Regolamento regionale n. 3 del 08 aprile 2024  ( Vigente )
Modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12 (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)).
(B.U. 11 aprile 2024, 3° suppl. al n. 15)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 ;

Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011 . n. 12;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-8398 dell'8 aprile 2024;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 2 del r.r. 12/2011 )
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12 (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell' articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)), come modificato dal regolamento regionale 29 marzo 2018, n. 3 , le parole: "
a vincolo storico-artistico
" sono sostituite dalle seguenti: "
a vincolo storico, architettonico o artistico
".
2. 
Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 2 del r.r. 12/2011 , come modificato dal r.r. 3/2018 , è aggiunta la seguente: "
d ter)
alloggi che gli enti proprietari, sulla base di motivate esigenze, intendono destinare alle Forze dell'ordine per il raggiungimento di specifiche finalità atte a garantire la sicurezza e il presidio sul territorio.
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 5 del r.r. 12/2011 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 12/2011 , le parole: "
di cui agli articoli 2, 3 e 4
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), d bis) e di cui agli articoli 3 e 4
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 12/2011 , è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Le autorizzazioni alle esclusioni di alloggi dall'ambito di applicazione della l.r. 3/2010 di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d ter), sono concesse con deliberazione della Giunta regionale.
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 6 del r.r. 12/2011 )
1. 
Dopo la lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 12/2011 , come modificato dal regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 1 , è aggiunta la seguente: "
e ter)
donne vittime di violenza che devono abbandonare la loro abitazione.
".
Art. 4. 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 14 del r.r. 12/2011 è inserito il seguente: "
4 bis.
La decadenza a seguito di risoluzione contrattuale, di cui all' articolo 17, comma 1, lettera e bis) della l.r. 3/2010 è pronunciata d'ufficio dal comune che ha disposto l'assegnazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ente gestore dell'avvenuta risoluzione contrattuale.
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 8 aprile 2024
Alberto Cirio