'unica risposta, che deve essere distintamente comunicata agli interroganti, nel caso di interrogazione a risposta scritta; è fatto salvo il diritto di replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna delle interrogazioni, nel caso di risposta data in Consiglio o in Commissione.

Art. 90

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi o, comunque, sollecitare spiegazioni circa specifici atti amministrativi.

2. La risposta della Giunta alle interpellanze è data oralmente in Consiglio regionale. Per la presentazione e la trattazione si seguono le norme stabilite per le interrogazioni ai commi 2o e 5o dell'art. 89.

3. Il Consigliere interpellante o uno dei firmatari della richiesta ha diritto, prima della risposta da parte della Giunta, di illustrare l'interpellanza per non più di 5 minuti; dopo la risposta ha diritto di replica per dichiararsi soddisfatto, oppure per motivare l'eventuale insoddisfazione

4. Se nessuno dei firmatari di un'interpellanza è presente al momento in cui la stessa è posta in discussione in Consiglio, salvo il caso che gli stessi siano in congedo, l'interpellanza si considera decaduta; in tal caso, tuttavia, la risposta della Giunta verrà comunicata in forma scritta all'interpellante o al primo firmatario.

5. Le interpellanze di cui sia prevista la discussione in una determinata seduta del Consiglio che non abbiano potuto essere trattate nel termine di cui al 5° comma dell'art. 47, sono rinviate alla successiva seduta.

6. Qualora, per qualsiasi ragione, siano trascorsi oltre 60 giorni dalla presentazione senza che l'interpellanza sia stata trattata in Consiglio o qualora la risposta della Giunta sia giudicata insoddisfacente dall'interpellante, questi può promuovere una discussione in Consiglio mediante la presentazione di una mozione ai sensi dell'art. 91.

7. Il Presidente del Consiglio può consentire che sia data dalla Giunta un'unica risposta alle interpellanze ed alle interrogazioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi, salvo il diritto di illustrazione e di replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna interpellanza e della sola replica da parte di un Consigliere firmatario per ciascuna interrogazione.

Art. 91

Mozioni

1. La mozione è una proposta intesa a promuovere una discussione o un pronunciamento del Consiglio, allo scopo di dare alla Giunta indirizzi di comportamento o direttive per la trattazione di determinati affari di competenza regionale.

2. La mozione, che deve essere firmata da almeno 5 Consiglieri, è presentata al Presidente del Consiglio che, sentita la Conferenza dei Presidenti, la pone all'ordine del giorno dell'Assemblea compatibilmente con le esigenze del programma dei lavori definito ai sensi dell'art. 12 e comunque, su richiesta dei proponenti, non oltre il 60o giorno dalla data di presentazione.

3. Se la mozione è presentata a norma dell'art. 90, è sufficiente la firma di tre Consiglieri.

4. Quando il Presidente del Consiglio lo disponga, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, sono discusse congiuntamente.

5. La mozione è illustrata da uno dei proponenti, che avrà facoltà di replica, dopo la discussione e prima del voto.

6. Quando più mozioni sono discusse congiuntamente, ai sensi del 4° comma, il diritto di illustrazione spetta ad uno dei proponenti di ciascuna mozione. Salvo il caso in cui tali mozioni o alcune di esse siano unificate per accordo tra i proponenti, la replica ed il voto hanno luogo distintamente per ciascuna mozione.

7. Se sullo stesso argomento sono state presentate anche interpellanze, queste vengono comprese nella discussione della mozione. Gli interpellanti sono iscritti alla discussione subito dopo l'illustrazione delle mozioni da parte dei proponenti.

Art. 92

Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è una proposta diretta a promuovere un pronunciamento su argomenti di interesse generale, su questioni di particolare interesse politico oppure a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti.

2. L'ordine del giorno può essere presentato anche in occasione di dibattiti su comunicazioni della Giunta oppure, ai sensi degli artt. 78 e 79, nel corso della discussione di un progetto di legge, nonchè nel caso previsto dall'art. 29, 2° comma.

3. La proposta di un ordine del giorno può essere presentata dalla Giunta, dal rappresentante di un Gruppo consiliare o da almeno 3 Consiglieri.

