Regolamento regionale n. 10 del 13 novembre 2023  ( Vigente )
Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7 (Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali).
(B.U. 16 novembre 2023, 2° suppl. al n. 46)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Viste le leggi regionali 27 gennaio 2015, n. 1 e 29 ottobre 2020, n. 26;

Visto il regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30-7699 del 13 novembre 2023

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Inserimento dell'articolo 9 bis nel r.r. 7/2015 )
1. 
Dopo l' articolo 9 del regolamento regionale 23 novembre 2015, n. 7 è inserito il seguente: "
Art. 9 bis.
(Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Disposizioni attuative dell' articolo 17, comma 3 della l.r. 26/2020 relativamente alle opere bagnate)
1.
Nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, il concorrente, in aggiunta al canone di cui all' articolo 14 ter della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), è altresì tenuto, secondo quanto previsto dall' articolo 17, comma 3 della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico), a offrire in sede di gara un canone annuo per l'utilizzo delle opere di cui all' articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , passate in proprietà alla Regione.
2.
Il canone annuo offerto per l'utilizzo delle opere di cui all' articolo 25, comma 1 del r.d. 1775/1933 passate in proprietà alla Regione non può essere inferiore a una percentuale dell'uno per cento del canone quantificato ai sensi dell' articolo 14 ter della l.r. 20/2002 .
3.
Il canone di cui ai commi 1 e 2 per l'utilizzo delle suddette opere è annualmente quantificato mediante applicazione al canone annuale di cui all' articolo 14 ter della l.r. 20/2002 , della percentuale di cui al comma 2, offerta dal concorrente in sede di gara.
4.
Il canone per l'utilizzo delle opere di cui all' articolo 25, comma 1 del r.d. 1775/1933 passate in proprietà alla Regione non è soggetto all'aggiornamento di cui all'articolo 9 ed è versato contestualmente alla seconda rata del canone di concessione per l'uso dell'acqua, con scadenza al 31 luglio di ciascuna annualità. A tal fine la struttura regionale competente provvede all'invio di apposita richiesta di pagamento, contenente gli estremi delle utenze e i relativi importi dovuti.
".
Art. 2. 
(Inserimento dell'articolo 9 ter nel r.r. 7/2015 )
1. 
Dopo l' articolo 9 bis del r.r. 7/2015 è inserito il seguente: "
Art. 9 ter.
(Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Disposizioni attuative dell' articolo 18, comma 1 della l.r. 26/2020 relativamente alle opere asciutte)
1.
I beni diversi da quelli di cui all' articolo 25, comma 1 del r.d. 1775/1933 , costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto dell'aggiudicatario della nuova concessione, sono da quest'ultimo acquisiti in proprietà dietro pagamento del prezzo indicato nel bando di gara.
2.
Il prezzo dovuto dall'aggiudicatario della nuova concessione al precedente concessionario per i beni di cui al comma 1, di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, è determinato:
a)
per i beni mobili, in termini di valore residuo, sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, in mancanza, mediante perizia asseverata;
b)
per i beni immobili sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili, tenuto conto del valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi e della rivalutazione in bilancio dei componenti degli impianti stessi operata a seguito di sopravvenienze normative o di investimenti meramente finanziari. In caso di mancanza dei necessari atti contabili il prezzo è determinato mediante perizia asseverata, con utilizzo del criterio del costo di ricostruzione deprezzato, tenuto conto del deprezzamento maturato dall'immobile al momento della stima.
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 13 novembre 2023
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Fabio Carosso