Regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023  ( Vigente )
Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale).
(B.U. 28 dicembre 2023, 2° suppl. al n. 52)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Viste le leggi regionali 11 aprile 2001, n.7 e 22 novembre 2017, n. 18;

Visto il regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83-7989 del 18 dicembre 2023

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 20 del r.r. 9/2021 )
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 20 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale) è inserito il seguente: "
4 bis.
Il Dirigente del Settore Avvocatura ha cura di presentare una valutazione prognostica per l'inquadramento delle controversie nelle categorie di rischio riportate nello schema precedente e con quantificazione del petitum, che tenga conto dei seguenti fattori:
a)
quadro normativo disciplinante la controversia, compresi i profili giurisdizionali della domanda e l'eventuale novità della questione trattata;
b)
eventuali prescrizioni e decadenze delle azioni e dei diritti a favore e/o contro l'Ente;
c)
eccezioni di procedura e/o di merito a favore e/o contro l'Ente;
d)
eventuali chiamate in causa di terzi;
e)
andamento del giudizio in base all'attività istruttoria disposta dal giudice d'ufficio o su richiesta delle parti;
f)
ogni altro elemento ritenuto utile e doveroso per la valutazione richiesta.
".
2. 
Il comma 5 dell'articolo 20 del r.r. 9/2021 è sostituito dal seguente: "
5.
Il fondo rischi è costituito per l'importo corrispondente alla controversia in corso, qualora il debito sia certo e la passività potenziale sia individuata quale ''probabile'', ed è costituito per importi che oscillano tra un range massimo del 49 per cento e minimo del 10 per cento qualora la passività sia individuata come possibile. La passività da evento remoto, la cui probabilità è stimata inferiore al 10 per cento non richiede accantonamento, fatta salva la discrezionale valutazione prudenziale dell'Ente. Eventuali controversie per le quali il Settore Avvocatura non disponga di elementi di valutazione del petitum possono determinare un accantonamento cautelativo quantificato in misura pari al valore medio degli oneri legali sostenuti nell'anno precedente per cause della medesima tipologia.
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 22 del r.r. 9/2021 )
1. 
Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 22 del r.r. 9/2021 è aggiunta la seguente: "
d bis)
l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato a fine esercizio, ad esclusione delle variazioni previste dall' articolo 3, comma 4 del d. lgs. 118/2011 di competenza della Giunta.
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 29 del r.r. 9/2021 )
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 29 del r.r. 9/2021 sono aggiunti i seguenti: "
5 bis.
In corso d'anno il Settore Ragioneria avvia il monitoraggio della riscossione dei residui richiedendo ai responsabili del procedimento dell'entrata di fornire report circa lo stato delle procedure esecutive, l'indicazione dei solleciti inviati all'agente della riscossione, le eventuali inerzie dell'agente della riscossione che abbia omesso di riscuotere determinando decadenze o prescrizioni nel diritto di credito, l'elenco delle segnalazioni inviate alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell' articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ) relativamente a situazioni di criticità della riscossione comportanti specifiche responsabilità amministrative.
5 ter.
Le cancellazioni di residui attivi e le cancellazioni di residui passivi disposte in corso d'esercizio con determinazioni dirigenziali dei responsabili sono inviate a cura del Settore Ragioneria al Collegio dei revisori ai sensi dell' articolo 63, comma 11 del d. lgs. 118/2011 con cadenza almeno semestrale mediante predisposizione di apposito report.
".
Art. 4. 
(Modifiche all' articolo 32 del r.r. 9/2021 )
1. 
I commi 2 e 3 dell' articolo 32 del r.r. 9/2021 sono sostituiti dai seguenti: "
2.
Non possono essere assunti impegni concernenti spese correnti per gli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, fatta eccezione per i contratti di locazione, di somministrazione e di leasing operativo, per le spese relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all' articolo 1677 del codice civile , per le spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e per le rate di ammortamento.
3.
Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, la struttura competente in materia di bilancio effettua apposita annotazione ai fini dell'inserimento nei successivi bilanci e alla loro automatica registrazione negli esercizi di pertinenza a seguito dell'approvazione del relativo bilancio di previsione. L'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, ai sensi del punto 5.1 dell'allegato 4/2 al d. lgs. 118/2011 dal Settore Ragioneria per conoscenza al Consiglio regionale nel corso dell'approvazione del bilancio di previsione e dell'assestamento.
".
Art. 5. 
(Modifiche all' articolo 33 del r.r. 9/2021 )
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 33 del r.r. 9/2021 è aggiunto il seguente: "
5 bis.
Gli ordinativi di pagamento ed incasso sono firmati e trasmessi al Tesoriere dal Dirigente del Settore Ragioneria o da suoi delegati ai sensi dell' articolo 17, comma 1 bis del d. lgs. 165/2001 .
".
Art. 6. 
(Modifiche all' articolo 36 del r.r. 9/2021 )
1. 