4. Per la discussione e la votazione degli ordini del giorno si applicano le norme previste per le mozioni di cui all'art. 91.

Art. 93

Assegnazione di mozioni e ordini del giorno

alle Commissioni permanenti

1. Il Presidente del Consiglio, con il consenso dei proponenti, può assegnare la discussione di mozioni di cui all'art. 91 e di ordini del giorno di cui all'art. 92 del Regolamento alla Commissione permanente competente per materia, quando queste riguardino argomenti di interesse settoriale.

2. Nell'ipotesi di cui al 1° comma, si applicano, per quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

3. La votazione finale dei documenti è, comunque, riservata al Consiglio. In tale sede, sono consentite soltanto la replica della Giunta e le dichiarazioni di voto.

Capo X

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 94

Oggetto e caratteri dell'informazione

1. Oltre a quanto previsto dalle norme regionali sulle procedure di programmazione, l'informazione che il Consiglio regionale fornisce ai cittadini sui programmi, le decisioni, le proposte e gli atti inerenti alle proprie funzioni, ha per oggetto ogni aspetto dell'attività regionale, la cui conoscenza preventiva o successiva possa contribuire a rendere effettiva la partecipazione. In particolare le proposte di legge al Parlamento da parte del Consiglio regionale, le proposte di legge, di regolamento e di provvedimento regionali; progetti di piani e programmi regionali; progetti di pareri regionali ad organi dello Stato.

2. L'informazione concerne gli apporti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio.

3. Al fine di costituire effettivo presupposto della partecipazione, l'informazione ha carattere di tempestività, di chiarezza, di completezza e di continuità.

Art. 95

Mezzi dell'informazione

1. L'informazione viene attuata mediante: la relazione sul consuntivo delle Commissioni permanenti; la pubblicazione del calendario dei lavori delle Commissioni permanenti e del Consiglio; il rilascio di copie di atti inerenti le funzioni del Consiglio regionale; le conferenze, gli incontri e gli altri contatti con gli Enti locali e con altri soggetti, anche mediante organi ed uffici del Consiglio individuati dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 96

Pubblicazioni

1. Il Consiglio regionale cura la redazione e la stampa di pubblicazioni periodiche e ogni altra iniziativa atta ad informare sull'attività del Consiglio e rendere pubblici materiali di documentazione che riguardano i problemi regionali.
 
 

Art. 97

Consuntivo delle Commissioni permanenti

1. I Presidenti delle Commissioni, d'intesa con i Vicepresidenti, curano che sia redatto a mezzo dell'Ufficio Stampa del Consiglio un comunicato nel quale viene data notizia dei dibattiti e delle decisioni di particolare rilievo delle Commissioni.

2. Al termine di ogni sessione del Consiglio, le Commissioni permanenti, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, redigono un consuntivo dell'attività svolta e lo illustrano alla stampa, dandone adeguata diffusione attraverso le pubblicazioni della Regione.

Art. 98

Pubblicazione del calendario dei lavori

1. Presso la sede del Consiglio Regionale viene esposto al pubblico ogni lunedì e per tutta la settimana il calendario settimanale delle sedute del Consiglio e di tutte le Commissioni permanenti con i relativi ordini del giorno. Copia del calendario viene comunicata agli organi di informazione.

Art. 99

Rilascio di copie

1. Ogni cittadino può con richiesta scritta ottenere dall'Ufficio di Presidenza copia integrale:

a) dei verbali delle sedute del Consiglio regionale, salvo che si tratti di sedute dichiarate non pubbliche ai sensi del Regolamento;

b) delle deliberazioni ed atti inerenti le funzioni del Consiglio regionale previo pagamento della somma, non superiore al costo, stabilita dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 100

Conferenze, incontri ed altri contatti

1. Il Consiglio, nei limiti delle proprie competenze, indice conferenze su singoli temi di particolare interesse e sui medesimi, di intesa con gli organi competenti, promuove incontri con gli Enti e le comunità locali, con gli organismi di azienda e della scuola, con le formazioni sociali e con tutti gli organismi pubblici operanti sul territorio della Regione.

