Modifiche al regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 11 (Attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante)).
(B.U. 29 dicembre 2023, 4° suppl. al n. 52)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Vista la legge regionale legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 ;
Visto il regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 11 ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.17-8048 del 29 dicembre 2023
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 14 del r.r. 11/2022
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 14 del regolamento regionale 29 dicembre 2022, n. 11 (Attuazione dell'
articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante)) è inserito il seguente: "
".
1 bis.
Ai fini dell'adeguamento ai requisiti tecnico-funzionali, nonché a quelli urbanistico-edilizi e paesaggistici di cui al comma 1, lettera c), é consentito a favore dei titolari o gestori delle strutture ricettive all'aperto, già esistenti, che alla scadenza del 13 gennaio 2024 hanno presentato istanza di autorizzazione edilizia o paesaggistica, una proroga fino al rilascio delle autorizzazioni necessarie, nonché all'esecuzione dei conseguenti lavori e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2024.2.
Al
comma 2 dell'articolo 14 del r.r. 11/2022 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
e 2024
".Art. 2.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'
articolo 27 dello Statuto
d entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 29 dicembre 2023
Alberto Cirio