I commi 3 e 4 dell' articolo 36 del r.r. 9/2021 sono sostituiti dai seguenti: "
3.
Per il riconoscimento del debito il responsabile del Settore interessato predispone una dettagliata relazione contente:
a)
natura del debito ed antefatti che lo hanno generato;
b)
le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito;
c)
nelle ipotesi di acquisizione di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa, le motivazioni che hanno condotto alla violazione delle norme relative al preventivo provvedimento autorizzatorio della spesa e la coesistenza dei requisiti di utilità ed arricchimento che legittimano il riconoscimento del debito;
d)
la formulazione di eventuale piano di rateizzazione del debito da concordarsi con il debitore.
4.
Tale relazione è inviata al Settore Bilancio al fine della predisposizione degli atti di variazione di bilancio finanziario e/o gestionale per la copertura dei debiti da riconoscere previa verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio.
".
3. 
Al comma 7 dell'articolo 36 del r.r. 9/2021 dopo le parole: "
Corte dei Conti
" sono inserite le seguenti: "
per i debiti di cui alle lettere da b) ad e) e dalla segreteria della Giunta regionale per i debiti di cui alla lettera a)
".
Art. 7. 
(Modifiche all' articolo 37 del r.r. 9/2021 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 37 del r.r. 9/2021 la parola: "
quali
" è soppressa.
Art. 8. 
(Inserimento del titolo VI bis nel r.r. 9/2021 )
1. 
Dopo il titolo VI del r.r. 9/2021 è inserito il seguente: "
TITOLO VI BIS.
INVENTARIO BENI MOBILI E ALTRI DATI PRODUTTIVI DI EFFETTI PATRIMONIALI
Art. 44 bis.
(Beni mobili soggetti ad inventariazione)
1.
Tutti i beni mobili di qualsiasi natura con le caratteristiche di inventariabilità, come normato dai successivi commi, sono oggetto di inventario.
2.
Ai fini dell'iscrizione in inventario e per il corretto raccordo con la contabilità economico-patrimoniale, sono considerati cespiti patrimoniali i beni acquisiti con stanziamento di spesa in conto capitale.
3.
La classificazione dei beni mobili in inventario è determinata secondo il piano dei conti patrimoniale, allegato 6/3 del d. lgs 118/2011 .
4.
Le universalità di beni sono iscritte nella relativa classificazione a seconda della tipologia di beni che le compongono.
5.
Fanno parte delle universalità i beni mobili ad uso pubblico per destinazione aventi le caratteristiche previste dall' articolo 816 del codice civile . Possono essere costituite da beni da ritenersi censibili ed inventariabili come pluralità di cose non riconducibili ad uso pubblico (ad esempio i lasciti di scritti od oggetti d'arte, le raccolte di materiale bibliografico).
Art. 44 ter.
(Beni non inventariabili)
1.
Non sono oggetto di inventariazione i beni aventi valore unitario di costo inferiore ad euro 500,00 iva esclusa, fatto salvo quanto previsto all'articolo 44 bis, comma 4.
2.
I beni di consumo caratterizzati dal fatto di esaurire la loro utilità in un periodo di tempo inferiore all'esercizio e di deteriorarsi molto rapidamente con l'uso non sono oggetto di inventario.
Art. 44 quater.
(Beni mobili di terzi)
1.
I beni di terzi presso Regione Piemonte sono quei beni che non sono di proprietà, ma posseduti in base ad altro titolo (affitto, comodato, leasing, ecc.). Essi non sono rilevati in bilancio tra i beni ammortizzabili, bensì indicati tra i conti d'ordine. Tali beni non sono rilevati nel bilancio tra le immobilizzazioni sino al momento del riscatto.
2.
I beni utilizzati dalla Regione a titolo di leasing, locazione e/o comodato sono tenuti distinti e registrati in separati inventari per la durata del contratto e con valore pari a zero. Devono essere indicati:
a)
il locatore (per beni in locazione/leasing);
b)
estremi del contratto di locazione/leasing/comodato;
c)
data di termine di locazione/leasing.
Art. 44 quinquies.
(Spesa di investimento e collaudi amministrativi)
1.
Ai fini della corretta registrazione nel conto del patrimonio di interventi manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), relativi a beni del patrimonio regionale, il Dirigente responsabile della spesa comunica al Settore Patrimonio e al Settore Ragioneria almeno una volta l'anno entro il mese di gennaio dell'esercizio successivo, le seguenti informazioni:
a)
natura dell'intervento in relazione alla tipologia patrimoniale prevista dal piano dei conti;
b)
importo totale dell'opera risultante dal referto di collaudo approvato;
c)
dettaglio delle fatture liquidate e pagate relativamente all'opera;
d)
tipo di finanziamento utilizzato con indicazione degli estremi dell'accertamento.
".
Art. 9. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 21 dicembre 2023
Alberto Cirio