2. L'Ufficio di Presidenza individua e decide le forme ed i modi attraverso i quali vengono realizzate le iniziative di cui al 1° comma.

Art. 101

Obiettività dell'informazione

  1. L'Ufficio di Presidenza è responsabile e garante della completezza e dell'obiettività dell'informazione fornita alla comunità regionale.

2. A tal fine definisce le modalità di partecipazione dei Consiglieri all'attività di informazione in modo da garantire la presenza di tutte le forze rappresentate in Consiglio.

Art. 102

Consultazione di particolari categorie e settori della popolazione

1. Fino a quando non sia disciplinata con legge la consultazione di particolari categorie e settori di cui all'art. 64 dello Statuto, la definizione delle relative modalità è stabilita con delibera del Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti. Tale deliberazione deve garantire l'imparzialità dell'individuazione dei soggetti della consultazione e delle modalità di effettuazione della stessa.

Art. 103

Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle interrogazioni degli Enti locali, dei Sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria

1. L'interrogazione al Consiglio regionale di cui all'art. 62 dello Statuto consiste nella domanda scritta per sapere se un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta all'organo interrogato o sia esatta o se l'organo interrogato abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Regione.

2. L'interrogazione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente alla documentazione della relativa delibera del Consiglio comunale o dell'organo competente in base agli ordinamenti interni dell'interrogante.

3. L'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità formale dell'interrogazione. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella sua prima seduta.

4. L'Ufficio di Presidenza può assegnare all'interrogante un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.

Art. 104.

Esame delle interrogazioni

1. Il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione rivolta al Consiglio regionale alla Commissione competente per materia e, contemporaneamente, ne dà comunicazione alla Giunta, che trasmette alla Commissione, entro 15 giorni, le sue eventuali osservazioni o la specifica risposta nel caso in cui l'interrogazione riguardi l'attività della Giunta o di un suo componente.

2. La Commissione riferisce al Consiglio entro 30 giorni, comunicando le eventuali osservazioni o la specifica risposta della Giunta.

3. Il Consiglio regionale risponde in ogni caso entro 60 giorni dal deposito dell'interrogazione.

Art. 105

Audizione dell'interrogante

 1. L'interrogante può essere sentito dalla Commissione qualora lo richieda. La delegazione dell'Ente locale che viene sentita deve essere rappresentativa nella misura più ampia delle forze politiche del relativo Consiglio.

Art. 106

Conclusione delle interrogazioni in Consiglio

 1. Il Presidente del Consiglio dà lettura in Aula della proposta di risposta all'interrogazione trasmessagli dalla Commissione competente.

 2. La risposta è deliberata dal Consiglio.

 3. Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale della risposta all'interrogante.

 4. La risposta viene resa nota attraverso le pubblicazioni della Regione.

Art. 107

Sottoscrizione delle petizioni

 1. La sottoscrizione di almeno uno dei cittadini (elettori della Regione) firmatari di petizioni al Consiglio indica il nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del sottoscrittore ed è autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza, o dal giudice conciliatore o dal Sindaco o dal Segretario di tale Comune.

Art. 108

Presentazione e controllo di ricevibilità e ammissibilità delle petizioni

1. La petizione viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza unitamente al certificato di godimento dei diritti politici di almeno uno dei firmatari la cui sottoscrizione sia stata autenticata in base all'art. 107.

2. L'Ufficio di Presidenza entro 30 giorni dal deposito decide all'unanimità sulla ricevibilità ed ammissibilità della petizione.

3. Qualora l'unanimità non sia raggiunta, delibera il Consiglio nella prima seduta.

4. L'Ufficio di Presidenza può assegnare al primo firmatario un termine entro il quale sanare eventuali irregolarità di documentazione.

Art. 109

Esame delle petizioni

1. Il Presidente del Consiglio trasmette la petizione alla Commissione competente per materia. La Commissione conclude l'esame entro 45 giorni dal ricevimento e trasmette le conclusioni all'Ufficio di Presidenza.

