Regolamento regionale n. 7 del 04 agosto 2023  ( Vigente )
Modifiche al regolamento regionale 27 giugno 2016, n. 8 (Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici)).
(B.U. 04 agosto 2023, 5° suppl. al n. 31)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 ;

Visto il regolamento regionale 27 giugno 2016, n. 8 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-7375 del 3 agosto 2023

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
(Inserimento del Capo II bis nel r.r. 8/2016 )
1. 
Dopo l' articolo 16 del regolamento regionale 27 giugno 2016, n. 8 (Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici)) è inserito il seguente Capo: "
Capo II bis.
TRASFERIMENTO DEL VINCOLO IN CASO DI ACCERTATA E IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE DEI TERRENI
Art. 16 bis.
(Istanza di autorizzazione al trasferimento)
1.
L' istanza di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d bis) della Legge, è presentata dai comuni alla struttura competente.
2.
L'istanza è firmata dal sindaco o da altro organo del comune munito dei necessari poteri, ed è corredata dalla seguente documentazione:
a)
provvedimento del comune, esecutivo ai sensi di legge, che approva la relazione e perizia di stima e dimostra il beneficio derivante alla collettività a seguito del trasferimento del vincolo, attestando in particolare che i terreni gravati da uso civico e appartenenti al demanio civico:
1)
hanno irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), e le eventuali opere realizzate sono state autorizzate dall'amministrazione comunale;
2)
sono stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
3)
non sono stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa;
b)
relazione e perizia di stima di cui al capo V con i relativi allegati, che dimostra che il trasferimento dei diritti di uso civico di cui al comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) riguarda terreni di superficie e valore ambientale equivalenti o superiori e che appartengono al patrimonio disponibile del comune o della regione, situati nel territorio del comune di riferimento;
d)
certificato urbanistico di cui all' articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), dei terreni gravati da uso civico e dei terreni sui quali sarà trasferito il vincolo. Al certificato sono allegati:
1)
estratto dello strumento urbanistico vigente o adottato con localizzazione dell'area;
2)
estratto delle norme di attuazione relative alla zona in cui è ubicata l'area;
e)
dichiarazione del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestante l'inclusione o meno del terreno in altre categorie di beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) o del decreto legislativo 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale). In caso positivo è esplicitata la ragione del vincolo;
f)
dichiarazioni del sindaco o altro organo del comune munito dei necessari poteri, attestanti la eventuale presenza di vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed ai sensi dell' articolo 5 del regio decreto 13 febbraio1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).
Art. 16 ter.
(Provvedimento di autorizzazione)
1.
L'autorizzazione al trasferimento del vincolo è rilasciata con provvedimento della struttura competente.
2.
Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d bis) della Legge decorre dal momento in cui la struttura competente ha ricevuto l'istanza prevista dall'articolo 16 bis, corredata di tutti i documenti ivi indicati.
3.
Se la documentazione non è completa o conforme alle disposizioni del presente regolamento, la struttura competente ne dà comunicazione scritta al comune istante e il termine decorre dal momento in cui gli sono pervenute tutte le necessarie rettifiche ed integrazioni.
Art. 16 quater.
(Diniego dell'autorizzazione)
1.
Prima della formale adozione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione al trasferimento del vincolo, la struttura competente comunica tempestivamente al comune i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.
2.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il comune può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti; dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è fatta menzione nella motivazione del provvedimento finale.
3.
La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per presentarle.
Art. 16 quinquies.
(Conclusione del trasferimento di vincolo)
1.
Acquisita l'autorizzazione della struttura competente, senza che sia intervenuto il provvedimento di diniego della stessa, il comune procede alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento del vincolo.
2.
Copia autentica dell'atto di trasferimento del vincolo, debitamente perfezionato e rogato, è trasmessa alla struttura competente entro trenta giorni dalla sottoscrizione.
".
Art. 2. 
(Modifiche all' articolo 29 del r.r. 8/2016 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 29 del r.r. 8/2016 è aggiunto, infine, il seguente: "
3 bis.
Nel caso di trasferimento del vincolo per accertata e irreversibile trasformazione dei terreni, la perizia determina:
a)
l'attuale valore ambientale dei terreni che hanno perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi, dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico;
b)
il valore ambientale dei terreni sui quali trasferire i diritti di uso civico.
".
Art. 3. 
(Inserimento dell'articolo 32 bis nel r.r. 8/2016 )
1. 
Dopo l' articolo 32 del r.r. 8/2016 è inserito il seguente: "
Art. 32 bis.
(Valore ambientale)
1.
Il valore ambientale dei terreni è connotato dall'interesse paesaggistico ambientale, sulla base delle componenti e dei beni paesaggistici indicati nelle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 233 - 35836 del 3 ottobre 2017, nonché dalla presenza di funzioni ecosistemiche e di connettività ecologica, tenendo conto della capacità d'uso dei suoli, al netto delle criticità ambientali.
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 4 agosto 2023
p. Alberto Cirio il Vice Presidente Fabio Carosso