2. L'esame si conclude con relazione al Consiglio diretta ad interessarlo alla materia o con abbinamento ad eventuale provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo all'ordine del giorno della Commissione, o con la proposta di non dare seguito alla petizione.

3. In caso di richiesta di audizione da parte del primo firmatario della petizione, qualora la Commissione competente lo ritenga opportuno, si applicano le norme di cui all'art. 105.

Art. 110

Conclusione della petizione in Consiglio

1. Il Consiglio regionale deve esaminare la proposta della Commissione entro 90 giorni dalla presentazione della petizione.

2. Il Presidente del Consiglio dà notizia in Aula delle conclusioni relative alla petizione trasmessagli dalla Commissione competente.

3. Su tali conclusioni può essere esercitato il diritto di mozione.

4. Il Presidente del Consiglio trasmette copia integrale delle conclusioni della Commissione e della deliberazione del Consiglio al primo firmatario e lo informa del relativo svolgimento.

5. Le conclusioni del Consiglio vengono rese note attraverso le pubblicazioni della Regione.

Art. 111

Assistenza dell'Ufficio legislativo

1. Per l'attuazione di tutti gli istituti della partecipazione e dell'iniziativa popolare i soggetti autorizzati possono chiedere all'Ufficio di Presidenza di avvalersi dell'Ufficio legislativo, secondo le modalità previste dall'art. 31 del Regolamento.

Art. 112

Norma finale

 1. Il Regolamento approvato dal Consiglio regionale in attuazione della legge 6 dicembre 1973, n. 853, e le sue successive modificazioni ed integrazioni fanno parte integrante del Regolamento.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari approvate prima dell'adozione del Regolamento, nelle materie disciplinate dallo stesso.

Art. 113

Disposizioni transitorie

1. Gli Assessori non componenti il Consiglio regionale accedono ai banchi della Giunta ed esercitano le funzioni riservate dal Regolamento ai membri della Giunta ma, in quanto non Consiglieri, non hanno diritto di voto, non possono fare parte delle Commissioni permanenti né delle Commissioni speciali e la loro presenza non viene computata ai fini della determinazione del numero legale.







Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 81/2001


(omissis)


“NORMATIVA SUL DIRITTO DI ACCESSO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”



Premesso che l’art. 12 dello Statuto prevede, nel disciplinare lo status di Consigliere regionale, il diritto “di ottenere dall’amministrazione regionale, dagli uffici e dagli enti o aziende da essi dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’esercizio del loro mandato”.

Premesso che l’art. 2, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale sancisce che “Il Consigliere regionale ha diritto di ottenere dall’Amministrazione regionale, dagli organi e dagli organismi regionali, dagli uffici e dagli Enti o aziende dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’esercizio del suo mandato. A tal fine ha libero acceso agli uffici regionali”.

Premesso altresì che l’art. 2, comma 2, del Regolamento interno prevede che “nel caso gli vengano opposte obiezioni o si verifichino ritardi il Consigliere regionale interessa l’Ufficio di Presidenza” e ritenuto pertanto necessario meglio delineare le modalità di accesso al fine di garantire la piena espressione di tale diritto;



Vista la nota del 20 maggio 1997 dell’allora Presidente del Consiglio, la quale interveniva, in fase di prima applicazione della legge n. 675/96, stabilendo le norme che contemperavano il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza dei dati personali;

Visti gli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, e l’art. 23 della legge regionale n. 27 del 1994, nonché la relativa giurisprudenza intervenuta;

Vista la legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni nonché la relativa giurisprudenza e i comunicati del Garante per la protezione dei dati;

Viste le disposizioni dettate nell’articolato di cui all’allegato;

Sentiti in merito i Capigruppo che al proposito non hanno espresso osservazioni;



L’Ufficio di Presidenza, unanime,

 

D E L I B E R A



1.       di approvare nel testo allegato la “Normativa sul diritto di accesso dei Consiglieri regionali”;

2.       di portare a conoscenza tale normativa ai consiglieri ed alle strutture regionali.




Articolo 1

Ambito del diritto



1.         I Consiglieri possono prendere visione dei provvedimenti amministrativi adottati dall’Ente, nonché degli atti preparatori in essi richiamati, e possono avere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni che siano utili ed effettivamente pertinenti per l’espletamento del loro mandato.

2.         Si intendono per “pertinenti” i documenti e le informazioni idonei a chiarire la correttezza ed efficacia dell’attività amministrativa, anche riguardo alla sua coerenza con l’indirizzo politico amministrativo dell’Ente.

3.         E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o qualunque altra tipologia di atti, anche interni, formati dall’amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

4.         Il diritto di accesso dei Consiglieri non può essere limitato a causa della natura riservata dei documenti.

5.         I Consiglieri sono vincolati dall’osservanza del segreto nei casi specificati dalla legge e dalle disposizioni in materia di privacy di cui alla legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni.

6.         La richiesta di notizie e di informazioni non deve diventare una indagine: infatti, qualora fosse necessaria una verifica di tale natura, i Consiglieri dovranno attivare gli strumenti previsti dall’art. 19 dello Statuto.

7.         Ai Consiglieri, se richiesto, è consegnata copia fotostatica dei documenti.




Articolo 2

Modalità di esercizio del diritto di accesso



1.         I Consiglieri esercitano il diritto di accesso previa domanda anche orale, agli uffici interessati.

2.         I Consiglieri che esercitano il diritto di accesso non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta né gli organi burocratici dell’ente hanno titolo per richiederli.

3.         Gli uffici sono tenuti ad assolvere la richiesta di accesso con la massima tempestività, compatibilmente con la natura della richiesta stessa.

4.         Al momento della consegna della copia del materiale gli uffici possono richiede una firma “per ricevuta” da parte del soggetto che ritira.




Articolo 3

Richiesta di interventi delle sedute consiliari non corretti


1.      La richiesta di interventi nelle sedute del Consiglio non ancora corretti, deve essere presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio, l quale autorizza la consegna del materiale, operando di volta in volta un bilanciamento tra il diritto di accesso del Consigliere richiedente e la facoltà riconosciuta ai Consiglieri di procedere alla revisione formale dei propri interventi.

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Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 147/2001


(omissis)


“ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA DI VOTAZIONE ELETTRONICA NEL
CORSO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE.”





Premesso che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 510 del 30/6/1997, si era provveduto ad approvare per la fase sperimentale le modalità tecniche per le votazioni che si effettuano con il dispositivo elettronico;

Considerato che ormai la fase sperimentale prevista nella deliberazione sopra indicata, si è esaurita e che pertanto si possono dettare, sulla base dell’esperienza acquisita, le modalità in via definitiva;

Vista pertanto la bozza allegata contenente tali nuove modalità;



L’Ufficio di Presidenza, unanime,


D E L I B E R A


1.       di approvare le istruzioni allegate per le votazioni che si effettuano con dispositivo elettronico nel corso delle sedute del Consiglio Regionale.





Istruzioni per l’utilizzo del sistema di votazione elettronica

 nel corso delle sedute del Consiglio regionale.

 


“INFORMAZIONI GENERALI”


Ad ogni Consigliere è assegnato un tesserino individuale nominativo che consente la sua identificazione da parte del sistema. Sul tesserino è inserita una placca di circuiti elettrici miniaturizzati facile ad essere deteriorata: si raccomanda di conservarla con cura.

I Consiglieri potranno richiedere, in caso di  momentanea indisponibilità, un tesserino sostitutivo provvisorio prima della loro partecipazione ad ogni seduta che dev’essere riconsegnato al termine della stessa.

I Consiglieri potranno richiedere un duplicato del tesserino sositutivo consegnando una richiesta scritta alla Segreteria del Consiglio dichiarando la perdita dell’originale.

Ad ogni Consigliere è assegnato un posto fisso in Aula; l’inserimento del tesserino individuale consente l’attivazione della postazione (si accende una luce verde affianco al “badge”).

L’inserimento del tesserino segnala al sistema la presenza del Consigliere.

Il Consigliere deve pertanto inserire il proprio “badge” non appena prende posto in Aula.

Nel caso il Consigliere lasci l’Aula provvederà a disinserire il proprio tesserino.




“MODALITA’ DI DISCUSSIONE”



Il Consigliere ottiene la parola quando il Presidente gliela concede con annumcio verbale (subito dopo si accenderà la ghiera del microfono su attivazione da parte della gestione del sistema).

Il Consigliere , ottenuta la facoltà di parlare, non dovrà premere alcun tasto; al termine dell’intervento il Consigliere spegnerà il microfono con l’apposito tasto posto a destra del microfono stesso.

La durata degli interventi è definita secondo il Regolamento. Salvo diversa disposizione del Presidente, non verrà utilizzato il “count down” che interrompe automaticamente la comunicazione microfonica   (e, quindi, la registrazione); il Presidente preannuncerà che il tempo sta finendo, annuncerà che il tempo è scaduto e potrà fare disattivare il microfono.




“MODO DI VOTAZIONE”



Il sistema di voto elettronico verrà utilizzato per:


a)      votazione per alzata di mano (art.67 del  Regolamento)

b)      votazione per appello nominale (art.68 del Regolamento)

c)      votazione a scrutinio segreto (art. 69 del Regolamento)

d)      verifica del numero legale (art. 52 del Regolamento)



Ogni votazione viene preannunciata dal Presidente, comunicandone il tempo di inizio.



Prima di dare inizio alla votazione il Presidente verificherà che i Consiglieri abbiano raggiunto il posto assegnato e attivato la postazione  con l’inserimento del tesserino individuale. I Consiglieri Segretari provvedono a far disattivare le postazioni in assenza del Consigliere.

La durata massima di ogni votazione è di 1 minuto con interruzione automatica della fase di votazioe al termine del tempo fissato. Il Presidente può disporre un termine più breve comunque non inferiore a 30 secondi.

Il Presidente annuncia  che ha inizio la fase di voto; al termine dei 60 secondi o del termine da lui fissato ai sensi del punto precedente  il Presidente annuncia che la votazione è chiusa.

Il Consigliere esprime il voto prima premendo il tasto “PRESENZA” e poi premendo uno dei tre tasti “SI”, “NO”, “ASTENUTO”. Nel corso della votazione il Consigliere può modificare il proprio voto: verrà registrato dal programma solo l’ultimo voto espresso prima della chiusura.

I Consiglieri che non partecipano al voto, ai sensi dell’art. 70 del Regolamento , ma che  sono presenti in aula, premono solo il tasto “PRESENZA”.

I Consiglieri presenti che volutamente non inseriscono il tesserino individuale sono considerati assenti (non presenti) in aula e non vengono computati nel numero legale.

Nel caso di modalità di votazione “per alzata di mano” (art. 67 del Regolamento) il Presidente del Consiglio, visto il risulato che compare sui due tabelloni d’aula, proclama l’esito della votazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del Regolamento.

Nel caso di modalità di votazione “per appello nominale” (art. 68 del Regolamento), al termine della fase di votazione, oltre ad apparire su due tabelloni d’aula i dati riepilogativi, viene stampato l’elenco nominativo dei votanti con l’indicazione del voto espresso che, vistato dai Consiglieri Segretari, è consegnato al Presidente per la proclamazione del risultato.

L’elenco dei votanti è messo a disposizione sul banco della Presidenza ed è allegato al processo verbale della seduta.

Nel caso di modalità “per scrutinio segreto” (art. 69 del  Regolamento), al termine della fase di votazione, oltre ad apparire sul tabellone numerico i soli dati riepilogativi, viene stampato il risultato del voto che riporta il numero complessivo dei voti favorevoli, il numero complessivo dei voti contrari, il numero complessivo degli astenuti e dei non partecipanti al voto. Lo stampato, vistato dai Consiglieri Segretari, è consegnato al Presidente per la proclamazione del risultato.

Qualora, ai sensi dell’art. 52, secondo comma, venga fatta richiesta di verifica del numero legale si procede con la modalità prevista per la votazione “per appello nominale”; ogni Consigliere dovrà premere il tasto “SI” della tastiera del voto.

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